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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2021

Cassazione n. 20776/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del decreto per nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 24 aprile 2021 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], inteso ad ottenere l'esatta ottemperanza di precedenti provvedimenti dello stesso ufficio giudiziario con i quali erano state regolate le modalità di esercizio di diritti del condannato.

Nella motivazione del provvedimento impugnato, il cui oggetto è indicato quale «reclamo generico: esatta ottemperanza ord. 1250/2016», si afferma che «trattasi in sostanza di riproposizione di questioni già più volte valutate e decise da questo Tribunale di sorveglianza».

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo la violazione degli artt. 666, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen e 35 -bis, comma 5, Ord. pen. 2.1 Il ricorrente evidenzia che il provvedimento non indica espressamente né l'oggetto del reclamo, né quali siano le questioni analoghe asseritamente già decise e che avrebbero determinato preclusione alla riproposizione.

In particolare, contribuisce alla scarsa intellegibilità del provvedimento la scarna indicazione dell'oggetto dell'istanza («esatta ottemperanza ord 1250/2016») poiché detta indicazione non si riferisce a nessuna delle ordinanze di accoglimento di istanze del ricorrente.

Evidenzia, inoltre, che in ogni caso sull'inammissibilità avrebbe dovuto pronunciarsi il Tribunale di sorveglianza e non il Presidente dello stesso, citando a conforto precedenti decisioni della giurisprudenza di legittimità.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

1.1. Viene qui in rilievo il principio, più volte espresso in materia, secondo il quale, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e, comunque, non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1 n. 53017 del 2.12.2014, Boranchuk, Rv. 261662; Sez. 1 n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1 n. 35319 del 12/03/2021, Esposito„ Rv. 281896).

1.2. Nel caso di specie, dunque, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alla questione esposta, pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, poiché tale forma di statuizione è espressamente prevista per le ipotesi in cui «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o «costituisce mera riproposizione di altra già rigettata».

Nel caso di specie la genericità dell'oggetto del reclamo, così come indicato, e l'omesso riferimento alla tipologia delle questioni che si assumono riproposte e già delibate, non consente una verifica nella natura meramente reiterativa delle stesse.

In secondo luogo e in senso dirimente, si osserva che il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha natura d'impugnazione, sicché l'eventuale provvedimento dichiarativo di inammissibilità può essere emesso esclusivamente dal Collegio e non dal Presidente.

Il pur consentito procedimento semplificato di cui all'art. 666 co.2 cod. proc. pen. non può, infatti, ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione e, dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, come da dispositivo, del decreto impugnato.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del decreto per nuovo esame; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 24 aprile 2021 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con provvedimento de plano, ha dichiarato inammissibile il reclamo, introdotto da [OSCURATO:PERSONA], inteso ad ottenere l'esatta ottemperanza di precedenti provvedimenti dello stesso ufficio giudiziario con i quali erano state regolate le modalità di esercizio di diritti del condannato. Nella motivazione del provvedimento impugnato, il cui oggetto è indicato quale «reclamo generico: esatta ottemperanza ord. 1250/2016», si afferma che «trattasi in sostanza di riproposizione di questioni già più volte valutate e decise da questo Tribunale di sorveglianza». 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, deducendo la violazione degli artt. 666, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen e 35 -bis, comma 5, Ord. pen. 2.1 Il ricorrente evidenzia che il provvedimento non indica espressamente né l'oggetto del reclamo, né quali siano le questioni analoghe asseritamente già decise e che avrebbero determinato preclusione alla riproposizione. In particolare, contribuisce alla scarsa intellegibilità del provvedimento la scarna indicazione dell'oggetto dell'istanza («esatta ottemperanza ord 1250/2016») poiché detta indicazione non si riferisce a nessuna delle ordinanze di accoglimento di istanze del ricorrente. Evidenzia, inoltre, che in ogni caso sull'inammissibilità avrebbe dovuto pronunciarsi il Tribunale di sorveglianza e non il Presidente dello stesso, citando a conforto precedenti decisioni della giurisprudenza di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1. Viene qui in rilievo il principio, più volte espresso in materia, secondo il quale, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e, comunque, non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non del presidente del tribunale di sorveglianza» (Sez. 1 n. 53017 del 2.12.2014, Boranchuk, Rv. 261662; Sez. 1 n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1 n. 35319 del 12/03/2021, Esposito„ Rv. 281896). 1.2. Nel caso di specie, dunque, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non poteva, nella materia e in relazione alla questione esposta, pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, poiché tale forma di statuizione è espressamente prevista per le ipotesi in cui «la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge» o «costituisce mera riproposizione di altra già rigettata». Nel caso di specie la genericità dell'oggetto del reclamo, così come indicato, e l'omesso riferimento alla tipologia delle questioni che si assumono riproposte e già delibate, non consente una verifica nella natura meramente reiterativa delle stesse. In secondo luogo e in senso dirimente, si osserva che il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza ha natura d'impugnazione, sicché l'eventuale provvedimento dichiarativo di inammissibilità può essere emesso esclusivamente dal Collegio e non dal Presidente. Il pur consentito procedimento semplificato di cui all'art. 666 co.2 cod. proc. pen. non può, infatti, ritenersi esportabile nel giudizio d'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituito dal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio che l'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen., co. 1, è dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione e, dunque, nel caso in cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, come da dispositivo, del decreto impugnato. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così
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