CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 dicembre 1980
Cassazione n. 42577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del Tribunale di Caltanissetta; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta indicata in epigrafe, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 27 aprile 2022. Il ricorso si duole della mancata sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, che la Corte d'appello ed il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto invocata soltanto sulla base del decorso del tempo, avendo la difesa evidenziato, piuttosto, la sproporzione del periodo di custodia rispetto alla pena finale complessiva e l'intervenuto ridimensionamento delle accuse, a seguito dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di ricorso non può essere ammesso. 3.1. Si legge nell'ordinanza impugnata - senza che il ricorso obietti alcunché - che tale doglianza non era stata proposta con l'originaria istanza, con la quale era stata dedotta esclusivamente la perdita di efficacia della misura per il decorso dei relativi termini legali di durata. Nel rispetto del principio devolutivo, dunque, essa non poteva essere proposta con l'appello (ove peraltro - stando all'ordinanza impugnata - il motivo sarebbe stato «solo accennato») e, comunque, con il presente ricorso. 3.2. In ogni caso - e sol perché il Tribunale d'appello si è comunque trattenuto sul punto - va rilevato che la censura è inammissibile per genericità, poiché non si misura criticamente con gli argomenti che hanno condotto quei giudici a respingere il gravame, in applicazione del consolidato princìpio giurisprudenziale dell'irrilevanza del fattore temporale, di per sé, sulle esigenze cautelari, se non nei limiti della durata massima delle misure normativamente predeterminata, che, in assenza di altre circostanze qualificanti, segna il punto di equilibrio preventivamente individuato dal legislatore tra diritti di libertà ed esigenze di difesa sociale. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui !l'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in