CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 18679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] - tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 646 cod. pen., con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono legittimamente costituire da sole il fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da adeguata 'motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui sono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che, il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 7 della sentenza impugnata, nella quale si legge che il giudice di merito ha ritenuto che la persona offesa abbia fornito in sede dibattimentale una ricostruzione dei fatti del tutto lineare, dettagliata e addirittura riscontrata da elementi esterni al narrato; del resto, è preclusa in sede di legittimità una nuova (per quanto più persuasiva) valutazione della prova, quando non si dimostri che quella valutazione operata dai giudici di merito sia del tutto incoerente (vieppiù in caso di doppia conforme, Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, [OSCURATO:PERSONA]. 289369 - 01) col significante epresso dalla fonte esaminata; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M