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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33592/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO .

Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare, il primo motivo, sulla consapevolezza da parte dell'imputato della illiceità della propria condotta, non si confronta con quanto correttamente motivato sul punto a pagina 5 della sentenza d'appello, che chiarisce come la sussistenza di un contenzioso civile per il riconoscimento dell'usucapione dimostri tale consapevolezza; che in particolare il secondo motivo, sulla riqualificazione della fattispecie sub art. 636 cod. pen., non si confronta con quanto correttamente motivato sul punto a pagina 6 della sentenza, che chiarisce come l'imputato abbia commesso il reato più grave previsto dall'art. 633 cod. pen., avendo egli anche realizzato una recinzione e un cancello e non essendosi dunque limitato all'introduzione di capi di bestiame sul fondo altrui; che, in particolare il quarto motivo, sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, non si confronta con quanto nella stessa è chiarito a pagina 8, su come la condottà dell'imputato abbia reso di fatto impossibile alla persona offesa di disporre del bene immobile interessato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta in primo luogo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in piena conformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove si è fatto riferimento ai numerosi precedenti a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare, il primo motivo, sulla consapevolezza da parte dell'imputato della illiceità della propria condotta, non si confronta con quanto correttamente motivato sul punto a pagina 5 della sentenza d'appello, che chiarisce come la sussistenza di un contenzioso civile per il riconoscimento dell'usucapione dimostri tale consapevolezza; che in particolare il secondo motivo, sulla riqualificazione della fattispecie sub art. 636 cod. pen., non si confronta con quanto correttamente motivato sul punto a pagina 6 della sentenza, che chiarisce come l'imputato abbia commesso il reato più grave previsto dall'art. 633 cod. pen., avendo egli anche realizzato una recinzione e un cancello e non essendosi dunque limitato all'introduzione di capi di bestiame sul fondo altrui; che, in particolare il quarto motivo, sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, non si confronta con quanto nella stessa è chiarito a pagina 8, su come la condottà dell'imputato abbia reso di fatto impossibile alla persona offesa di disporre del bene immobile interessato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta in primo luogo la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in piena conformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove si è fatto riferimento ai numerosi precedenti a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1
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