CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34360/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..u ."1 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Pg'*ha concluso chiedendo _e l e-1 t /21 e_o_Thdtr-Ern-§-ór.5 I A, ' 0-4 r 23 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che il 5 novembre 2020/ in parziale riforma della sentenza del tribunale di Bergamo del 28 novembre 2018 che lo aveva condannato per truffa aggravata e continuata escludeva la ritenuta continuazione e per l'effetto riduceva la pena. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione contestando la sussistenza del reato per assenza di artifici e raggiri ai danni della persona offesa. Sostiene che la Corte d'appello ha omesso di considerare un elemento di fatto imprescindibile ovvero la circostanza che l'imputato non ha saldato gli assegni non trasferibili a lui intestati consegnati alla persona offesa perché non ne aveva la disponibilità alla loro data di scadenza. Sostiene che il mancato pagamento è dipeso dalla condotta della persona offesa che non consegnando gli assegni all'imputato gli ha impedito di ottenere la disponibilità economica per salvare il suo debito. Deduce anche violazione di legge e vizio della motivazione in punto riconoscimento della recidiva qualificata. Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente con il primo motivo ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici d'appello. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argonnentativo, proprio in punto sussistenza degli artifici e raggiri in relazione ai quali il ricorrente ha svolto censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici.Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso che reitera analoga censura avanzata con i motivi d'appello senza confrontarsi con la motivazione ddella sentenza impugnata che ha sottolineato la pericolosità dell'imputato desunta non solo dai precedenti penali, ma anche dalla condotta successiva alla realizzazione del reato in esame. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa d