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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:497
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000J0253 - IT Avis juridique important | 62000J0253 Sentenza della Corte del 17 settembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA e [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) - [OSCURATO:PERSONA]. - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 2200/96 - Norme di qualità applicabili a talune varietà di uva da tavola - Obblighi giuridici degli operatori che commercializzano uve da tavola all'interno della Comunità - Possibilità per un operatore di chiedere il rispetto di tali obblighi nell'ambito di un'azione civile. - [OSCURATO:PERSONA]253/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07289 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Norme di qualità - Diritto di un operatore di chiederne l'osservanza nell'ambito di un processo civile [Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/72 e (CE) n. 2200/96]

[OSCURATO:PERSONA]

$$I regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono essere interpretati nel senso che l'osservanza delle disposizioni relative alle norme di qualità per gli ortofrutticoli deve poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente.

Tale legittimazione ad agire rafforza, infatti, il carattere operativo della normativa comunitaria in materia di norme di qualità.

Integrando l'azione degli enti designati dagli Stati membri ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti dalla detta normativa, essa contribuisce infatti a scoraggiare pratiche, spesso difficili da accertare, idonee a falsare il gioco della concorrenza.

In tale prospettiva, i procedimenti promossi da operatori in situazione di concorrenza dinanzi ai giudici nazionali sono particolarmente idonei a contribuire, in misura sostanziale, a garantire le lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati nella Comunità. ( v. punti 31-32 e dispositivo ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-253/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA,

[OSCURATO:PERSONA] SA

e

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (rispettivamente GU L 118, pag. 1, e L 297, pag. 1),

LA CORTE,

composta dal sig.

G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig.

P. Jann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig.

S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg.

C. Gulmann, D.A.O.

Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], J.-P.

Puissochet, R. Schintgen, J.N. [OSCURATO:PERSONA] e C.W.A.

Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A.

Geelhoed cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA, dal sig.

M. Howe, QC, dal sig.

M. Brealey e dalla sig.ra C. May, barristers, su incarico del sig.

I. Craig, solicitor; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig.

K. Fitch, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 giugno 2000, pervenuta alla Corte il 26 giugno seguente, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (rispettivamente GU L 118, pag. 1, e L 297, pag. 1). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento avviato dalle società [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), diretto ad ottenere la pronuncia nei confronti di queste ultime società dell'inibitoria alla commercializzazione nel [OSCURATO:PERSONA] delle uve da tavola con denominazioni non conformi alla normativa comunitaria.

Contesto normativo Normativa comunitaria Regolamento n. 1035/72 3 L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1035/72 prevede che «[i] prodotti elencati nell'allegato I destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco formano oggetto di norme di qualità».

Tra i prodotti elencati nel detto allegato I figura, segnatamente, l'uva da tavola. 4 L'art. 3, n. 1, del menzionato regolamento così recita: «Quando sono state fissate norme di qualità, i prodotti ai quali esse si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo, all'interno della Comunità, se non sono conformi a dette norme». 5 Il successivo art. 8 prevede l'effettuazione di controlli di conformità da parte degli organismi designati dai singoli Stati membri al fine di verificare se i prodotti per i quali sono state fissate norme di qualità rispondano alle norme medesime.

Regolamento n. 2200/96 6 Il regolamento n. 2200/96 ha abrogato il regolamento n. 1035/72 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. 7 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2200/96 prevede che «[i] prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme». 8 L'art. 3, n. 1, del detto regolamento così dispone: «Il detentore dei prodotti per i quali sono adottate delle norme può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a dette norme.

Egli è responsabile dell'osservanza di tale conformità». 9 Il successivo art. 7 prevede l'effettuazione di controlli di conformità da parte degli organismi designati dai singoli Stati membri al fine di verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme rispondano alle medesime.

Regolamento (CEE) n. 1730/87 10 Per quanto attiene alle indicazioni esterne, il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1987, n. 1730, che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola (GU L 163, pag. 25), come modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 gennaio 1991, n. 93 (GU L 11, pag. 13), nonché dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 febbraio 1992, n. 291 (GU L 31, pag. 25), precisa, nella parte VI del relativo allegato, che ogni imballaggio deve recare, segnatamente, la denominazione della varietà. 11 Nel testo iniziale del regolamento n. 1730/87, un allegato all'allegato indicava tassativamente gli elenchi delle sole varietà che potevano essere immesse in commercio nella Comunità.

Nessuna delle varietà oggetto della causa principale figura in tali elenchi. 12 Il regolamento n. 93/91 ha aggiunto alle varietà già indicate la varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless. 13 Il regolamento n. 291/92 ha eliminato il carattere tassativo degli elenchi delle varietà, precisando che le norme di qualità erano applicabili a tutte le varietà di uva destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco. 14 Il regolamento n. 1730/87 è stato abrogato, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2000, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, n. 2789, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336, pag. 13).

Le disposizioni di tale regolamento relative alle indicazioni esterne dell'uva e alle denominazioni delle varietà sono, sostanzialmente, identiche alle disposizioni precedenti.

Normativa nazionale 15 [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo «HMI»), dipendente dal Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, costituisce l'organismo competente per procedere ai controlli previsti dai regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96. 16 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1964 (legge del 1964 in materia di orticoltura e agricoltura), nel testo successivamente modificato, prevede sanzioni penali in caso di vendita di prodotti assoggettati a disciplina specifica in violazione delle norme di qualità comunitarie.

Controversia principale e questione pregiudiziale 17 [OSCURATO:PERSONA] e la società madre della medesima, la [OSCURATO:PERSONA], producono uva in Spagna.

Esse coltivano, in particolare, la varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless, commercializzata soprattutto nel [OSCURATO:PERSONA]. 18 [OSCURATO:PERSONA] e la società madre della medesima, la [OSCURATO:PERSONA], importano prodotti ortofrutticoli nel [OSCURATO:PERSONA].

Dal 1987 vendono nel [OSCURATO:PERSONA] uve da tavola con le denominazioni White seedless, Sult e Coryn. 19 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] protestavano a più riprese presso lo HMI, sostenendo che le uve commercializzate con tali denominazioni apparterrebbero, in realtà, alla varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless e che le indicazioni esterne di tali prodotti non sarebbero, pertanto, corrette con riguardo alla normativa comunitaria.

Lo HMI non adottava alcun provvedimento in esito a tali reclami. 20 Nel 1998 le due dette società avviavano quindi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), un'azione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], contestando loro la violazione della normativa comunitaria. 21 A seguito dell'effettuazione di perizia, queste ultime riconoscevano, prima dell'avvio del procedimento, che le uve commercializzate con la denominazione Coryn appartenevano alla varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless.

Successivamente all'avvio del procedimento ed esclusivamente ai fini del medesimo riconoscevano che le uve commercializzate con le denominazioni White seedless e Sult erano parimenti ricomprese nella varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless. 22 Con ordinanza 26 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] of Justice respingeva la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il detto giudice rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sì violato la normativa comunitaria in materia di norme di qualità, ma che, tuttavia, tale normativa non legittimava produttori quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione di un'azione civile fondata sul mancato rispetto dei regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96. 23 Ritenendo che, quanto a tale secondo punto, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice fosse incorsa in un errore di diritto, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]).

Ciò premesso, quest'ultima decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento (CE) n. 2200/96 [ovvero il regolamento (CEE) n. 1035/72 all'epoca in cui era in vigore] ponga a carico di operatori che commercino in ortofrutticoli nell'ambito della Comunità l'obbligo giuridico di soddisfare i requisiti relativi alla denominazione delle varietà previsti dalle norme di qualità applicabili a tali prodotti ortofrutticoli, norme che il giudice nazionale sia tenuto ad applicare in azioni civili promosse da un operatore che sia un importante produttore nel settore del prodotto ortofrutticolo di cui trattasi nell'ambito della Comunità».

Sulla questione pregiudiziale 24 Con tale questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l'osservanza delle disposizioni dei regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96, relativi alle norme di qualità per gli ortofrutticoli, debba poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile avviato da un operatore nei confronti di un operatore concorrente. 25 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, affinché una disposizione comunitaria possa essere invocata nell'ambito di rapporti tra soggetti privati, sarebbe necessario e sufficiente al tempo stesso che enunci un obbligo chiaro e incondizionato.

Tale obbligo potrebbe essere imposto a favore degli amministrati in generale, senza necessità di provare che il legislatore comunitario intendesse avvantaggiare una categoria particolare del pubblico o attribuire diritti soggettivi. 26 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra verificare, alla luce dei regolamenti pertinenti e dei principi generali della politica agricola comune in cui tali regolamenti si collocano, se le disposizioni di cui trattasi attribuiscano ad un singolo il diritto di avviare un'azione giudiziaria al fine di costringere un altro singolo al rispetto degli obblighi al medesimo incombenti in forza della normativa comunitaria. 27 A tal riguardo si deve ricordare che, a termini dell'art. 189, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, secondo comma, CE), il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza 10 ottobre 1973, causa 34/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 981, punto 8). 28 E' compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario garantire la piena efficacia di tali norme (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 629, punto 16; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2433, punto 19, e 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6297, punto 25). 29 Si deve rilevare, a tal riguardo, che, come emerge dal quarto considerando del regolamento n. 1035/72, l'applicazione delle norme comuni di qualità mira ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, a orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e a facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale.

Tale obiettivo trova conferma nel terzo considerando del regolamento n. 2200/96, secondo cui la classificazione dei prodotti secondo norme comuni ed obbligatorie è diretta, da un lato, a tracciare un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati e, dall'altro, ad eliminare dai mercati stessi i prodotti di qualità insoddisfacente.

Il successivo ventesimo considerando precisa che le regole dell'organizzazione dei mercati devono essere rispettate da tutti gli operatori che sono tenuti ad applicarle, in quanto, diversamente ragionando, risulterebbe falsata l'intera disciplina. 30 Si deve pertanto ritenere che la piena efficacia della normativa in materia di norme di qualità e, in particolare, l'effetto utile dell'obbligo sancito dall'art. 3, n. 1, sia del regolamento n. 1035/72 sia del regolamento n. 2200/96 implicano che l'osservanza di tale obbligo possa essere garantita nell'ambito di un procedimento civile avviato da un operatore nei confronti di un operatore concorrente. 31 Tale legittimazione ad agire rafforza, infatti, il carattere operativo della normativa comunitaria in materia di norme di qualità.

Integrando l'azione degli enti designati dagli Stati membri ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti dalla detta normativa, essa contribuisce infatti a scoraggiare pratiche, spesso difficili da accertare, idonee a falsare il gioco della concorrenza.

In tale prospettiva, i procedimenti promossi da operatori in situazione di concorrenza dinanzi ai giudici nazionali sono particolarmente idonei a contribuire, in misura sostanziale, a garantire le lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati nella Comunità. 32 Ciò premesso, la questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che i regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96 devono essere interpretati nel senso che l'osservanza delle disposizioni relative alle norme di qualità per gli ortofrutticoli deve poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 14 giugno 2000, dichiara: I regolamenti (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono essere interpretati nel senso che l'osservanza delle disposizioni relative alle norme di qualità per gli ortofrutticoli deve poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000J0253 - IT Avis juridique important | 62000J0253 Sentenza della Corte del 17 settembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA e [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) - [OSCURATO:PERSONA]. - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 2200/96 - Norme di qualità applicabili a talune varietà di uva da tavola - Obblighi giuridici degli operatori che commercializzano uve da tavola all'interno della Comunità - Possibilità per un operatore di chiedere il rispetto di tali obblighi nell'ambito di un'azione civile. - [OSCURATO:PERSONA]253/00. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07289 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Ortofrutticoli - Norme di qualità - Diritto di un operatore di chiederne l'osservanza nell'ambito di un processo civile [Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1035/72 e (CE) n. 2200/96] [OSCURATO:PERSONA] $$I regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono essere interpretati nel senso che l'osservanza delle disposizioni relative alle norme di qualità per gli ortofrutticoli deve poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente. Tale legittimazione ad agire rafforza, infatti, il carattere operativo della normativa comunitaria in materia di norme di qualità. Integrando l'azione degli enti designati dagli Stati membri ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti dalla detta normativa, essa contribuisce infatti a scoraggiare pratiche, spesso difficili da accertare, idonee a falsare il gioco della concorrenza. In tale prospettiva, i procedimenti promossi da operatori in situazione di concorrenza dinanzi ai giudici nazionali sono particolarmente idonei a contribuire, in misura sostanziale, a garantire le lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati nella Comunità. ( v. punti 31-32 e dispositivo ) [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-253/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), nella causa dinanzi ad essa pendente tra [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (rispettivamente GU L 118, pag. 1, e L 297, pag. 1), LA CORTE, composta dal sig. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. P. Jann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], J.-P. Puissochet, R. Schintgen, J.N. [OSCURATO:PERSONA] e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA, dal sig. M. Howe, QC, dal sig. M. Brealey e dalla sig.ra C. May, barristers, su incarico del sig. I. Craig, solicitor; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. K. Fitch, in qualità di agenti, vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 giugno 2000, pervenuta alla Corte il 26 giugno seguente, la [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (rispettivamente GU L 118, pag. 1, e L 297, pag. 1). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento avviato dalle società [OSCURATO:PERSONA] y Cia SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), diretto ad ottenere la pronuncia nei confronti di queste ultime società dell'inibitoria alla commercializzazione nel [OSCURATO:PERSONA] delle uve da tavola con denominazioni non conformi alla normativa comunitaria. Contesto normativo Normativa comunitaria Regolamento n. 1035/72 3 L'art. 2, n. 3, del regolamento n. 1035/72 prevede che «[i] prodotti elencati nell'allegato I destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco formano oggetto di norme di qualità». Tra i prodotti elencati nel detto allegato I figura, segnatamente, l'uva da tavola. 4 L'art. 3, n. 1, del menzionato regolamento così recita: «Quando sono state fissate norme di qualità, i prodotti ai quali esse si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, forniti o commercializzati in altro modo, all'interno della Comunità, se non sono conformi a dette norme». 5 Il successivo art. 8 prevede l'effettuazione di controlli di conformità da parte degli organismi designati dai singoli Stati membri al fine di verificare se i prodotti per i quali sono state fissate norme di qualità rispondano alle norme medesime. Regolamento n. 2200/96 6 Il regolamento n. 2200/96 ha abrogato il regolamento n. 1035/72 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. 7 L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2200/96 prevede che «[i] prodotti destinati ad essere forniti al consumatore allo stato fresco possono essere classificati in base ad un sistema di norme». 8 L'art. 3, n. 1, del detto regolamento così dispone: «Il detentore dei prodotti per i quali sono adottate delle norme può esporre tali prodotti per la vendita, metterli in vendita, venderli, consegnarli o altrimenti commercializzarli all'interno della Comunità soltanto se sono conformi a dette norme. Egli è responsabile dell'osservanza di tale conformità». 9 Il successivo art. 7 prevede l'effettuazione di controlli di conformità da parte degli organismi designati dai singoli Stati membri al fine di verificare se i prodotti per i quali sono adottate delle norme rispondano alle medesime. Regolamento (CEE) n. 1730/87 10 Per quanto attiene alle indicazioni esterne, il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1987, n. 1730, che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola (GU L 163, pag. 25), come modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 gennaio 1991, n. 93 (GU L 11, pag. 13), nonché dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 febbraio 1992, n. 291 (GU L 31, pag. 25), precisa, nella parte VI del relativo allegato, che ogni imballaggio deve recare, segnatamente, la denominazione della varietà. 11 Nel testo iniziale del regolamento n. 1730/87, un allegato all'allegato indicava tassativamente gli elenchi delle sole varietà che potevano essere immesse in commercio nella Comunità. Nessuna delle varietà oggetto della causa principale figura in tali elenchi. 12 Il regolamento n. 93/91 ha aggiunto alle varietà già indicate la varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless. 13 Il regolamento n. 291/92 ha eliminato il carattere tassativo degli elenchi delle varietà, precisando che le norme di qualità erano applicabili a tutte le varietà di uva destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco. 14 Il regolamento n. 1730/87 è stato abrogato, con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2000, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1999, n. 2789, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola (GU L 336, pag. 13). Le disposizioni di tale regolamento relative alle indicazioni esterne dell'uva e alle denominazioni delle varietà sono, sostanzialmente, identiche alle disposizioni precedenti. Normativa nazionale 15 [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: lo «HMI»), dipendente dal Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, costituisce l'organismo competente per procedere ai controlli previsti dai regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96. 16 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1964 (legge del 1964 in materia di orticoltura e agricoltura), nel testo successivamente modificato, prevede sanzioni penali in caso di vendita di prodotti assoggettati a disciplina specifica in violazione delle norme di qualità comunitarie. Controversia principale e questione pregiudiziale 17 [OSCURATO:PERSONA] e la società madre della medesima, la [OSCURATO:PERSONA], producono uva in Spagna. Esse coltivano, in particolare, la varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless, commercializzata soprattutto nel [OSCURATO:PERSONA]. 18 [OSCURATO:PERSONA] e la società madre della medesima, la [OSCURATO:PERSONA], importano prodotti ortofrutticoli nel [OSCURATO:PERSONA]. Dal 1987 vendono nel [OSCURATO:PERSONA] uve da tavola con le denominazioni White seedless, Sult e Coryn. 19 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] protestavano a più riprese presso lo HMI, sostenendo che le uve commercializzate con tali denominazioni apparterrebbero, in realtà, alla varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless e che le indicazioni esterne di tali prodotti non sarebbero, pertanto, corrette con riguardo alla normativa comunitaria. Lo HMI non adottava alcun provvedimento in esito a tali reclami. 20 Nel 1998 le due dette società avviavano quindi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), un'azione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], contestando loro la violazione della normativa comunitaria. 21 A seguito dell'effettuazione di perizia, queste ultime riconoscevano, prima dell'avvio del procedimento, che le uve commercializzate con la denominazione Coryn appartenevano alla varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless. Successivamente all'avvio del procedimento ed esclusivamente ai fini del medesimo riconoscevano che le uve commercializzate con le denominazioni White seedless e Sult erano parimenti ricomprese nella varietà [OSCURATO:PERSONA] seedless. 22 Con ordinanza 26 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] of Justice respingeva la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il detto giudice rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sì violato la normativa comunitaria in materia di norme di qualità, ma che, tuttavia, tale normativa non legittimava produttori quali la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione di un'azione civile fondata sul mancato rispetto dei regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96. 