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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23502/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen.

Rilevato che il motivo dedotto appare anch'esso generico rispetto alla ineccepibile valutazione della Corte di merito, che aveva a sua volta ritenuto generico il gravame con cui l'imputata si lamentava essenzialmente di non essere stata assolta dal giudice di primo grado.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 a rile 2022 Il consigliera e nsore Il P idente Or.

V I ni Gior4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 367 cod. pen. Rilevato che il motivo dedotto appare anch'esso generico rispetto alla ineccepibile valutazione della Corte di merito, che aveva a sua volta ritenuto generico il gravame con cui l'imputata si lamentava essenzialmente di non essere stata assolta dal giudice di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 a rile 2022 Il consigliera e nsore Il P idente Or. V I ni Gior4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris