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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21492/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bkr,) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine in data 22 settembre 2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), 186 comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 (fatto avvenuto in Pradamano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda con la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) per violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria e travisamento della prova; violazione di norme processuali, violazione dell'art. 530 comma 2, cod.proc.pen. e 111 Cost. (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.).

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero la censura proposta, oltre che essere reiterativa di analoga doglianza poposta con l'atto di appello, si sostanzia in una critica generica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello, con particolare riguardo all'attribuibilità del fatto all'odierno imputato, ad essa contrapponendo, sia pure in modo generico e parcellizzato, una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, come tale non consentita in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; bkr,) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine in data 22 settembre 2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), 186 comma 2 bis e comma 2 sexies d.lgs. n. 285 del 1992 (fatto avvenuto in Pradamano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda con la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la mancanza e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod.proc.pen.) per violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria e travisamento della prova; violazione di norme processuali, violazione dell'art. 530 comma 2, cod.proc.pen. e 111 Cost. (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.). 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero la censura proposta, oltre che essere reiterativa di analoga doglianza poposta con l'atto di appello, si sostanzia in una critica generica della ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello, con particolare riguardo all'attribuibilità del fatto all'odierno imputato, ad essa contrapponendo, sia pure in modo generico e parcellizzato, una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, come tale non consentita in sede di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom