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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34103/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9M92 avverso la sentenza emessa il 25/1/2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Deidda e l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna emessa nei confronti degli imputati, rideterminando la pena per la sola [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi 11 di reclusione, in luogo della pena di anni uno e mesi due di reclusione inflitti in primo grado.

2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di Deidda è stato formulato un unico motivo, con il quale si chiede la dichiarazione di intervenuta prescrizione, ritenendosi che erroneamente si era tenuto conto della maggiorazione del termine derivante dalla contestata recidiva.

In realtà, per effetto del giudizio di comparazione tra le circostanze, erano state giudicate prevalenti le attenuanti sulla recidiva, della quale, pertanto, non si sarebbe dovuto tener conto neppure ai fini della determinazione della prescrizione.

A supporto si richiama anche la sentenza resa da Sez.U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.2019, Schettino, Rv.275319, lì dove in motivazione afferma che, ove la recidiva sia stata giudicata subvalente, della stessa non debba tenersi conto ai fini della prescrizione.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, oggetto di specifico motivo di appello rispetto al quale la sentenza impugnata non aveva offerto alcuna risposta, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa motivazione.

3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione al calcolo della pena, in quanto, sulla base del calcolo indicato in sentenza, la pena finale doveva essere pari a dieci mesi e non undici mesi di reclusione.

4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Deidda è manifestamente infondato.

2. Per consolidata giurisprudenza, infatti, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez.1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez.6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'ambito di un articolata motivazione, hanno affrontato la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi Conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (Sez.

U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto).

La questione, secondo le Sezioni unite, era rimasta irrisolta nonostante l'intervento di Sez.

U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856, che aveva affermato il principio secondo il quale una «circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 c.p. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato.

Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorchè riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset».

La Corte, pur considerando la rilevanza del riconoscimento della recidiva anche nel caso in cui la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante in quanto subvalente all'esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato come l'aggravante in esame si caratterizzi per essere produttiva non solo dell'aumento sanzionatorio, ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo.

Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli «esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere.

Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma» (così le Sezioni Unite).

Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell'aggravante.

Nonostante l'affermazione di tale principio generale, vi sarebbero tuttavia casi in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti; nell'ambito di tali ipotesi dovrebbe collocarsi anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. aifini della determinazione della pena massima del reato.

Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente.

3. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

A fronte della sinteticità argonnentativa con la quale la Corte di appello ha applicato l'aumento per la recidiva, si deve dare atto della originaria inammissibilità dell'appello, nel quale si contestava genericamente che il riconoscimento delle generiche avrebbe dovuto indurre all'esclusione dell'aggravante essenzialmente per mitigare la pena, né si specifica per quale ragione i precedenti non rileverebbero ai fini del riconoscimento dell'aggravante

4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore motivo di ricorso, posto che - a prescindere dalla esatta descrizione del calcolo effettuato per la determinazione della pena - ciò che rileva è la sua determinazione finale, posto che l'entità complessiva non presenta di per sé elementi di illegalità, dovendosi dare prevalenza alla determinazione contenuta in dispositivo.

5. Alla luce di tali considerazioni, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

O tz Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle Ose processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/9M92 avverso la sentenza emessa il 25/1/2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Deidda e l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna emessa nei confronti degli imputati, rideterminando la pena per la sola [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi 11 di reclusione, in luogo della pena di anni uno e mesi due di reclusione inflitti in primo grado. 2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di Deidda è stato formulato un unico motivo, con il quale si chiede la dichiarazione di intervenuta prescrizione, ritenendosi che erroneamente si era tenuto conto della maggiorazione del termine derivante dalla contestata recidiva. In realtà, per effetto del giudizio di comparazione tra le circostanze, erano state giudicate prevalenti le attenuanti sulla recidiva, della quale, pertanto, non si sarebbe dovuto tener conto neppure ai fini della determinazione della prescrizione. A supporto si richiama anche la sentenza resa da Sez.U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.2019, Schettino, Rv.275319, lì dove in motivazione afferma che, ove la recidiva sia stata giudicata subvalente, della stessa non debba tenersi conto ai fini della prescrizione. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, oggetto di specifico motivo di appello rispetto al quale la sentenza impugnata non aveva offerto alcuna risposta, in tal modo incorrendo nel vizio di omessa motivazione. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione al calcolo della pena, in quanto, sulla base del calcolo indicato in sentenza, la pena finale doveva essere pari a dieci mesi e non undici mesi di reclusione. 4. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Deidda è manifestamente infondato. 2. Per consolidata giurisprudenza, infatti, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez.1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez.6, n. 50995 del 9/7/2019, Pastore, Rv. 278058). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'ambito di un articolata motivazione, hanno affrontato la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi Conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti (Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto). La questione, secondo le Sezioni unite, era rimasta irrisolta nonostante l'intervento di Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856, che aveva affermato il principio secondo il quale una «circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 c.p. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorchè riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset». La Corte, pur considerando la rilevanza del riconoscimento della recidiva anche nel caso in cui la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante in quanto subvalente all'esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato come l'aggravante in esame si caratterizzi per essere produttiva non solo dell'aumento sanzionatorio, ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo. Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli «esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma» (così le Sezioni Unite). Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell'aggravante. Nonostante l'affermazione di tale principio generale, vi sarebbero tuttavia casi in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti; nell'ambito di tali ipotesi dovrebbe collocarsi anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. aifini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente. 3. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. A fronte della sinteticità argonnentativa con la quale la Corte di appello ha applicato l'aumento per la recidiva, si deve dare atto della originaria inammissibilità dell'appello, nel quale si contestava genericamente che il riconoscimento delle generiche avrebbe dovuto indurre all'esclusione dell'aggravante essenzialmente per mitigare la pena, né si specifica per quale ragione i precedenti non rileverebbero ai fini del riconoscimento dell'aggravante 4. Manifestamente infondato è anche l'ulteriore motivo di ricorso, posto che - a prescindere dalla esatta descrizione del calcolo effettuato per la determinazione della pena - ciò che rileva è la sua determinazione finale, posto che l'entità complessiva non presenta di per sé elementi di illegalità, dovendosi dare prevalenza alla determinazione contenuta in dispositivo. 5. Alla luce di tali considerazioni, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. O tz Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle Ose processuali e della somma di euro
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