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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1987

Cassazione n. 08798/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 20.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quarto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di oltre 1.900 grammi di marijuana dai quali erano ricavabili circa 12.400 dosi medie singole.

2. Le censure articolate con il presente ricorso composto da un unico motivo si appuntano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., sia sulla quantificazione della pena di cui si contesta l'eccessiva severità, che sul diniego delle attenuanti generiche lamentando al riguardo che non si fosse tenuto conto della condotta tenuta dall'imputato tanto nell'immediatezza del fatto per aver consegnato spontaneamente la droga agli agenti di PG, quanto nell'interrogatorio di garanzia in cui aveva confessato le proprie responsabilità.

Assume che la capacità a delinquere potesse rivestire valenza preminente, neppure formulato, in senso ostativo al beneficio alla luce dei modesti precedenti penali che, in quanto riferiti a reati contro il patrimonio, non potevano rivelare alcuna peculiare propensione delinquenziale del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Mentre le censure relative determinazione della pena al di sopra del minimo edittale sono inammissibili per genericità, non avendo la difesa prospettato elementi valutabili a favore dell'imputato, per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche deve rilevarsi come le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche si sviluppino in assenza del benché minimo confronto argomentativo con i puntuali rilievi svolti dalla sentenza impugnata.

I giudici distrettuali, nel rilevare la particolare propensione a delinquere del ricorrente, desunta dai numerosissimi precedenti penali a suo carico e nell'indicare altresì una pluralità di fattori negativi a fondamento della particolare gravità del fatto, costituiti non solo dall'ingente quantitativo detenuto, ma soprattutto dalla professionalità emersa dalle circostanze dell'azione, quali le sofisticate strumentazioni da costui detenute per la preparazione delle dosi, le peculiari modalità di occultamento della droga all'interno dell'abitazione artatamente frazionata fra diversi nascondigli e la mancanza di attività lavorativa, riconosciuta dallo stesso prevenuto, tale da rendere del tutto plausibile la presunzione che egli traesse le sue fonti di reddito esclusivamente dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno al contempo evidenziato l'assenza di elementi valorizzabili in senso positivo escludendo che la condotta tenuta dal prevenuto fosse suscettibile di apprezzamento favorevole: con coerente e plausibile motivazione è stato infatti messo in luce come la consegna solo parziale della droga occultata nella sua abitazione escludesse un'effettiva collaborazione alle indagini e come le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio di garanzia fossero state del tutto neutre rispetto all'epilogo decisorio avendo egli solo affermato, senza dichiarare null'altro, di aver commesso uno sbaglio.

Così argomentando, la Corte calabrese ha correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento che assume valenza preponderante rispetto a tutti gli altri elementi indicati dalla norma (ex plurimis, Sez. 5., n. 43952 del 13/04/2017).

Del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Cass, Sez. 2^ n. 3609 del 18/01/2011 Rv. 249163; Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017).

In ogni caso la pretesa correttezza della condotta tenuta dall'imputato è stata compiutamente disarticolata dalla stessa sentenza impugnata, risultando anche le censure articolate al riguardo di natura del tutto generica e dunque anche sotto tale profilo inammissibili.

Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione ed C 20.000 di multa in quanto responsabile del reato di cui all'art. 73, quarto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di oltre 1.900 grammi di marijuana dai quali erano ricavabili circa 12.400 dosi medie singole. 2. Le censure articolate con il presente ricorso composto da un unico motivo si appuntano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., sia sulla quantificazione della pena di cui si contesta l'eccessiva severità, che sul diniego delle attenuanti generiche lamentando al riguardo che non si fosse tenuto conto della condotta tenuta dall'imputato tanto nell'immediatezza del fatto per aver consegnato spontaneamente la droga agli agenti di PG, quanto nell'interrogatorio di garanzia in cui aveva confessato le proprie responsabilità. Assume che la capacità a delinquere potesse rivestire valenza preminente, neppure formulato, in senso ostativo al beneficio alla luce dei modesti precedenti penali che, in quanto riferiti a reati contro il patrimonio, non potevano rivelare alcuna peculiare propensione delinquenziale del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] Mentre le censure relative determinazione della pena al di sopra del minimo edittale sono inammissibili per genericità, non avendo la difesa prospettato elementi valutabili a favore dell'imputato, per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche deve rilevarsi come le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche si sviluppino in assenza del benché minimo confronto argomentativo con i puntuali rilievi svolti dalla sentenza impugnata. I giudici distrettuali, nel rilevare la particolare propensione a delinquere del ricorrente, desunta dai numerosissimi precedenti penali a suo carico e nell'indicare altresì una pluralità di fattori negativi a fondamento della particolare gravità del fatto, costituiti non solo dall'ingente quantitativo detenuto, ma soprattutto dalla professionalità emersa dalle circostanze dell'azione, quali le sofisticate strumentazioni da costui detenute per la preparazione delle dosi, le peculiari modalità di occultamento della droga all'interno dell'abitazione artatamente frazionata fra diversi nascondigli e la mancanza di attività lavorativa, riconosciuta dallo stesso prevenuto, tale da rendere del tutto plausibile la presunzione che egli traesse le sue fonti di reddito esclusivamente dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno al contempo evidenziato l'assenza di elementi valorizzabili in senso positivo escludendo che la condotta tenuta dal prevenuto fosse suscettibile di apprezzamento favorevole: con coerente e plausibile motivazione è stato infatti messo in luce come la consegna solo parziale della droga occultata nella sua abitazione escludesse un'effettiva collaborazione alle indagini e come le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio di garanzia fossero state del tutto neutre rispetto all'epilogo decisorio avendo egli solo affermato, senza dichiarare null'altro, di aver commesso uno sbaglio. Così argomentando, la Corte calabrese ha correttamente applicato i principi secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento che assume valenza preponderante rispetto a tutti gli altri elementi indicati dalla norma (ex plurimis, Sez. 5., n. 43952 del 13/04/2017). Del resto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p. di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Cass, Sez. 2^ n. 3609 del 18/01/2011 Rv. 249163; Sez. 2, n. 53266 del 23/11/2017). In ogni caso la pretesa correttezza della condotta tenuta dall'imputato è stata compiutamente disarticolata dalla stessa sentenza impugnata, risultando anche le censure articolate al riguardo di natura del tutto generica e dunque anche sotto tale profilo inammissibili. Segue a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 21.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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