CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 luglio 2026
Cassazione n. 23528/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. come da atto di scissione del 29.11.2016 delNotaio [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]A.FO.R [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 190/2021depositata il 26/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia ha origine dal ricorso monitorio proposto dallasocietà F.lli Gualtieri nei confronti dell’A.FO.R. – [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] – volto ad ottenere il pagamento delle sommeNumero registro generale 23853/2021Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23528/2026Data pubblicazione 19/07/2026asseritamente dovute in relazione a forniture di materiale e all’esecuzionedi lavori effettuati nell’anno 2003. Ottenuto e notificato decreto ingiuntivol’ente ha proposto opposizione deducendo l’inesistenza di un validorapporto contrattuale, per difetto della necessaria forma scritta e delleprescritte autorizzazioni degli organi competenti, nonché l’insufficienzadella documentazione prodotta a dimostrazione del credito, fondataessenzialmente sulle fatture emesse dalla società.Il Tribunale, pur revocando il decreto ingiuntivo, ha accoltoparzialmente la domanda dell’opposta e condannato l’ente al pagamentodi una parte del credito azionato.A.FO.R. ha interposto gravame, accolto dalla Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], la quale ha disatteso le eccezioni processuali formulatedall’appellata circa l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello eritenuta inutilizzabile gran parte della documentazione prodotta dallasocietà nel giudizio di primo grado, in quanto depositata tardivamente.Avverso tale decisione le società in epigrafe hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., 16 bis del D.L. 179/2012(convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1, l. 17 dicembre2012 n. 221), comma 9 ter (aggiunto dall’art. 44, co. 2, lett. C D.L. 24giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n.114), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità eimprocedibilità dell’appello proposto dall’A.FO.R. La parte ricorrentededuce che l’appellante si è costituita in modo irrituale mediante ildeposito della sola copia dell’atto di appello (cd. velina), provvedendosoltanto successivamente al deposito dell’originale notificato. Tale depositoè stato eseguito in forma cartacea anziché con modalità telematiche, inNumero registro generale 23853/2021Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23528/2026Data pubblicazione 19/07/2026violazione delle regole del processo civile telematico e comunquetardivamente.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., 16 bis del D.L. 179/2012(convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1, l. 17 dicembre2012 n. 221), comma 9 ter (aggiunto dall’art. 44, co. 2, lett. c D.L. 24giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n.114), nonché degli artt. 111 Cost. ed 6 CEDU, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., La parte ricorrente ripropone la questione della rituale costituzionedell’appellante sotto un ulteriore profilo, deducendo che la sanatoria delvizio non poteva comunque intervenire all’udienza del 26 maggio 2016,poiché il termine utile era già spirato alla precedente udienza del 29ottobre 2015. La parte deduce che, a quella data, l’A.FO.R non soltantonon aveva ancora depositato l’originale dell’atto di appello con la provadelle notificazioni, ma non era neppure comparsa in udienza. Inconseguenza di tale assenza, la Corte territoriale aveva disposto il rinviodella causa ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c. Solo alla successivaudienza l’appellante aveva provveduto a depositare l’originale notificatodell’atto di gravame. Secondo la parte ricorrente, la Corte d’appelloavrebbe errato nel ritenere che la prima udienza rilevante ai fini dellasanatoria fosse quella successiva. La prima udienza di trattazione, infatti,si era effettivamente svolta il 29 ottobre 2015 e la circostanza chel’appellante non fosse comparsa non avrebbe potuto privare tale udienzadella sua natura processuale né differire il momento entro il quale lacostituzione doveva essere regolarizzata.3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e non sono fondati.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la costituzionedell’appellante mediante deposito della copia dell’atto di impugnazione inluogo dell’originale notificato (cd. velina) non determina l’improcedibilitàdel gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., ma integra una mera nullità dellaNumero registro generale 23853/2021Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23528/2026Data pubblicazione 19/07/2026costituzione per inosservanza delle forme previste dall’art. 165 c.p.c.,suscettibile di sanatoria secondo il principio del raggiungimento delloscopo (Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016; Cass. n. 8951 del 2023).Il successivo deposito dell’originale notificato non costituisce unautonomo atto processuale, distinto dalla costituzione in giudizio e ad essasuccessivo. Esso si integra, piuttosto, con la costituzione già effettuata,completandone gli effetti e consentendo la verifica della ritualitàdell’impugnazione. Il comma 9 ter dell’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012,convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, successivamenteintrodotto dal D.L. N. 90/2014, a sua volta convertito con