CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 22185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – c.f. 800141309 28 – in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. COSTITUITI avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Torino del 12.11.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura di Torino richiedeva al Giudice di Pace di Torino la terza proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d’Avorio, presso il [OSCURATO:PERSONA] per i Rimpatri di Torino. 2.Con provvedimento del 12.11.2021 i l Giudice di Pace di Torino prorogava per ulteriori trenta giorni il termine di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il C.P.R. di Torino. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sullabase di un unico motiv o la cassazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti tardivamente ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, commi 1.1 e 5, del d.lgs. n. 286/1998. 5.Il ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto. 6.Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino è stato depositato in data 12novembre 2021. Del resto, nell’ “attestazione di conformità della copia dei documenti allegati al ricorso” l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha dichiarato che il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 12 novembre 2021 è stato in pari data comunicato al suo indirizzo di posta elettronica certificata. Il termine “lungo” ex art. 327 cod. proc. civ. è dunque venuto a scad ere giovedì 12 maggio 2022(cfr. Cass. (ord.) 15.7.2020, n. 15029, secondo c ui nelcomputo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., siosserva, a norma degli artt. 155, 2° co., cod. proc. civ., e 2963, 4° co., cod. civ., il sistema della computazione civile, non “exnumero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentementedall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; Cass. (ord.) 1.2.2021, n. 2186; Cass. (ord.) 25.8.2020, n. 17640; Cass. sez. lav. 18.7.2014, n. 16485, secondo cui, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata; Cass. sez. lav. 12.11.2007, n. 23479; Cass. sez. lav. 12.8.2000, n. 10785). Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata sia all’Avvocatura Generale dello Stato sia all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Torino in data venerdì 13 maggio 2022. Conseguentemente il ricorso per cassazione è stato notificato allorché il termine “lungo” era già decorso. 7.Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sostanzialmente non hanno svolto difese; perciò, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese. 8.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; pertanto, non si applica l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2000. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]