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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 35315/2023

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NANZA sul ricorso 24890-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocatiSERGIO PREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], – intimata – per la cassazione della sentenza n. 1157 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 19 aprile 201 7 (R.G.N. 1096 /201 6 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24890/2017 Cron.

Rep.

C.C. 27/09/2023 giurisdizione Incrementi in quota fissa di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975. -2 - 1.–Con sentenza n. 1157 del 201 7 , depositata il 19 aprile 2017, la Corte d’appello di Lecceha accolto in parte il gravame dell a signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città,ha riconosciuto alla parte appellante, dal primo maggio 1977 al 31 dicembre 1979,gl’incrementi in quota fissa previsti dall’art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sulla pensione di reversibilità corrisposta dal primo dicembre 2000in regime internazionale. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, in primo luogo, che l’INPS ha eccepito la prescrizione «solo in riferimento ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa del 24 ottobre 2010», senza fare alcun cenno agl’incrementi perequativi di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (pagina 3 della sentenza impugnata).

Sono fondate, pertanto, le doglianze contro la pronuncia di primo grado, che ha dichiarato le pretese integralmente prescritte. 1.2.– Sussistono, inoltre, i presupposti di legge per concedere gl’incrementi in esame, in quanto la somma della pensione italiana e del pro rataestero supera il trattamento minimo tanto nel maggio 1977 quanto nel gennaio 1978 e nel gennaio 1979.

Ne consegue che,per questo periodo, gl’incrementi dev ono essere riconosciuti per intero , laddove, a decorrere dal 1980, la pensione risulta inferiore al minimo e difettano i requisiti del beneficio richiesto (pagina 6 della pronuncia d’appello). 2.– L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, sulla base didue motivi, illustrati da memoria. 3.– Non ha svolto in questa sede attività difensiva l a signora [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocata in giudizio, come emerge dalle deduzioni esposte nella memoria dalla parte ricorrente , in punto di tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione diligentemente avviato. -3 - 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazionedell’art. 2934 cod. civ. e dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160 del 1975.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere l’eccezione di prescrizione, reputandola circoscritta alle differenze sui ratei arretrati, e nel riconoscere l’applicazione del sistema perequativo delle quote fisse, senza tener conto della sua abrogazione a decorrere dal primo maggio 1984, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 . 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.–La Corte d’appello di Lecce ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione è stata proposta dall’Istituto con esclusivo riguardo «ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa del 24 ottobre 2010, senza alcun cenno agli aumenti perequativi di cui all’art. 10 della legge n. 160/1975» (pagina 3, richiamata anche al punto

1.1. dei Fatti di causa).

I giudici del gravame, nel riformare la pronuncia di primo grado, hannopuntualizzato che l’eccezione di prescrizione non involge anche gli aumenti in cifra fissa sulla pensione diretta spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], coniuge della signora Ucini. 1.3.–Con il richiamo al contenuto saliente degli atti processuali e, in particolare, della memoria difensiva (pagine 7 e 8 del ricorso per -4 - cassazione), debitamente localizzata , il ricorrente ha dimostrato di avere eccepito la prescrizione «di tutti i ratei della pensione, diretta del dante causa e di reversibilità della ricorrente, antecedenti al quinquennio rispetto alla nuova domanda amministrativa del 24 ottobre 2010».

L’Istituto ha ottemperato all’onere di prospettare l’inerzia del titolare del diritto eha manifestato in maniera inequivocabile la volontà di profittare dell’effetto estintivo anche con riferimento alla pensione diretta del signor Natale.

Sul versante testuale,l’eccezione non racchiude limitazioni di sorta e tale latitudine trova significativo riscontro nelle finalità che l’Istituto, con le difese dispiegate,si prefigge.

L’eccezione tende a paralizzare, nella sua interezza,una domanda di riliquidazione della pensione che s’incentra sull’applicazione, a monte, degl’incrementidi cui alla legge n. 160 del 1975 e risulta così speculare ad una domanda formulata in termini ampi e idonei ad abbracciare ogni pretesa della signora Ucini. 1.4.– Meritano , pertanto, di essere condivisi i rilievi articolati dall’INPS, nella parte in cui si dolgono, nella loro essenza, dell’interpretazione riduttiva che la sentenza impugnata ha delineato dell’eccezione proposta.

Tale eccezione dovrà essere scrutinata anche alla stregua delle ulteriori considerazioni illustrate dall’INPS nell’esposizione del primo mezzo (pagine 11 e 12).

Va data continuità all’orientamento espresso a più riprese da questa Corte, che considera assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20507; negli stessi termini, anche Cass., sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13185).

Tale diritto, soppresso dall’art. 21 della legge n. 730 del 1983, sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la -5 - domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di dieci anni da tale data.

In tal senso questa Corte si è pronunciata in controversie sovrapponibili a quella odierna e riguardanti la ricostituzione della pensione di reversibilità, previo riconoscimento del diritto all’applicazione delle quote fisse sulla pensione goduta dal coniuge(da ultimo, Cass., sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6335, punto 8 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 28 febbraio 2018, n. 4635, entrambe in tema d’inclusione degl’incrementi in quota fissa nella base di calcolo).

Né giova opporre il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gl’incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (Cass., sez. lav., 29 maggio 2019, n. 14677, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 21 gennaio 2019, n. 1507, sempre con precipuo riferimento agli aumenti in quota fissa; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 1° marzo 2019, n. 6144, e Cass., sez.

VI-L, 31 maggio 2018, n. 14034). 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160del 1975.

Nel valutare la fondatezza del diritto di beneficiare degl’incrementi in quota fissa, subordinati all’erogazione di un trattamento pensionistico di ammontare superiore all’importo del trattamento minimo, la Corte d’appello di Lecce avrebbe erroneamentesommato il pro rataa carico dell’INPS e il pro rata a carico dell’istituzione estera .

Sarebbe necessario, per contro, avere riguardo al solo pro rata corrisposto dall’INPS. 2.1.–Anche la seconda censura coglie nel segno. 2.2.– L a stessa sentenza impugnata , nell’analizzare il profilo controverso degli aumenti in quota fissa, afferma claris verbis la -6 - necessità di sommare il pro rata italiano al pro rata estero, per determinare se il trattamento sia superiore all’importo minimo. 2.3.–Tali statuizioni prestano il fianco alle critiche del ricorrente.

Si devono ribadire, a tale riguardo, i principi di diritto, che l’INPS rammenta nel ricorso per cassazione (pagine 12 e seguenti) e nella memoria illustrativa (pagina 3), in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo (Cass., sez.

VI-L, 6agosto 2013, n. 18744).

Non riveste alcun rilievo la sommatoria del pro rata italiano e di quello estero. 2.4.– Da tale orientamento, confermato anche dalle successive pronunce di questa Corte (Cass., sez.

VI-L, 25 settembre 2018, n. 22738, e, di recente, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377, 7 ottobre 2022, n. 29200, 20 aprile 2022, n. 12630, e 9 luglio 2020, n. 14642, e Cass., sez.

VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802), non vi sono ragioni per discostarsi. 3.–Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto. 4.–La sentenza d’appello è cassata. 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, in ordine alla questione preliminare della prescrizione e, all’occorrenza, in ordine al merito, alla stregua dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. -7 - Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 24890-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocatiSERGIO PREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], – intimata – per la cassazione della sentenza n. 1157 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 19 aprile 201 7 (R.G.N. 1096 /201 6 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24890/2017 Cron. Rep. C.C. 27/09/2023 giurisdizione Incrementi in quota fissa di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975. -2 - 1.–Con sentenza n. 1157 del 201 7 , depositata il 19 aprile 2017, la Corte d’appello di Lecceha accolto in parte il gravame dell a signora [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima città,ha riconosciuto alla parte appellante, dal primo maggio 1977 al 31 dicembre 1979,gl’incrementi in quota fissa previsti dall’art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sulla pensione di reversibilità corrisposta dal primo dicembre 2000in regime internazionale. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato, in primo luogo, che l’INPS ha eccepito la prescrizione «solo in riferimento ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa del 24 ottobre 2010», senza fare alcun cenno agl’incrementi perequativi di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (pagina 3 della sentenza impugnata). Sono fondate, pertanto, le doglianze contro la pronuncia di primo grado, che ha dichiarato le pretese integralmente prescritte. 1.2.– Sussistono, inoltre, i presupposti di legge per concedere gl’incrementi in esame, in quanto la somma della pensione italiana e del pro rataestero supera il trattamento minimo tanto nel maggio 1977 quanto nel gennaio 1978 e nel gennaio 1979. Ne consegue che,per questo periodo, gl’incrementi dev ono essere riconosciuti per intero , laddove, a decorrere dal 1980, la pensione risulta inferiore al minimo e difettano i requisiti del beneficio richiesto (pagina 6 della pronuncia d’appello). 2.– L’INPS ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, sulla base didue motivi, illustrati da memoria. 3.– Non ha svolto in questa sede attività difensiva l a signora [OSCURATO:PERSONA], pure ritualmente evocata in giudizio, come emerge dalle deduzioni esposte nella memoria dalla parte ricorrente , in punto di tempestiva riattivazione del procedimento di notificazione diligentemente avviato. -3 - 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazionedell’art. 2934 cod. civ. e dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160 del 1975. Avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere l’eccezione di prescrizione, reputandola circoscritta alle differenze sui ratei arretrati, e nel riconoscere l’applicazione del sistema perequativo delle quote fisse, senza tener conto della sua abrogazione a decorrere dal primo maggio 1984, in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 . 1.1.–Il motivo è fondato. 1.2.–La Corte d’appello di Lecce ha evidenziato che l’eccezione di prescrizione è stata proposta dall’Istituto con esclusivo riguardo «ai ratei di pensione antecedenti al quinquennio decorrente dalla presentazione della domanda amministrativa del 24 ottobre 2010, senza alcun cenno agli aumenti perequativi di cui all’art. 10 della legge n. 160/1975» (pagina 3, richiamata anche al punto 1.1. dei Fatti di causa). I giudici del gravame, nel riformare la pronuncia di primo grado, hannopuntualizzato che l’eccezione di prescrizione non involge anche gli aumenti in cifra fissa sulla pensione diretta spettante al signor [OSCURATO:PERSONA], coniuge della signora Ucini. 1.3.–Con il richiamo al contenuto saliente degli atti processuali e, in particolare, della memoria difensiva (pagine 7 e 8 del ricorso per -4 - cassazione), debitamente localizzata , il ricorrente ha dimostrato di avere eccepito la prescrizione «di tutti i ratei della pensione, diretta del dante causa e di reversibilità della ricorrente, antecedenti al quinquennio rispetto alla nuova domanda amministrativa del 24 ottobre 2010». L’Istituto ha ottemperato all’onere di prospettare l’inerzia del titolare del diritto eha manifestato in maniera inequivocabile la volontà di profittare dell’effetto estintivo anche con riferimento alla pensione diretta del signor Natale. Sul versante testuale,l’eccezione non racchiude limitazioni di sorta e tale latitudine trova significativo riscontro nelle finalità che l’Istituto, con le difese dispiegate,si prefigge. L’eccezione tende a paralizzare, nella sua interezza,una domanda di riliquidazione della pensione che s’incentra sull’applicazione, a monte, degl’incrementidi cui alla legge n. 160 del 1975 e risulta così speculare ad una domanda formulata in termini ampi e idonei ad abbracciare ogni pretesa della signora Ucini. 1.4.– Meritano , pertanto, di essere condivisi i rilievi articolati dall’INPS, nella parte in cui si dolgono, nella loro essenza, dell’interpretazione riduttiva che la sentenza impugnata ha delineato dell’eccezione proposta. Tale eccezione dovrà essere scrutinata anche alla stregua delle ulteriori considerazioni illustrate dall’INPS nell’esposizione del primo mezzo (pagine 11 e 12). Va data continuità all’orientamento espresso a più riprese da questa Corte, che considera assoggettato a prescrizione decennale il diritto al conseguimento delle maggiorazioni di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975 (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2015, n. 20507; negli stessi termini, anche Cass., sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13185). Tale diritto, soppresso dall’art. 21 della legge n. 730 del 1983, sussiste fino al 30 aprile 1984 e non può essere riconosciuto quando la -5 - domanda amministrativa sia proposta dopo il decorso di dieci anni da tale data. In tal senso questa Corte si è pronunciata in controversie sovrapponibili a quella odierna e riguardanti la ricostituzione della pensione di reversibilità, previo riconoscimento del diritto all’applicazione delle quote fisse sulla pensione goduta dal coniuge(da ultimo, Cass., sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6335, punto 8 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 28 febbraio 2018, n. 4635, entrambe in tema d’inclusione degl’incrementi in quota fissa nella base di calcolo). Né giova opporre il principio dell’imprescrittibilità del diritto alla pensione, in quanto l’oggetto dell’odierno contendere verte sul diritto di ottenere gl’incrementi in misura fissa sull’importo dei singoli ratei in relazione a un determinato periodo (Cass., sez. lav., 29 maggio 2019, n. 14677, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 21 gennaio 2019, n. 1507, sempre con precipuo riferimento agli aumenti in quota fissa; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 1° marzo 2019, n. 6144, e Cass., sez. VI-L, 31 maggio 2018, n. 14034). 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160del 1975. Nel valutare la fondatezza del diritto di beneficiare degl’incrementi in quota fissa, subordinati all’erogazione di un trattamento pensionistico di ammontare superiore all’importo del trattamento minimo, la Corte d’appello di Lecce avrebbe erroneamentesommato il pro rataa carico dell’INPS e il pro rata a carico dell’istituzione estera . Sarebbe necessario, per contro, avere riguardo al solo pro rata corrisposto dall’INPS. 2.1.–Anche la seconda censura coglie nel segno. 2.2.– L a stessa sentenza impugnata , nell’analizzare il profilo controverso degli aumenti in quota fissa, afferma claris verbis la -6 - necessità di sommare il pro rata italiano al pro rata estero, per determinare se il trattamento sia superiore all’importo minimo. 2.3.–Tali statuizioni prestano il fianco alle critiche del ricorrente. Si devono ribadire, a tale riguardo, i principi di diritto, che l’INPS rammenta nel ricorso per cassazione (pagine 12 e seguenti) e nella memoria illustrativa (pagina 3), in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte. Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo (Cass., sez. VI-L, 6agosto 2013, n. 18744). Non riveste alcun rilievo la sommatoria del pro rata italiano e di quello estero. 2.4.– Da tale orientamento, confermato anche dalle successive pronunce di questa Corte (Cass., sez. VI-L, 25 settembre 2018, n. 22738, e, di recente, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377, 7 ottobre 2022, n. 29200, 20 aprile 2022, n. 12630, e 9 luglio 2020, n. 14642, e Cass., sez. VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802), non vi sono ragioni per discostarsi. 3.–Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto. 4.–La sentenza d’appello è cassata. 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa, in ordine alla questione preliminare della prescrizione e, all’occorrenza, in ordine al merito, alla stregua dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza. Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. -7 - Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese
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