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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024

Cassazione n. 05935/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 385 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 385 cod. pen. e 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena; Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 05935/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris