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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01004/2026

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[OSCURATO:PERSONA] (Cui 01tnq2b ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13/10/2025, in parziale riforma della sentenza resa ad esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bologna del 20/03/2025, su richiesta del ricorrente e con il consenso del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della attenuante speciale ad effetto comune della lieve entità, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 420,00 di multa per il delitto di rapina allo stesso ascritto in rubrica. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. perché la decisione era stata resa in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità senza alcuna valutazione degli atti di indagine, in presenza di mere clausole di stile. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Cui 01tnq2b ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13/10/2025, in parziale riforma della sentenza resa ad esito di rito abbreviato dal Tribunale di Bologna del 20/03/2025, su richiesta del ricorrente e con il consenso del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello relativo al riconoscimento della attenuante speciale ad effetto comune della lieve entità, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 420,00 di multa per il delitto di rapina allo stesso ascritto in rubrica. 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. perché la decisione era stata resa in assenza di qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità senza alcuna valutazione degli atti di indagine, in presenza di mere clausole di stile. 3.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Sono stati difatti richiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dal ricorrente in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. 4.Occorre in tal senso richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: “In tema diconcordatoinappello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.” (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). 5.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/
Sentenza Cassazione n. 01004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris