CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 43557/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della Corte Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la decisione assunta all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violenza a pubblico ufficiale, riducendo la pena, con la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo l'omessa notifica all'imputato e al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello, con la conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per essere stata ricevuta da entrambi la notifica della citazione per l'udienza camerale non partecipata del 1° dicembre 2020, laddove il relativo giudizio di appello si è in realtà svolto in data 23 dicembre 2020, senza alcuna comunicazione di tale diversa data sia all'imputato che al difensore. 2.1. Con un secondo motivo si deducono, inoltre, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità per il reato di cui all'art.336 cod. pen., dovendo il comportamento posto in essere dall'imputato ascriversi ad una manifestazione di ostilità verso gli agenti della Polizia di Stato che procedevano al controllo, senza che alcuna prova sia emersa di un turbamento dei pubblici ufficiali nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali, ovvero di una effettiva potenzialità a coartarne l'adempimenti dei doveri d'ufficio. 2.2. Con un terzo motivo si censura la carenza di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, avendo la sentenza impugnata richiamato sul punto unicamente i precedenti penali dell'imputato. 2.3. Analoga censura costituisce l'oggetto del quarto motivo, che investe l'erroneo diniego delle attenuanti generiche in considerazione sia del comportamento processuale tenuto dall'imputato a partire dalla sua identificazione in Questura - ove elesse domicilio presso il difensore - sia della scelta del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il 1° dicembre era tenuta regolarmente udienza venendo disposto rinvio alla successiva udienza per la notifica alla parte privata delle conclusioni scritte del pubblico ministero non essendo stato tale adempimento eseguito in tempo. Tale notifica è stata poi regolarmente effettuata. Nessun avviso del rinvio spettava alla parte non presente in udienza. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non consentito in sede di legittimità non rilevando errori o gravi carenze della motivazione ma proponendo una diversa valutazione dei fatti. 3. Lo stesso vale per il terzo motivo, in quanto la sentenza ha dato congrua risposta in ordine alle ragioni per l'applicazione della recidiva rispetto agli argomenti generici con cui in sede di appello si richiedeva disapplicazione. Anche in questo caso non residuano ambiti di valutazione del giudice di legittimità. 4. Anche il quarto motivo, infine, propone una nuova valutazione in ordine a circostanze di fatto, peraltro di scarso rilievo in concreto come già correttamente osservato dalla Corte di appello, per la applicazione delle attenuanti generiche. Anche in questo caso ricorre la inammissibilità per non essere proposto un motivo contenuto nei limiti di cui all'articolo 606 cod. proc. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così leciso il 14 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ente estensore [OSCURATO:PERSONA]Lk D1 S