CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rativi che non incontrano limiti massimi definiti per legge […]» (così a pagina n. 20 del ricorso), assumendo, in particolare, che la Commissione regionale non aveva esaminato la circostanza di fatto che i canoni di concessione chiesti alla CILP erano stati determinati con provvedimento amministrativo dell'[OSCURATO:PERSONA] di Livorno totalmente discrezionale, non sussistendo criteri generali fissati dalla legge, osservando, quindi, che detti canoni, costituenti la base imponibile dell'addizionale regionale, non erano stati determinati in base alla legge, ma con un provvedimento amministrativo discrezionale di una pubblica amministrazione terza rispetto al rapporto tributario, senza incontrare alcun effettivo limite di legge non esistendo criteri generali (ed una soglia massima alla misura dei canoni) fissati dalla norma, omettendo altresì di considerare che, proprio per tale ragione, le circolari del Ministero delle Finanze e le note del Direttore delle Infrastrutture per la Navigazione, nonché del [OSCURATO:PERSONA] e del Direttore Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avevano indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto dell'imposizione regionale. 4. Con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, sempre in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., «la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cpc per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile […]» (così a pagina n. 23 del ricorso), nella parte in cui ha dapprima affermato che l'imposizione addizionale sulle concessioni rilasciate a CILP non si pone in contrasto con l’art. 23 Cost. perché la discrezionalità amministrativa incontrerebbe i limiti di legge, per poi sostenere che la determinazione della base imponibile del tributo con provvedimento discrezionale di un'amministrazione sarebbe «non inusuale» se dirett a « al perseguimento di pubblici interessi diversi [?] dall’applicazione dei tributi» (v. pagina n. 24 del ricorso). Di contro, la difesa della ricorrente ha obiettato che alla mancata predeterminazione del limite massino della base imponibile non può supplire il fatto che la determinazione liberamente discrezionale dei canoni sia diretta al perseguimento dei pubblici interessi, perché l'articolo 23 Cost. prevede che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, per cui non si comprende se la Commissione regionale abbia inteso sostenere che la discrezionalità dell'autorità portuale nel determinare i canoni concessori incontri effettivi limiti di legge (che non esistono quanto alla misura massima) oppure se l'assenza di quei limiti massimi al potere discrezionale non rilevi ogni qualvolta il provvedimento sia adottato per il perseguimento di pubblici interessi diversi dall'applicazione dei tributi, senza peraltro offrire alcuna giustificazione di tale assunto. 5. Con la quinta censura la società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., «la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell’art. 1 della L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2, e dell’art. unico della L.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 85, e successive modifiche e degli indirizzi applicativi del Ministero delle Finanze del Ministero dei Trasporti anche in relazione agli artt. 3, 23, e 53 della Costituzione» (così a pagina n. 25 del ricorso), sostenendo, in sintesi, la violazione delle citate disposizioni per effetto dell’applicazione di un'imposta regionale ad una concessione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] per finalità diverse da quelle turistico- ricreativo - diportistiche, discrezionalmente stabilita con provvedimenti amministrativi senza che siano predeterminati per legge i limiti massimi alla discrezionalità, così rendendo il tributo inesigibile. Tutto ciò, assumendo che il presupposto di imposta e la base imponibile del tributo regionale sono rappresentati da un canone di concessione demaniale determinato o determinabile in base alla legge, al quale può commisurarsi percentualmente il canone regionale, come chiarito dal Ministero delle Finanze e come desumibile dai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost., laddove nel caso di specie il canone della concessione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] è stato liberamente e discrezionalmente quantificato da un provvedimento amministrativo, senza un limite massimo (previsto solo per le concessioni per scopi turistico-ricreativi), in spregio ai criteri dettati dalla Corte costituzionale con le pronunce del 28 dicembre 1971, n. 21, del 18 giugno 1963 n. 93 e del 14 marzo 1964, n. 15 ed in termini contrari con l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la pronuncia del 5 giugno 2015, n. 11653 in tema di concessioni per la geotermia. 6. Con il sesto motivo di ricorso, la contribuente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma num. 3, cod. proc. civ. la falsa applicazione degli artt. 01, 03 e 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ponendo in rilievo che il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conteneva disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, ma che il suo reale ambito di disciplina era rappresentato dai canoni concessori per le attività turistiche ricreative e diportistiche. L’istante ha, quindi, aggiunto sul punto che, mentre per le concessioni di quest'ultimo tipo la legge predetermina la misura dei canoni di concessioni, per quelle rientranti nell'ambito territoriale delle autorità portuali la misura del canone non è determinata dalla legge, bensì da provvedimenti amministrativi discrezionali degli enti portuali non necessariamente di contenuto generale e rispetto ai quali la legge non definisce limiti massimi all'importo dei canoni. 7. Con la settima doglianza, la ricorrente ha eccepito, ancora in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la «violazione dell’art. 117, II comma, lettera e) […]» (così a pagina n. 30 del ricorso), rimproverando, al riguardo, alla Commissione regionale di aver implicitamente riconosciuto alla Regione Toscana la facoltà di ampliare, con l’art. 6 della legge reg. 6 agosto 1998, n. 57, l'ambito di applicazione del tributo statale, qual’è l'addizionale sui canoni di concessione demaniali, in violazione della citata disposizione della Costituzione, precisando sul punto che «è innegabile che l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, pur definita dall'art. 1 della legge 281/1970 quale “tributo proprio” della Regione, era ed è rimasto un tributo regolato da legge statale: esso non è quindi un tributo proprio in senso stretto, secondo quando stabilito dall'attuale art. 119 della Costituzione» (v. pagina n. 33 del ricorso). Il tutto - a dire della ricorrente - come dimostrato dal fatto che «l’art. 8 del D.L.gs. 6 maggio 2011, n. 68 ha annoverato tra “gli ulteriori tributi regionali” la “imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”, disponendo che “ferma la facoltà per la regione di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati [!!!] in tributi propri regionali […] l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo”: con ciò confermando che sino al 1° gennaio 2013 tale imposta non poteva annoverarsi tra i tributi propri regionali come definiti dall'articolo 7 della legge delega 42/09» (v. pagina n. 34 del ricorso), per cui la Regione Toscana non avrebbe potuto legiferare in relazione al tributo addizionale relativo all’anno «2008» (v. pagina n. 34). 8. Con l’ottava censura, la CILP ha denunciato, la «violazione dell’art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (così a pagina n. 34 del ricorso), rimproverando, al riguardo, alla Commissione regionale di non aver pronunciato sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni, in ragione dell’oggettiva incertezza interpretativa sulla sua debenza, ponendo in evidenza che il tributo addizionale è stato accertato per la prima volta dalla Regione Toscana dopo quarant'anni dall'entrata in vigore della norma istitutiva, che detto ente è stato l'unico, insieme alla Regione Marche, a ritenere che il tributo fosse applicabile anche alle concessioni rilasciate dalle autorità portuali, ricordando poi che il Ministero dei Trasporti aveva diffuso un’opposta interpretazione della normativa istitutiva del tributo e che la stessa Guardia di Finanza aveva ritenuto opportuno procedere, in via di autotutela, all'annullamento della contestazione mossa ad altra società. 9. Da ultimo, la contribuente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Toscana 6 agosto 1998, n. 57, in relazione all’art. 117, secondo comma lett. e ) e 23 Cost., nell’ipotesi in cui si ritenesse che la previsione dell’art. 6 della citata legge non sia suscettibile di «una interpretazione secondum constitutionem rispettosa della riserva di legge statale nella materia del sistema tributario dello Stato» (così a pagina n. 32 del ricorso). 10. Il ricorso può essere accolto solo in parte, subito segnalando che i temi posti con l’impugnazione in oggetto sono stati oggetto di ribadite riflessioni di questa Corte tramite numerose pronunce (cfr. Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2015, n. 11655; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5741; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293, 12294, 12298, 12296; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518; Cass., Sez. T, 15 maggio 2023, n. 13285; Cass. Sez. 29 maggio 2023, n. 15015 e le altre ivi richiamate), nel segno di una ricostruzione del compendio normativo applicabile e di un’interpretazione dello stesso che i motivi di impugnazione e le ulteriori osservazioni sviluppate dalla difesa della ricorrente non inducono a rimeditare. 11. Vanno, intanto, rigettati il primo ed il quarto motivo di doglianza. 11.1. Il primo di essi è fondato sul decifitespositivo della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di ricostruire la vicenda processuale nel suo sviluppo, senza cioè esporre i contenuti degli atti di accertamento impugnati, delle specifiche censure formulate dalla ricorrente nei motivi dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti, delle ragioni di diritto svolte nel ricorso in appello dalla Regione Toscana e delle difese articolate dalla CILP, trascurando infine di indicare i motivi di impugnazione riproposti dalla società perché ritenuti assorbito dal primo Giudice. 11.2. Senonchè, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che il contenuto espositivo della sentenza esige che il provvedimento riporti i tratti essenziali della controversia, soprattutto precisando che lapronuncia non è nulla «se dalla lettura di essa è comunque possibile individuare i passaggi essenziali della vicenda processuale e gli elementi di fatto rilevanti della causa e considerati o presupposti nella decisione» (così Cass., Sez. T, 1° aprile 2016, n. 6332, che richiama Cass., Sez. II, 4 marzo 2002,, 3066 e Cass. Sez. U., 16 gennaio 2015, n. 642). La nullità della sentenza per la mancanza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione postula, quindi, che non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, che richiama Cass, Sez. III, 15 novembre 2019, n. 19721). Allo stesso modo, è stato ribadito che «per quanto concerne la omessa specifica indicazione delle “richieste delle parti” occorre rilevare che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti […]» (così Cass., Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015). 11.3. Ciò posto, la sentenza impugnata ha indicato le ragioni essenziali del contendere (il pagamento del tributo previsto sulle concessioni statali per l’occupazione, da parte della ricorrente, dei beni del demanio marittimo), il contenuto rilevante della decisione di primo grado (fondata sul rilievo che l’imposta era dovuta in quanto la concessione, ancorchè formalmente rilasciata dalla Regione, restava di natura statale e rientrava nella previsione e nell’esercizio di un potere attribuito dall’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché sull’osservazione secondo cui le concessioni erano rilasciate dalle [OSCURATO:PERSONA] in base a valutazioni non discrezionali, ma su criteri deducibili dal combinato disposto della citata legge, in linea con la previsione dell’art. 23 Cost. e su di una base di calcolo stabilita e predeterminata) per poi esporre gli argomenti posti a base della pronunciaimpugnata, come sopra riepilogati. Sotto tale profilo, dunque, il contenuto narrativo della pronuncia in questione consente di comprendere l’oggetto del contendere e le ragioni della decisione, il che conduce al rigetto del motivo di impugnazione, impregiudicate le ulteriori osservazioni che seguono, in relazione al secondo motivo di censura, concernente la dedotta omessa pronuncia su talune domande riproposte dalla contribuente in sede di appello, che –come si vedrà - giustifica l’esercizio del potere/d overe di cui all’art. 384 cod. proc. civ., non anche il riconoscimento della dedotta nullità dell’intera sentenza. 11.5. In ordine al quarto motivo di censura, relativo al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed incomprensibile nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto la sussistenza di una discrezionalità guidata dai limiti della legge e poi ha affermato che «D’altronde non è inusuale che un’imposta sia liquidata in base ad un imponibile discrezionalmente stabilito per il perseguimento di un pubblico interesse diverso dall’applicazione del tributo», va osservato che detto, pur non chiaramente decifrabile, assunto è preceduto dalla locuzione avverbiale «D’altronde», il che consente di ritenere che la riferita valutazione abbia costituito nell’economia e nella logica della pronuncia una motivazione aggiuntiva, come tale non rilevante ai fini della decisione e non idonea a radicare il dedotto vizio di nullità della sentenza, che risulta invece sufficientemente motivata nel suo apparato argomentativo essenziale. 12. Il terzo motivo di doglianza, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ. risulta inammissibile. 12.1. Come sopra esposto il Giudice di appello ha rigettato il gravame proposto dalla contribuente. Non può operare sul punto, ai fini dell’ammissibilità del motivo, il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., perché dal resoconto fornito dalla difesa della ricorrente circa i contenti della sentenza di primo grado si rilevano percorsi argomentativi dissimili rispetto alla più ampia valutazione offerta dalla Commissione regionale. Tuttavia, il motivo risulta inammissibile perché i “fatti” di cui si lamenta la mancata valutazione non sono tali nell’accezione chiarita da questa Corte. La doglianza lamenta che la «Commissione ha omesso di considerare «gli indirizzi ministeriali costantemente riaffermati […]» (v. pagina n. 22 del ricorso) e che «il canone delle concessioni demaniali rilasciata alla CILP, costituente base imponibile dell'addizionale regionale, non è stato determinato in base alla legge ma -all'opposto - è stato determinato con provvedimenti amministrativi totalmente discrezionali per assenza di limiti massimi […] da parte di una [OSCURATO:PERSONA] terza rispetto al rapporto tributario», nonché che «il Ministero delle Finanze e quello dei Trasporti avevano sempre indicato alle Regioni che i canoni così determinati non potevano essere oggetto di imposizione regionale» (così a pagina n. 23 del ricorso). In tali termini, il motivo si palesa inammissibile giacchè le deduzioni che precedono non attengono ad un «fatto», in senso storico e normativo (ossia ad un fatto principale, ex art. 2697 c.c., costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche ad un fatto secondario), né ad un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico e tantomeno ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle relative ricadute di esso in termini di diritto, risultando, piuttosto, i riferimenti agli indirizzi ministeriali riconducibili ad una tesi dell’Amministrazione citata e, pertanto, funzionali ad argomentazioni o deduzioni difensive della contribuente, che, come tali, non sono riconducibili al parametro dedotto (così, tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318 e la varia giurisprudenza ivi citata). Non é poi vero che il Giudice d’appello abbia omesso di considerare che il canone era stato determinato da un provvedimento amministrativo discrezionale, avendo, invece, affermato che «non risulta discrezionale né il metodo di tassazione, che è legislativamente predeterminato né le procedure né l’aliquota dell’imposta. La base imponibile si è determinata con criteri diversi e diversa discrezionalità, ma sempre con limiti di legge e riferimento al pubblico interesse. […] Non risulta invece illegittimo […] che la Regione pretendesse un tributo liquidato in proporzione rigida e legislativamente prefissata su un imponibile stabilito da altre Autorità del tutto indipendente dalla Regione» (v. pagine nn. 6 e 7 della sentenza impugnata). 13. Vanno esaminati unitariamente il quinto, il sesto (salvo quanto ulteriormente si dirà al § 18.2.) ed il settimo motivo di doglianza, in quanto connessi nella correlata questione giuridica che agitano, concernente la non debenza del tributo ed i profili di incostituzionalità di una diversa interpretazione. 13.1. Come anticipato, sul tema in rassegna la Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte, sviluppando argomenti che vanno qui ribaditi, ricordando quanto segue. 14. Il quadro normativo di riferimento è così riassumibile. 14.1. La legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo aver previsto, all’art. 1, primo comma, lett. a), l’attribuzione alle Regioni dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, ha stabilito all’art. 2 che: «1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanioe del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. 2. [OSCURATO:PERSONA] determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso». L'art. 7, comma 1, d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della citata L. n. 84 del 1994), possano adottare, per le concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, «che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». Poi, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 6 maggio 2011, n.68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”), il tributo è stato trasformato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, insieme ad altri, in “tributo proprio regionale”, impregiudicata la facoltà delle Regioni di sopprimerlo. 14.2. La legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 (“Istituzione dei tributi propri della Regione”), in attuazione della suindicata legge statale n. 281/170, introduceva, con decorrenza dal 1° gennaio 1972, «l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione». Successivamente, l’art. unico della legge reg. Toscana 11 agosto 1995, n. 85 (“Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo”), dispose che: «A decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è commisurata al 15 per cento del canone statale di concessione determinato ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494». Di seguito, l'art. 11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, applicando le disposizioni del citato art. 8 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (che – lo si ricorda - aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale”, con facoltà per le Regioni di sopprimerlo), ha eliminato il tributo, inserendo al secondo comma dell’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: “acque pubbliche.” la seguente proposizione: «L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell’articolo 2 della l. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall’Autorità portuale di Piombino di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’Autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)». 15. Da tali riferimenti normativi è dunque possibile desumere che: a. l’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ha individuato il presupposto impositivo, i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione; b. l'intervento normativo regionale del 2012 ha introdotto una esenzione dapprima inesistente e soltanto a far data dall'anno 2013, restando, nel regime normativo ratione temporis applicabile all’anno in esame (2009), il tributo in questione nella titolarità dello Stato (ma attribuito alle Regioni), non rilevando l'esercizio delle funzioni legislative o amministrative delle Regioni (o, quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le Autorità portuali) riguardo all'utilizzazione dei beni stessi. Tutto ciò, in coerenza con il principio sancito dal giudice delle leggi in tema di spettanza della potestà di imposizione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo, secondo cui determinante è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (v. Corte Cost., 6 giugno 1989, n. 326; Corte Cost., 21 luglio 1995, n. 343; Corte Cost., 9 maggio 2003, n. 150; Corte Cost., 28 luglio 2004, n. 286). 16. Più in generale, questa Corte con le citate pronunce (e le tante altre ivi richiamate) ha chiarito che: -il presupposto dell'imposta in esame va individuato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e dell’art. 1 legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, nella titolarità di una concessione statale su un bene, perl'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, e va, nello specifico, identificato non nell'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato, bensì nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione, per cui l'attribuzione alle Regioni, su delega da parte dello Stato, di funzioni in materia di rilascio delle concessioni e la devoluzione ad esse dei relativi canoni, non è di per sé idonea a far venire meno il presupposto dell'imposta in esame; - l'eliminazione del tributo da parte dell'art.11, comma 1, della legge reg. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 cit. non ha effetto retroattivo, ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall'annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini della presente causa, in quanto relativa ad annualità pregressa nella quale l'imposta era ancora vigente; - detta e liminazione ha espresso una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall'ordinamento nazionale) nell'ambito della manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l'anno 2013) incidente su tributi propri, per cui non può ad essa riconnettersi alcun significato o efficacia di sostanziale riconoscimento dell'infondatezza della pretesa impositiva riferita ad annualità pregresse. 16.1. Può aggiungersi alle puntualizzazioni che precedono ed in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117 Cost. (settimo motivo di impugnazione) che la trasformazione dell’imposta in esame per effetto del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 citato che aveva trasformato il tributo, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in “tributo proprio regionale” ha sortito l’effetto di una “innovazione” qualificata dalla modifica della previgente natura di “tributo proprio derivato” dell’imposta in esame (come stabilito dagli art. 1 e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281), che imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria, ferma restando i poteri di determinazione dell’imposta nei limiti già stabiliti dalla predetta legge. 17. Non risulta violato nemmeno il principio della riserva (relativa) di legge. 17.1. L’osservanza del principio di cui all’art. 23 Cost. risulta, infatti, garantita dall’individuazione da parte della stessa legge statale degli elementi costitutivi della fattispecie, che, come anticipato, all’art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione) e la stessa aliquota massima. In ambito regionale, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, prevede che l'imposta sia commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale. Per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè della base imponibile), stabilendo, per quanto qui rileva, che (art. 7, comma 1): «Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». 17.2. Resta sempre applicabile quanto affermato da questa Corte secondo cui «l'art. 23 Cost., contenente una riserva relativa di legge, vieta che le prestazioni personali o patrimoniali siano imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non esclude che il precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante laprevisione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa» (così Cass., Sez. Un., 10 settembre 2004, n. 18262). 17.3. Tale ordine di idee (più recentemente ribadito da: Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2020, n. 6714; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, n. 12293, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) consente di disattendere le doglianze della contribuente, giacchè, sul piano della soggettività impositiva, la natura regionale del tributo non confligge con la natura statuale della concessione, a sua volta derivante dal diritto dominicale esercitato dallo Stato sui beni del demanio marittimo concessi in uso dall’Autorità portuale, che integra - come già esposto - il presupposto dell'imposta, mentre sul pia no della determinazione obiettiva gli elementi costitutivi dell'imposizione discendono da criteri di legge, ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale per contestare quei canoni concessori che l'Autorità portuale abbia in ipotesi fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza. 17.4. La contribuente assume che questi principi (elaborati con riguardo a fattispecie concernenti le concessioni per finalità turistico- ricreative) non varrebbero per la concessione demaniale marittima in oggetto finalizzata all’esercizio di operazioni portuali, in quanto per queste ultime i canoni verrebbero stabiliti autonomamente dalle [OSCURATO:PERSONA] di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino della legislazione in materia portuale”), senza prefissazione di parametri generali desumibili dalla legge. Tuttavia, come già ritenuto da questa Corte nei precedenti citati (tra tutte v. Cass., Sez. T, 10 maggio 2021, n. 12293 e Cass., Sez. T., 3 maggio 2023, n. 11518), si tratta di considerazioni non persuasive, basandosi, in asserita funzione discriminante, su elementi che non incidono sul complessivo assetto della materia così come sopra delineato, valorizzando le particolari modalità di autonoma determinazione dei canoni (peraltro, come visto, anch'esse radicate nella previsione di legge), senza però porre in discussione gli indicati fattori di legittimità del tributo, concernenti i – tutt’affatto diversi - profili della fruizione del bene demaniale marittimo da parte del privato (quale presupposto d'imposta) e della previsione legale degli elementi costitutivi della imposizione. Si tratta di profili incentrati in maniera esaustiva sul godimento del bene pubblico, indipendentemente dall'autorità investita della potestà normativa o amministrativa in materia, così come dalla maggiore o minore autonomia (rispetto alla legge) nella determinazione dei canoni, per cui non può fondatamente affermarsi che l'imposta non sia dovuta sol perché afferente ad una concessione demaniale marittima asseritamente “diversa” dalle altre, là dove tale diversità opererebbe su piani (sostanzialmente riconducibili, appunto, agli obiettivi della concessione ed ai criteri di determinazione dei canoni) del tutto estranei alla fattispecie impositiva. Né va trascurato di considerare che tali piani non sono in grado di snaturare e rendere avulse le concessioni in questione rispetto al regime generale loro proprio, non essendo in discussione che quelle finalità organizzative e promozionali della struttura portuale non sono comunque in grado di far venir meno la precipua e preminente finalizzazione concessoria all'uso ed all'occupazione del bene demaniale marittimo per lo svolgimento di attività imprenditoriale, assunta essa stessa dal legislatore ad indice di capacità contributiva ex art. 53 Cost. 17.5. In definitiva, «in tema d'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, è conforme al principio della riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., l'art. 7 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che demanda all'Autorità portuale la determinazione, con normativa secondaria, dell'ammontare della base imponibile, purché ciò non comporti l'applicazione di canoni inferiori a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso, atteso che, in sede di normativa primaria, ex art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono fissati presupposto impositivo, soggetti passivi, base imponibile, aliquota e sanzioni (Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2016, nn. 21136, 21137 e 21138)» (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518 cit). 17.6. Va aggiunto che il Giudice delle leggi ha chiarito che la ratio della disposizione di cui all’art. 23 Cost. è volta «alla tutela della libertà e della proprietà individuale» e nemmeno esige «che la legge, che conferisce il potere di imporre una prestazione, debba necessariamente contenere l'indicazione del limite massimo della prestazione imponibile» (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 4), così ripetutamente ricordando che detta disposizione presuppone che la fonte primaria stabilisca «sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi», senza escludere «l’intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione […] circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa – considerata nella complessiva disciplina della materia – razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell’onere imposto al soggetto nell’interesse generale» (Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 69; v., altresì, Corte Cost., 15 maggio 2015, n. 83; Corte Cost., 7 aprile 2011, n. 115; Corte Cost., 26 ottobre 2007, n. 350; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 190; Corte Cost., 1° aprile 2003, n. 105; Corte Cost., 27 luglio 2001, n. 323). 17.7. Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. la difesa della contribuente ha sollecitato la Corte ad una rimeditazione del suindicato indirizzo, segnalando che l’imposta in questione violerebbe il principio della riserva di legge, in quanto per le concessioni di cui all’art. 18 legge 28 gennaio 1994, n. 84 l’[OSCURATO:PERSONA] gode di piena autonomia nella determinazione del canone senza radicamento nella previsione di legge, posto che nessuna norma individua un criterio obiettivo e verificabile di proporzionalità e nessuna disposizionefissa un « limite massimo alla discrezionalità amministrativa», assumendo sul punto che sarebbe irrispettosa del principio della riserva di legge un’interpretazione che prescinda dall’individuazione legislativa di detto limite massimo dell’importo del canone e riservi al successivo sindacato giurisdizionale i profili di eccesso di potere dell’azione amministrativa ed osservando, infine, che, diversamente dal caso che occupa, per le concessioni per finalità turistico-ricreative il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 definisce puntualmente i parametri uniformi di determinazione dei canoni demaniali applicabili per l’intero territorio nazionale. 17.8. A quanto già illustrato, può allora aggiungersi che detti profili sono stati ulteriormente esaminati da questa Corte con la sentenza del 29 maggio 2023, n. 15015, resa tra le stesse parti ed ai cui più ampi contenuti è sufficiente in tale sede rinviare, qui ribadendo che: - il principio della riserva di legge in tema tributario, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la pronunzia n. 157/1996, va declinato in senso relativo, nel senso di riservare alla legge la preventiva determinazione dei criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, il che è compatibile anche con l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti non solo meramente esecutivi, ma anche volti a definire elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, della prestazione stessa, sulla base di dati e valutazioni di ordine tecnico; -sempre la Corte costituzionale ha chiarito che detto principio non può considerarsi violato qualora manchi un’espressa indicazione legislativa dei criteri, dei limiti e dei controlli che delimitino l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione, qualora gli stessi siano desumibili dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinare la misura della prestazione di cui trattasi (cfr. sent. n. 4 del 1957; n. 51 del 1960; n. 5 del 1963; n. 21 del 1969; e n. 67 del 1973) oppure sia contemplato per l'emanazione dei provvedimenti amministrativi concernenti la prestazione medesima, un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralità di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione (cfr. sent. n. 507 del 1988); -in tali termini, il precetto costituzionale dell’art. 23 Cost. deve ritenersi rispettato quando la legge che prevede l'imposizione, pur non fissandone il limite massimo, determini criteri, condizioni, limiti e controlli idonei a contenere la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli onde evitare che essa possa trasmodare in arbitrio; - in tale direzione, la previsione normativa degli elementi costitutivi dell'imposizione, il rilascio della concessione tramite l’intervento nella relativa procedura amministrativa di altri soggetti pubblici, l’accettazione delle condizioni da parte del concessionario, la ricorribilità in sede giurisdizionale per reagire a canoni concessori che l'autorità portuale abbia fissato in violazione di tali criteri e, più in generale, dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza sono tutti indici che univocamente concorrono ad escludere le perplessità avanzate dalla difesa della contribuente sia in relazione all’art. 3, che 23 Cost., risultando soddisfatti i requisiti costantemente sottolineati dalla Corte costituzionale. 17.9. Tanto meno si pone una questione di «violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. in ragione dell’asserita possibilità della Regione di ampliare l’ambito di applicazione di un tributo statale atteso che, come detto, la disciplina di detto tributo spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, di conseguenza, l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni è ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale(così Cass, Sez. T, 29 maggio 2023, n. 15015, cit.) che, nella specie, non risultano essere stati violati. 17.10. Né può fondatamente sostenersi la sussistenza di una disparità di trattamento costituzionalmente rilevante considerando che operatori economici esercenti in Regioni diverse non sono stati sottoposti alla medesima imposizione, essendo stata questa l’espressione di una consentita scelta politica-amministrativa della Regione Toscana, costituzionalmente legittima per quanto sopra illustrato. 18. Le valutazioni che precedono consentono di disattendere nel loro complessivo sviluppo e concatenazione i predetti motivi di ricorso, basati sulle dedotte violazioni di legge e dei precetti costituzionali (quinto motivo), sull’asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, Cost. (settimo motivo). 18.1. Le riflessioni sopra esposte assumono incidenza, quantomeno sotto il profilo del rispetto della riserva relativa di legge, anche in relazione il sesto motivo di impugnazione nella parte in cui ha negato che tale principio sia stato osservato nell’imposizione oggetto di controversia. 18.2. Deve però aggiungersi che il motivo si mostra altresì infondato per aver contestato la falsa applicazione di legge degli artt. 01, 03, d.l. 5 aprile 1993, n. 400), assumendo che il reale ambito di applicazione di tale decreto era «rappresentato dai canoni concessori per attività turistico-ricreative e diportistiche» (v. pagina n. 29 del ricorso), per poi ribadire che «mentre per le concessioni turistico-ricreative la legge predetermina la misura dei canoni di concessione, per le concessioni di rientranti nell'ambito territoriale delle [OSCURATO:PERSONA] la misura del canone non è determinata per legge, bensì da provvedimenti amministrativi discrezionali degli enti portuali, non necessariamente di contenuto generale e rispetto al quale la legge non definisce i limiti massimi all'importo dei canoni» (così a pagina n. 30 del ricorso). Ebbene, ribadito quanto sopra esposto sul tema del limite massimo dell’importo del canone ed a prescindere dalla stessa rilevanza, nella fattispecie in rassegna, che può assumere la differente misura del canone in relazione a rapporti concessori di natura diversa, va qui solo osservato che l’argomento sopra esposto risente di una riduttiva lettura del citato decreto legge, sol considerando che all’art. 01 risulta precisato che la «concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive», anche per altre attività ivi elencate (tra cui quelle turistico-ricreative), mentre l’art. 07 dello stesso decreto stabilisce che «gli enti portuali potranno adottare per concessioni demaniali marittime rientrati nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso». La citata evidenza normativa dimostra come il menzionato decreto legge abbia contemplato anche le concessioni in esame e che nessuna falsa applicazione delle menzionate disposizioni ricorre nella specie. 19. Va accolto solo in parte il secondo motivo di impugnazione. 19.1. L’istante lamenta che non vi è stata pronuncia sulle doglianze riproposte in appello (come indicato ai fini dell’autosufficienza del motivo nel ricorso in esame) concernenti - come già esposto -ma giova ripetersi: a). il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento per non aver esposto le ragioni giuridiche della pretesa e per non aver allegato il provvedimento determinativo del canone; b). il rilievo secondo il quale il legislatore regionale non aveva la potestà di introdurre un tributo che venisse a gravare il canone di concessione per operazioni portuali in settore disciplinato da fonti di diritto speciale marittimo; c). il rilievo che sino all’approvazione della legge reg. Toscana 6 agosto 1998, n. 57 l’addizionale regionale era applicabile solo ai canoni di concessione rilasciate per finalità turistico-ricreative e che la Regione non aveva la potestà di introdurre tributi propri; d). l’eccepita violazione degli artt. 3, 53 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., ove si ritenesse di riconoscere alla Regione Toscana la potestà di introdurre un nuovo tributo, incidente sulla competitività delle imprese e lesivi degli equilibri del mercato; e). la dedotta inapplicabilità delle sanzioni, tenuto conto del comportamento delle Regione che ha preteso il tributo addizionale per la prima volta dopo quaranta anni dalla norma istitutiva e dalla posizione espressa dal Ministero delle Finanze e dal Ministero dei Trasporti circa l’inapplicabilità del tributo e dall’annullamento in autotutela da parte della Guardia di Finanza del verbale elevato in precedenza nei confronti di altro concessionario. 19.2. Giova premettere che il Giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati (così [OSCURATO:PERSONA]., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123). Il vizio di omessa pronuncia postula che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956), dovendo, piuttosto, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamene esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., Sez. T., 29 maggio 2023, n. 15015 cit., che richiama Cass. civ. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. civ., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. civ., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16788, nonché Cass. Sez. T, 3 maggio 2023 n, 11518, che richiama Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, n. 9279; Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2022, n. 33778; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 950; Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2023, n. 6691). 19.3. Alla luce di tali principi, va osservato che nella logica della sentenza impugnata e negli argomenti ivi spesi, vanno ritenuti, quantomeno, implicitamente disattesi i rilievi indicati sub. b. c. d. (nel secondo motivo indicati con le lettere «iii»«iv», « v» e « vi» (v. pagine nn. 18 e 19 del ricorso) concernenti – in sintesi - la contestata istituzione di fatto da parte della Regione, priva di potere impositivo, di nuovo tributo in violazione degli artt. 3, 53 e 117 Cost., ove si consideri che il Giudice regionale, dopo l’ampio excursus della normativa di riferimento, ha precisato – per quanto ora occupa - che l’art. 2 della legge 16 maggio 1973, n. 281 aveva attributo alle Regioni l’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che la legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2 aveva istituto la relativa imposta, che «alle Regioni erano conferiti poteri di gestione del demanio marittimo, esclusi i poteri conferiti alle Autorità portuali » e che con il d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 era stata «stabilita una normativa derogatoria specifica (art. 7) per i canoni delle concessioni demaniali marittime se rientranti nell’ambito territoriale delle Autorità portuali» (così a pagina n. 5 della sentenza), rilievi questi da cui non può che desumersi il tacito rigetto delle doglianze della contribuente circa l’illegittimo esercizio da parte della Regione della potestà impositiva. 20. Non vi è stata, invece, alcuna pronuncia sulla censura concernente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma all’omissione può porsi rimedio nella sede che occupa, applicando il principio di legittimità secondo cui nell’ipotesi di nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.384 cod. proc. civ., impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, possa essere decisa senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T. 3 maggio 2023 n. 11518, che richiama Cass. Sez. 1^, 29 marzo 2006, n. 7144; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2017, n. 24866; Cass., Sez. 3^, 13 settembre 2019, n. 22869; Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2022, n. 19027; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2022, n. 32511; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1035). 20.1. Vale allora osservare che i provvedimenti impositivi opportunamente prodotti dall’istante, recano il riepilogo delle varie disposizioni applicate, la contestazione del mancato pagamento del canone di concessione per l’identificata area occupata, l’anno di riferimento, la misura del canone concessorio e di quello applicato (percentuale 15%), la data di scadenza del tributo, l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, il tutto quindi in termini tali da offrire alla contribuente piena e puntuale contezza delleragioni della pretesa, dovendo solo aggiungersi sul punto, quanto all’omessa allegazione dell’atto concessorio che, essendo stato rilasciato al suo destinatario, doveva ritenersi già a conoscenza di questi (v., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 534 6; Cass., 19 novembre 2019, n. 29968; Cass., 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 4 luglio 2014, n. 15327; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073). 21. Allo stesso modo, non vi è stata pronuncia da parte del Giudice regionale sulla domanda volta a conseguire l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui ha comminato le sanzioni. Come sopra, all’omissione può porsi rimedio a mente dell’art. 384 c.d. proc. civ., accogliendo questa volta la doglianza in quanto fondata. 21.1. Il tema è stato affrontato dalle plurime pronunce di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, nn. 12293; Cass., Sez. V, 10 giugno 2021, n. 16279; Cass., Sez. V., 30 giugno 2021, n. 16275 e da ultimo, tra le altre, Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518) e risolto in senso favorevole alle aspettative del contribuente, per cui in linea con quanto già ivi osservato, va qui ribadito quanto segue. 21.2. L’art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede che: «Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento». Nel medesimo senso si esprime l’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 («La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce»), mentre l’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce che: «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto». 21.3. Questa Corte ha ritenuto che, alla luce di tali disposizioni, l’incertezza normativa oggettiva, rilevante ai fini dell’esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, predica una situazione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, che deve essere riferita all’attività giudice, quale unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518, che richiama Cass., Sez. 6^, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2023, n. 5530). 21.4. La Corte ha chiarito che l'incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie ed ha stilato un decalogo, non esaustivo, degli indici interpretativi da desumere tale condizione, costituiti: 1) dalla difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) dalla difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) dalla difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) dalla mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) dall’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) dal contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) dal contrasto tra opinioni dottrinali; 10) dall'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (tra le altre: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, b, 15118, che richiama Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893). 21.5. È stato, altresì, osservato che il legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile se sia caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. 21.6. Ed ancora si è avuto modo di precisare che la presenza di circolari amministrative ingeneranti un'interpretazione erronea della disciplina tributaria – ancorché non vincolanti, né esimenti dal pagamento del dovuto - può tuttavia incidere sull'affidamento del contribuente, così da giustificare la non debenza delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori (così Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n, 11518 più volte cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2015, n. 5934; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2019, n. 18618; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2020, n. 20819). 21.7. Tanto ricapitolato sul piano dei principi, come già ritenuto da questa Corte in analoghe fattispecie (cfr. le pronunce citate al § 21.1.), nella fattispecie in rassegna concorrono almeno tre convergenti elemento che giustificano l'eliminazione delle sanzioni ai sensi del richiamato art. 10 della legge 31 dicembre 2000, n. 212. Va infatti dato conto: a. dell'effettiva emanazione negli anni di circolari e risoluzioni (quali specificamente richiamate in ricorso) evidenzianti il dubbio interpretativo ed apparentemente legittimanti il mancato pagamento del tributo regionale qualora ricollegato a canoni concessori stabiliti in via contrattuale e non sulla base dei criteri di legge generali ed astratti, come nel caso della concessione in oggetto. Sebbene gli enti emananti dette atti siano diversi dall'ente impositore (Regione), ciò che conta è la complessità del tributo in questione e del suo presupposto costitutivo, certamente riferibile anche, ed in massima parte, proprio all'amministrazione finanziaria centrale che tali indicazioni ha fornito (proprietà demaniale statale del bene in concessione; regime generale delle concessioni su aree portuali; legislazione statale istitutiva); b. il fatto obiettivo della mancata richiesta di pagamento dell'imposta, da parte della Regione Toscana, per moltissimi anni (fino al 2011) dalla sua introduzione con la legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, il tutto seguito dall’eliminazione del tributo nell’anno 2012, che non ha comportato, come già evidenziato, il riconoscimento di infondatezza della pretesa da parte dell'amministrazione regionale, ma certamente ha generato l’incertezza interpretativa e l’incolpevole affidamento in capo alla contribuente; c. la circostanza che nell’anno 2009 gli ispettori della Guardia di Finanza di Livorno avevano annullato a titolo di autotutela amministrativa il verbale con cui avevano contestato ad altra concessionaria il mancato pagamento della medesima imposta, riconoscendone la non debenza. 21.7. Per tali ragioni, dunque, le sanzioni non sono dovute. 22. Le valutazioni sopra svolte valgono anche per l’ottavo motivo, che concerne l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata alla non irrogazione delle sanzioni, che va quindi dichiarato assorbito. 23. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che escludono ogni prospettiva di investire il Giudice delle leggi delle questioni di legittimità i