CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini, che ha ritenuto responsabile l'imputato del delitto di lesioni personali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt.192, 529, 531, 533 e 546 cod. proc. pen., lamentando, in particolare, la mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34 D.Igs. 274/2000, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato, perché inerente a difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha dato conto, correttamente ed esaustivamente, dell'attendibilità della persona offesa e del riscontro estrinseco, di estrazione testimoniale, proveniente dalle dichiarazioni della socia del negozio in cui si è verificato l'episodio, nonché - a riguardo della dedotta sussumibilità della condotta nel paradigma del fatto tenue di cui all'art. 34 del Decr. L.vo n. 274 del 2000 - della peculiare e riprovevole intensità della violenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il consi