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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24206/2026

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del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVismara-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controavverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.24/2017 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 26786/2024Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 24206/2026Data pubblicazione 29/07/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoVismara-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controavverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.24/2017 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA].letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;Numero registro generale 26786/2024Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 24206/2026Data pubblicazione 29/07/2026che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte del controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 28/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris