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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10553/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violenza privata e di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche - non evincendosi, né dal provvedimento impugnato né dal ricorso, la ragione per la quale la parte civile avrebbe dovuto essere escussa in sede di indagini come 'teste assistita' (nulla essendo stato allegato, a fronte del silenzio sul punto serbato dal giudice censurato circa la sottoposìzione della stessa ad indagini in seno ad un procedimento connesso o collegato) - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità in quanto interamente versate in fatto, essendo state le dichiarazioni della parte civile congruamente apprezzate (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609) anche con il compiuto riferimento ad elementi di prova atti a riscontrarle (vedasi pagg. 1 e 2, sub 1.1.); - che il secondo motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena (sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.), prospetta questione non consentita nel giudizio dì legittimità, posto che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - deo. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi richiamo alle gravi modalità di commissione dei fatti e all'intensità del dolo, pag. 3 sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di violenza privata e di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, è affidato a doglianze generiche - non evincendosi, né dal provvedimento impugnato né dal ricorso, la ragione per la quale la parte civile avrebbe dovuto essere escussa in sede di indagini come 'teste assistita' (nulla essendo stato allegato, a fronte del silenzio sul punto serbato dal giudice censurato circa la sottoposìzione della stessa ad indagini in seno ad un procedimento connesso o collegato) - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità in quanto interamente versate in fatto, essendo state le dichiarazioni della parte civile congruamente apprezzate (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609) anche con il compiuto riferimento ad elementi di prova atti a riscontrarle (vedasi pagg. 1 e 2, sub 1.1.); - che il secondo motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena (sotto il profilo dell'inosservanza dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.), prospetta questione non consentita nel giudizio dì legittimità, posto che la quantificazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - deo. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi richiamo alle gravi modalità di commissione dei fatti e all'intensità del dolo, pag. 3 sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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