CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 34807/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9204/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 53/2023 depositata il 18/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] e per essa in qualità di rappresentante [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza 18 gennaio 2023, n. 53 della Corte d’appello di Lecce, con cui è stato rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado che ha accolto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. dell’atto a titolo oneroso (rogito pel notar Francesco di Gregorio, Notaio in Mesagne (BR), rep n. 55147 del 30 aprile 2014) disposto dagli odierni ricorrenti in danno delle ragioni del creditore, cui è subentrata la società intimata [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria del credito; la parte intimata non si è costituita e non ha svolto difese; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.; I ricorrenti, con atto successivamente depositato hanno rappresentato che: -in data 17 giugno 2025, interveniva un accordo transattivo con la parte intimata per la liberazione della garanzia fideiussoria tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella sua qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., società cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; -in data 19 giugno 2025, in adempimento dell’obbligo contenuto nell’atto di transazione, veniva disposto da [OSCURATO:PERSONA] bonifico di importo pari a euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di [OSCURATO:SOCIETA].; - successivamente, in data 8 luglio 2025, in adempimento dell’obbligo contenuto nell’atto di transazione, veniva notificato alla controparte e depositato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 cod. proc. civ., in atti depositato; Considerato che: La rinuncia, se sottoscritta dal difensore delle parti e comunicata alla parte intimata, trattandosi di atto unilaterale recettizio, è idonea ai fini dell’estinzione del procedimento ex art. 390 cod. proc. civ., non ostandovi la mancanza di accettazione che rileva solo ai fini delle spese (cfr. anche Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019); va dichiarata, conseguentemente, l’estinzione del procedimento ex art. 390 e 391 cod. proc. civ.; nulla deve provvedersi sulle spese, stante l’assenza dell’intimata dal presente giudizio; vertendosi in ipotesi di estinzione del processo, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M La Corte dichiara il giudiziodi cassazione estinto per rinunzia. Così deciso in Roma,