CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 09588/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14701-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 707/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2023 R.G.N. 650/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14701/2024 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso introduttivo del giudizio deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia a far tempo dal mese di luglio 2005 e lamentando di avere subito la trattenuta del «Contributo di solidarietà» sulle rate di pensione, chiedeva al Tribunale di Padova di dichiarare l’illegittimità delle dette trattenute perché disposte in violazione dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 - come modificato dalla legge n. 296 del 2006, dal decreto legge n. 98 del 2011 convertita in legge n. 111 del 2011 e interpretato dalla legge n. 147 del 2013 -con particolare riferimento all’art. 22 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (C.N.P.A.D.C.)approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, alla delibera del C.N.P.A.D.C. n. 4 del 2008 per il quinquennio 2009 – 2013, successivamente replicata con delibera n. 3 del 27 giugno 2013 per il quinquennio 2014-2018. [OSCURATO:PERSONA] di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti(d’ora in poi Cassa) si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 179/2022 depositata il 24/03/2022 ha accolto la domanda, ha dichiarato illegittime le trattenute a titolo di fondo di solidarietà e ha condannato la Cassa alla restituzione. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Cassa. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte di Appello di Venezia con la sentenza n. 707/2023 depositata il 13.12.2023 rigettava il gravame. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, con impugnazione articolata su due strumenti. 4. [OSCURATO:PERSONA] delegato depositava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.. Parte ricorrente chiedeva la decisione della causa. 5. Veniva fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 6. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/02/2025. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 3, comma 12, leggen. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006; 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 nella parte in cui ha interpretato in via autentica il predetto art. 1, comma 763; la parte ricorrente deduce erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara illegittimo il contributo di solidarietà affermando un principio di intangibilità del trattamento pensionistico. Si critica la decisione impugnata, alla luce del quadro normativo di rilievo, nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà imposto dalle disposizioni del regolamento della Cassa, valorizzandosi in tal senso il principio che consente ad atti avente forza di legge di limitare il diritto soggettivo alla pensione, l’autonomia normativa della Cassa, la natura di atto avente forza di legge del regolamento della Cassa, il limite dell’equilibrio finanziario della Cassa e del rispetto del principio di ragionevolezza e del contemperamento degli interessi di tutti gli iscritti alla Cassa anche per la salvaguardia delle nuove generazioni. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Circa l’illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei DottoriCommercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivodi assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, uncontributo di solidarietà) su un tr attamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass.20684/2024; Cass. 20694/2024; 20710/2024 che confermano l’orientamentoconsolidato quale diritto vivente) . A questo orientamento il Collegio intende dare continuità anche richiamando le argomentazioni più ampiamente spese nella motivazione delle decisioni richiamate, che valgono a ricostruire il quadro normativo di rilievo, innanzi richiamato, ed a confermare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 2948, n. 4, cod. proc. civ.. Lasentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado anche sul tema della prescrizione applicabile alla fattispecie, ritenendo invocabile quella ordinaria decennale anziché quella quinquennale eccepita dalla Cassa. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Assume in proposito rilievo il seguente principio di diritto: in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) laprescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -così come dall'art. 129 del R.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (nella specie, la Corte ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo dicontributo di solidarietà è soggetta al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili) (Cass. 25/10/2022, n.31527 del 25/10/2022). 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 4. Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore di [OSCURATO:PERSONA] costituitosi quale controricorrente , spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti del controricorrente delle spese di lite liquidate in euro 5.000 ,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della controparte, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe