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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 25884/2026

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D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 26 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 29 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis cod. strada; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale penale e vizio della motivazione con riguardo alla dedotta inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; rilevato che i giudici di merito hanno insindacabilmente riscontrato in fatto (pp. 2 e 3 sentenza impugnata) che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era stato trasportato in ospedale in condizioni di salute che non gli consentivano di rispondere consapevolmente; ritenuto, ancor più a monte, che secondo l'insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023 - 01; conf., Sez. 4, n. 6812 del 11/02/2025, Corsano, non mass.; Sez. 4, n. 7604 del 18/11/2022, dep. 2023, Passalacqua, non mass.); evidenziato che grava sul ricorrente l'onere, nella specie non assolto, di dare dimostrazione della tempestività dell'eccezione (cfr., in motivazione, Sez. 4, Passalacqua, cit.; Sez. 4, n. 21859 del 27/04/2022, Younsi, non mass.); rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione con riguardo alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (dedotta con una memoria depositata prima della conclusione del processo); rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 2841602 nQ- 01; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01, principio affermato proprio in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello); considerato, tuttavia, che la relativa doglianza deve tuttavia essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, mentre il ricorso contiene una affermazione generica, pur a fronte del riferimento, contenuto in sentenza, all'entità del tasso alcolemico (2,79 g/I) ed alle conseguenze in termini di pericolo per la circolazione e la collettività (p. 3 sentenza impugnata); rilevato che con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 2 -bis dell'art. 186 cod. strada, non essendovi alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza causale dello stato di alterazione rispetto al verificarsi del sinistro; ritenuto che il motivo, poiché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione (nell'atto di appello si impugnavano i punti relativi all'affermazione di responsabilità ed all'entità del trattamento sanzionatorio), non è consentito; rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; ritenuto, infatti, che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., tra cui rientra la gravità del fatto; tale pur sintetica valutazione (p. 3 sentenza impugnata) non è stata in alcun modo oggetto di censura, con l'allegazione degli elementi mal valutati o pretermessi; ritenuto che anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01); 3considerato, quanto al vizio dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione attiene all'esércizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede (Sez. 7, n. 2898 del 12/12/2024, dep. 2025, Curatolo, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; • P.Q.MDEPO 2:?. 2 t C A z,io n o t/7 1 0 LUG 2026 L'ASSISTENT Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona in data 26 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 29 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis cod. strada; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale penale e vizio della motivazione con riguardo alla dedotta inosservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; rilevato che i giudici di merito hanno insindacabilmente riscontrato in fatto (pp. 2 e 3 sentenza impugnata) che l'imputato, a seguito del sinistro stradale, era stato trasportato in ospedale in condizioni di salute che non gli consentivano di rispondere consapevolmente; ritenuto, ancor più a monte, che secondo l'insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023 - 01; conf., Sez. 4, n. 6812 del 11/02/2025, Corsano, non mass.; Sez. 4, n. 7604 del 18/11/2022, dep. 2023, Passalacqua, non mass.); evidenziato che grava sul ricorrente l'onere, nella specie non assolto, di dare dimostrazione della tempestività dell'eccezione (cfr., in motivazione, Sez. 4, Passalacqua, cit.; Sez. 4, n. 21859 del 27/04/2022, Younsi, non mass.); rilevato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione con riguardo alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (dedotta con una memoria depositata prima della conclusione del processo); rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., infatti, può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 2841602 nQ- 01; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 - 01, principio affermato proprio in un'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello); considerato, tuttavia, che la relativa doglianza deve tuttavia essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, mentre il ricorso contiene una affermazione generica, pur a fronte del riferimento, contenuto in sentenza, all'entità del tasso alcolemico (2,79 g/I) ed alle conseguenze in termini di pericolo per la circolazione e la collettività (p. 3 sentenza impugnata); rilevato che con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio della motivazione, quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 2 -bis dell'art. 186 cod. strada, non essendovi alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza causale dello stato di alterazione rispetto al verificarsi del sinistro; ritenuto che il motivo, poiché proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione (nell'atto di appello si impugnavano i punti relativi all'affermazione di responsabilità ed all'entità del trattamento sanzionatorio), non è consentito; rilevato che con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; ritenuto, infatti, che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., tra cui rientra la gravità del fatto; tale pur sintetica valutazione (p. 3 sentenza impugnata) non è stata in alcun modo oggetto di censura, con l'allegazione degli elementi mal valutati o pretermessi; ritenuto che anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l'esame di tutti i parametri contemplati dall'art.133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all'efficacia rieducativa della pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01); 3considerato, quanto al vizio dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione attiene all'esércizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede (Sez. 7, n. 2898 del 12/12/2024, dep. 2025, Curatolo, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; • P.Q.MDEPO 2:?. 2 t C A z,io n o t/7 1 0 LUG 2026 L'ASSISTENT Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4
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