CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04297/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che conl’unicomotivo di ricorso il difensore dell'imputato deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata riduzione dell'aumento di pena per effetto della riconosciuta continuazione tra i reati; che, sul punto deve, innanzitutto, evidenziarsi la sostanziale genericità del predetto motivo di ricorso in quanto la difesa del ricorrente si limita a sostenere la mancanza di motivazione ma non indica alcun profilo dal quale potersi desumere l'interesse a coltivare tale doglianza. E' infatti, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite "Pizzone" di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01) quello secondo il quale «In tema di determinazione della pena, è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, PG C/Cuocci, Rv. 276117 – 01); che peraltro la Corte di appello ha pure adeguatamente motivato a pag. 7 circa la negazione delle generiche e l’entità degli aumenti per continuazione in ragione della personalità del reo e della gravita dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]