CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt.477-482 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale invoca lacune motivazionali, 3. Il ricorso è inammissibile. La censura proposta è intrinsecamente generica, poiché si risolve in affermazione di principi astratti privi di qualunque attinenza al caso concreto. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere es