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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 24638/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , („, A.. -1 • che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per la sottrazione di un rilevante quantitativo di energia elettrica. 2.Avverso la sentenza di appello, il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione impugnata.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il primo Giudice ha ritenuto esclusivamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

Nella contestazione, tuttavia, pur essendovi il riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., non è descritta la condotta di furto su beni esposti alla pubblica fede, limitandosi il capo di imputazione all'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose.

Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio dal quale si evince che l'aggravante in questione non era stata riconosciuta.

La Corte di appello ha reputato sussistente l'anzidetta aggravante in considerazione del fatto che il contatore manomesso era allocato lungo il muro perimetrale del fabbricato.

Al di là del fatto che si tratta di zona comunque di pertinenza dell'abitazione in quanto accessibile esclusivamente dal cortile e non esposta sulla pubblica via, vi è violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., atteso che, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, la Corte partenopea ha violato il divieto di reformatio in peius, operando un vero e proprio mutamento del fatto contestato, che ha riverberato conseguenze anche in punto di prescrizione.

Analogamente va detto con riguardo alla contestata recidiva, in quanto in concreto non applicata e, dunque, ininfluente ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il difensore sostiene essere maturata la prescrizione prima della decisione impugnata per un duplice ordine di ragioni: la prima, perché, pur contestata, l'aggravante di cui all'art 625, comma 1, n. 7, cod. pen., non sarebbe stata ritenuta dal primo giudice, il quale avrebbe unicamente considerato sussistente l'aggravante di cui al n. 2 della medesima disposizione; la seconda, perché la contestata recidiva non sarebbe stata in concreto applicata.

Si tratta di assunti manifestamente infondati.

Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il Giudice di primo grado l'ha ritenuta in fatto quando, sia pur in maniera sintetica, ha richiamato le modalità con cui è stata operata l'illecita sottrazione, di cui hanno peraltro riferito anche i testimoni, più diffusamente illustrate nella sentenza di appello ove l'esposizione alla pubblica fede trova ragione nelle modalità di allaccio e nella posizione del contatore, lungo il muro perimetrale del fabbricato, nonché dei cavi appartenenti all'Enel con i quali è stato realizzato l'abusivo collegamento: e ciò, si legge nella sentenza impugnata, ancorché la seconda aggravante «- oltre che con il richiamo alla norma - sia descritta nel corpo della rubrica e non ribadita espressamente come per l'altra nel capo di imputazione».

Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, dunque, può dirsi consumata.

Quanto alla recidiva, la stessa è stata correttamente ravvisata dalla Corte di appello laddove ha osservato che la condotta del prevenuto si inscrive in «una biografia criminale precedente e successiva costellata di precedenti di varia natura e gravità, tutti indicativi di stabile e pervicace scelta di devianza, anche specifica, rispetto alla quale i fatti in esame appaiono univocamente indicativi di maggiore pericolosità e di ingravescente inclinazione a delinquere...».

Correttamente poi la Corte di appello ha evidenziato che, in presenza della duplice aggravante e della recidiva contestata, non può dirsi intervenuta la prescrizione, anche a non volere considerare l'ampia sospensione pari ad anni 1, mesi 7, giorni 8, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2013 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , („, A.. -1 • che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. per la sottrazione di un rilevante quantitativo di energia elettrica. 2.Avverso la sentenza di appello, il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della decisione impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, il primo Giudice ha ritenuto esclusivamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Nella contestazione, tuttavia, pur essendovi il riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., non è descritta la condotta di furto su beni esposti alla pubblica fede, limitandosi il capo di imputazione all'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose. Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio dal quale si evince che l'aggravante in questione non era stata riconosciuta. La Corte di appello ha reputato sussistente l'anzidetta aggravante in considerazione del fatto che il contatore manomesso era allocato lungo il muro perimetrale del fabbricato. Al di là del fatto che si tratta di zona comunque di pertinenza dell'abitazione in quanto accessibile esclusivamente dal cortile e non esposta sulla pubblica via, vi è violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., atteso che, in difetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, la Corte partenopea ha violato il divieto di reformatio in peius, operando un vero e proprio mutamento del fatto contestato, che ha riverberato conseguenze anche in punto di prescrizione. Analogamente va detto con riguardo alla contestata recidiva, in quanto in concreto non applicata e, dunque, ininfluente ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il difensore sostiene essere maturata la prescrizione prima della decisione impugnata per un duplice ordine di ragioni: la prima, perché, pur contestata, l'aggravante di cui all'art 625, comma 1, n. 7, cod. pen., non sarebbe stata ritenuta dal primo giudice, il quale avrebbe unicamente considerato sussistente l'aggravante di cui al n. 2 della medesima disposizione; la seconda, perché la contestata recidiva non sarebbe stata in concreto applicata. Si tratta di assunti manifestamente infondati. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., il Giudice di primo grado l'ha ritenuta in fatto quando, sia pur in maniera sintetica, ha richiamato le modalità con cui è stata operata l'illecita sottrazione, di cui hanno peraltro riferito anche i testimoni, più diffusamente illustrate nella sentenza di appello ove l'esposizione alla pubblica fede trova ragione nelle modalità di allaccio e nella posizione del contatore, lungo il muro perimetrale del fabbricato, nonché dei cavi appartenenti all'Enel con i quali è stato realizzato l'abusivo collegamento: e ciò, si legge nella sentenza impugnata, ancorché la seconda aggravante «- oltre che con il richiamo alla norma - sia descritta nel corpo della rubrica e non ribadita espressamente come per l'altra nel capo di imputazione». Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius, dunque, può dirsi consumata. Quanto alla recidiva, la stessa è stata correttamente ravvisata dalla Corte di appello laddove ha osservato che la condotta del prevenuto si inscrive in «una biografia criminale precedente e successiva costellata di precedenti di varia natura e gravità, tutti indicativi di stabile e pervicace scelta di devianza, anche specifica, rispetto alla quale i fatti in esame appaiono univocamente indicativi di maggiore pericolosità e di ingravescente inclinazione a delinquere...». Correttamente poi la Corte di appello ha evidenziato che, in presenza della duplice aggravante e della recidiva contestata, non può dirsi intervenuta la prescrizione, anche a non volere considerare l'ampia sospensione pari ad anni 1, mesi 7, giorni 8, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 I
Sentenza Cassazione n. 24638/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris