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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12928/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] GOVERNO; - intimati - avverso la sentenza n. 1298/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20237/2021 Numero sezionale 3775/2022 Numero di raccolta generale 12928/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla statuizione di compensazione delle spese) avverso la sentenza n. 1298/2021 del 18 febbraio 2021 resa dalla Corte d’appello di Roma.

Gli intimati Ministero dell’Interno e Prefettura di Roma non hanno svolto attività difensive.

La sentenza n. 1298/2021 della Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame avanzato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto di revoca della patente di guida emesso, ai sensi dell’art. 120 codice della strada, in data 19 ottobre 2018 dal Prefetto di Roma, quale sanzione accessoria della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni tre.

La Corte di Roma ha dato rilievo alla sopravvenuta sentenza n. 24/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

I giudici di appello hanno quindi deciso di compensare per intero le spese processuali tra le parti.

Il ricorso allega che la pronuncia di compensazione ha illegittimamente gravato del costo del giudizio la parte integralmente vittoriosa, senza rendere alcuna espressa motivazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria, svolgendo ulteriori considerazioni circa la inconfigurabilità, nella specie, di un mutamento repentino della giurisprudenza, la pendenza sin dal 2018 della questione di legittimità F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20237/2021 Numero sezionale 3775/2022 Numero di raccolta generale 12928/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 costituzionale e la inerenza della materia del gravame anche ad altre censure in ordine al titolo della misura di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso la questione di diritto attinente alla regolamentazione delle spese di lite in conformità all’interpretazione giurisprudenziale consolidata.

Occorre dare applicazione, ratione temporis, all'art. 92, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato in sede di conversione dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale) (Cass. Sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2019, n. 4696).

La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

In tal senso, pur non contenendo la sentenza della Corte d’appello di Roma una motivazione esplicitamente specifica delle ragioni in base alle quali i giudici del gravame abbiano accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese, le stesse ragioni emergono dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede.

La Corte d’appello ha deciso la causa sulla base della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 20237/2021 Numero sezionale 3775/2022 Numero di raccolta generale 12928/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed ha perciò valutato la fondatezza dell’opposizione con riferimento alla nuova situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la assoluta novità della questione trattata può, invero, essere cagionata proprio dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 15/05/2018, n. 11815; Cass. Sez. 6 -3, 16/03/2016, n. 5267).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] GOVERNO; - intimati - avverso la sentenza n. 1298/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La Corte di Roma ha dato rilievo alla sopravvenuta sentenza n. 24/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale. I giudici di appello hanno quindi deciso di compensare per intero le spese processuali tra le parti. Il ricorso allega che la pronuncia di compensazione ha illegittimamente gravato del costo del giudizio la parte integralmente vittoriosa, senza rendere alcuna espressa motivazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria, svolgendo ulteriori considerazioni circa la inconfigurabilità, nella specie, di un mutamento repentino della giurisprudenza, la pendenza sin dal 2018 della questione di legittimità F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, «qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni» (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale) (Cass. Sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3977; Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2019, n. 4696). La valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. In tal senso, pur non contenendo la sentenza della Corte d’appello di Roma una motivazione esplicitamente specifica delle ragioni in base alle quali i giudici del gravame abbiano accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge per esercitare il potere di compensazione delle spese, le stesse ragioni emergono dalla motivazione complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede. La Corte d’appello ha deciso la causa sulla base della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sez. 6 -3, 16/03/2016, n. 5267). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U
Sentenza Cassazione n. 12928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris