CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione in ordine al reato di ricettazione ascrittogli e l'unico motivo di impugnazione è diretto a lamentare soltanto come, in un precedente e distinto procedimento da cui ha preso poi le mosse quello che qui occupa/ il ricorrente sarebbe stato assolto per il delitto di appropriazione indebita con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per valutare l'ipotesi di reato ex art. 648 cod. pen. (provvedimento abnorme, secondo la difesa, perché il secondo processo avrebbe potuto incorrere nella preclusione del giudicato); considerato che il suddetto motivo, peraltro non consentito (in quanto non si ravvisa l'abnormità dell'atto) e comunque manifestamente infondato, non risulta sorretto da un concreto interesse, né il ricorrente precisa alcunché sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]