23 Ritenendo che, quanto a tale secondo punto, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice fosse incorsa in un errore di diritto, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]). Ciò premesso, quest'ultima decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il regolamento (CE) n. 2200/96 [ovvero il regolamento (CEE) n. 1035/72 all'epoca in cui era in vigore] ponga a carico di operatori che commercino in ortofrutticoli nell'ambito della Comunità l'obbligo giuridico di soddisfare i requisiti relativi alla denominazione delle varietà previsti dalle norme di qualità applicabili a tali prodotti ortofrutticoli, norme che il giudice nazionale sia tenuto ad applicare in azioni civili promosse da un operatore che sia un importante produttore nel settore del prodotto ortofrutticolo di cui trattasi nell'ambito della Comunità». Sulla questione pregiudiziale 24 Con tale questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l'osservanza delle disposizioni dei regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96, relativi alle norme di qualità per gli ortofrutticoli, debba poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile avviato da un operatore nei confronti di un operatore concorrente. 25 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, affinché una disposizione comunitaria possa essere invocata nell'ambito di rapporti tra soggetti privati, sarebbe necessario e sufficiente al tempo stesso che enunci un obbligo chiaro e incondizionato. Tale obbligo potrebbe essere imposto a favore degli amministrati in generale, senza necessità di provare che il legislatore comunitario intendesse avvantaggiare una categoria particolare del pubblico o attribuire diritti soggettivi. 26 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che occorra verificare, alla luce dei regolamenti pertinenti e dei principi generali della politica agricola comune in cui tali regolamenti si collocano, se le disposizioni di cui trattasi attribuiscano ad un singolo il diritto di avviare un'azione giudiziaria al fine di costringere un altro singolo al rispetto degli obblighi al medesimo incombenti in forza della normativa comunitaria. 27 A tal riguardo si deve ricordare che, a termini dell'art. 189, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, secondo comma, CE), il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza 10 ottobre 1973, causa 34/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 981, punto 8). 28 E' compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario garantire la piena efficacia di tali norme (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 629, punto 16; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2433, punto 19, e 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6297, punto 25). 29 Si deve rilevare, a tal riguardo, che, come emerge dal quarto considerando del regolamento n. 1035/72, l'applicazione delle norme comuni di qualità mira ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, a orientare la produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e a facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale. Tale obiettivo trova conferma nel terzo considerando del regolamento n. 2200/96, secondo cui la classificazione dei prodotti secondo norme comuni ed obbligatorie è diretta, da un lato, a tracciare un quadro di riferimento che contribuisce alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati e, dall'altro, ad eliminare dai mercati stessi i prodotti di qualità insoddisfacente. Il successivo ventesimo considerando precisa che le regole dell'organizzazione dei mercati devono essere rispettate da tutti gli operatori che sono tenuti ad applicarle, in quanto, diversamente ragionando, risulterebbe falsata l'intera disciplina. 30 Si deve pertanto ritenere che la piena efficacia della normativa in materia di norme di qualità e, in particolare, l'effetto utile dell'obbligo sancito dall'art. 3, n. 1, sia del regolamento n. 1035/72 sia del regolamento n. 2200/96 implicano che l'osservanza di tale obbligo possa essere garantita nell'ambito di un procedimento civile avviato da un operatore nei confronti di un operatore concorrente. 31 Tale legittimazione ad agire rafforza, infatti, il carattere operativo della normativa comunitaria in materia di norme di qualità. Integrando l'azione degli enti designati dagli Stati membri ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti dalla detta normativa, essa contribuisce infatti a scoraggiare pratiche, spesso difficili da accertare, idonee a falsare il gioco della concorrenza. In tale prospettiva, i procedimenti promossi da operatori in situazione di concorrenza dinanzi ai giudici nazionali sono particolarmente idonei a contribuire, in misura sostanziale, a garantire le lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati nella Comunità. 32 Ciò premesso, la questione pregiudiziale dev'essere risolta nel senso che i regolamenti nn. 1035/72 e 2200/96 devono essere interpretati nel senso che l'osservanza delle disposizioni relative alle norme di qualità per gli ortofrutticoli deve poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente. Decisione relativa alle spese Sulle spese 33 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 14 giugno 2000, dichiara: I regolamenti (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, e (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, devono essere interpretati nel senso che l'osservanza delle disposizioni relative alle norme di qualità per gli ortofrutticoli deve poter essere garantita nell'ambito di un procedimento civile promosso da un operatore nei confronti di un operatore concorrente.
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris