CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 25 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Noia il 10 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale contesta il riconoscimento della continuazione: la condotta consisterebbe in un'unica azione, che integra un'unica lesione del bene protetto e la violazione di una sola prescrizione di legge. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente non indica gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base della propria richiesta, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sono alternative tra loro e perdono la propria individualità solo quando, oltre ad essere indirizzate ad un unico fine e consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015). Circostanza, quest'ultima, non presente nel caso di specie laddove l'imputato veniva condannato per detenzione per uso non esclusivamente personale di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish. Né il ricorrente indica idonee giustificazioni per disattendere l'interpretazione autorevolmente offerta da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-02. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore T../ [OSCURATO:PERSONA]EPOSiT