CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 28 giugno 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamEinta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando quali fatti e quali prove si ritengono travisati; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0