CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso con il quale si eccepisce fa mancata declaratoria di prescrizione in relazione al delitto di ricettazione aggravata contestata al capo b) è manifestamente infondato alla luce del dato normativo di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua rpotesi del fatto di speciale tenuità ex art. 648, comma 4, cod.pen. non costituisce una autonoma figura di reato ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, Ord. n. 39944 del 08/07/2022, Rv. 284186 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721); che, nella specie risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen., circostanza ad effetto speciale che concorre alla determinazione del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157, comma 2 e 161, comma 2, cod.pen. sicchè il termine massimo di perenzione (anni ventidue,mesi due e gg venti) non era decorso all'atto della pronunzia d'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]