modificazioninella l. n. 114/2014, introducendo il cd. “processo telematico” per i giudizipendenti in appello, ne ha anticipato l’operatività per i depositi delle partigià costituite, non potendo, tuttavia, imporre l’incombente per gli atti dicostituzione già effettuati in forma cartacea al tempo vigente.Il principio è stato recentemente ribadito in controversia pendentetra le stesse parti, avendo ad oggetto le medesime eccezioni, definito conordinanza n. 1093/2025, nella quale si è osservato che, attesa la regolareoriginaria costituzione in forma cartacea (con la cd. velina) la parte nonpuò ritenersi obbligata a eseguire il deposito dell'originale, integrativo delprimo deposito in copia, in modalità telematica, in quanto ciòcomporterebbe un'irragionevole estensione della nuova modalità adingiustificatamente ibrido.La parte lamenta anche la tardività di deposito in quanto nonavvenuto alla prima udienza di comparizione, andata deserta, ma allasuccessiva fissata ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c.Tuttavia, come sopra si è anticipato, il deposito della sola velina noncomporta improcedibilità dell’appello, ma determina una nullità sanabilemediante il successivo deposito dell’originale fino al momento in cui ilgiudice procede alle verifiche concernenti la rituale instaurazione delNumero registro generale 23853/2021Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23528/2026Data pubblicazione 19/07/2026contraddittorio. In tale prospettiva il deposito dell’originale completa lacostituzione già avvenuta e consente la sanatoria del vizio formale, purchéla controparte sia stata posta in condizione di difendersi e il giudice possaverificare la regolarità dell’impugnazione (Cass. Sez. Un. n. 16598 del2016; Cass. n. 33601 del 2022; Cass. n. 8951 del 2023). Nel caso dispecie la parte appellata si è costituita sebbene -dichiaratamente- al solofine di fare rilevare la nullità (pag. 7 ricorso: «Si costituiva in giudizio, concomparsa di risposta depositata telematicamente il 18.01.2017, la Ditta"F.[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.,preliminarmente evidenziando che attraverso la costituzione nonintendeva sanare i difetti dell'atto di appello, ma solo rilevare la nullità permancato rispetto dei termini minimi a comparire»)Le Sezioni Unite hanno tuttavia chiarito che l’effetto sanante derivantedalla costituzione della controparte opera anche quando questa sicostituisca esclusivamente per far valere la nullità dell’atto introduttivo(Cass., Sez. Un., n. 14916 del 2016). Ciò che rileva, infatti, è che l’attoabbia comunque consentito l’instaurazione del contraddittorio e l’eserciziodel diritto di difesa. E, quanto al mancato rispetto dei termini a comparireil vizio resta comunque sanato se non vi è una espressa richiesta difissazione di nuova udienza nel rispetto del termine (Cass. n. 10289 del18/04/2025).Risulta dalla sentenza impugnata che la parte si è costituita nellemore tra l'udienza di trattazione e quella di precisazione delle conclusionial solo fine di eccepire la nullità per mancato rispetto del termine dicomparizione, ma non ha fatto esplicita richiesta di fissazione di unanuova udienza nel rispetto dei termini a comparire così determinandosi lasanatoria della nullità eccepita. La Corte di merito ha peraltro rilevato cheessendo stata la prima udienza di trattazione differita d'ufficio il terminerisultava comunque concesso, dal momento che l’udienza è stataeffettivamente celebrata solo in data 28 aprile 2016 ovvero più di un annoNumero registro generale 23853/2021Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23528/2026Data pubblicazione 19/07/2026dalla notifica della citazione. In sostanza la Corte d'appello ha ritenuto cheil contraddittorio si fosse legittimamente instaurato in termini più checongrui a consentire un effettivo esercizio di difesa.4.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c., censurando la decisione nella parte in cui la Corteterritoriale ha ritenuto inutilizzabile la documentazione tardivamenteprodotta nel giudizio di primo grado e ha conseguentemente escluso laprova del credito. La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbedovuto comunque valutarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 345, comma3, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, qualedocumentazione nuova e decisiva. Evidenzia che la documentazione inquestione era stata prodotta nel corso del giudizio di primo grado inquanto solo allora reperita dalla società;, tali documenti risultavanodecisivi ai fini dell'accertamento del rapporto sostanziale dedotto ingiudizio, poiché dimostravano l'esistenza dei poteri attribuiti agli organiche avevano disposto le forniture, la legittimazione del servizio provincialead operare per conto dell'ente, la prosecuzione e proroga del rapportooriginariamente instaurato con il contratto di cottimo fiduciario e, infine, ilriconoscimento da parte dell'amministrazione dell'effettiva esecuzionedelle prestazioni e della sussistenza del credito della società. La ricorrentededuce che l'omessa valutazione di tali documenti risulta ancor piùsignificativa alla luce delle ragioni che avevano determinato il ritardo nellaloro produzione. Secondo quanto dedotto nel giudizio di merito, ladocumentazione era interamente proveniente dagli uffici dell'A.FO.R, erastata reperita soltanto in epoca successiva e la sua mancata tempestivadisponibilità era stata determinata dalle difficoltà di accesso agli archividell'ente, dai sequestri e dalle vicende amministrative che avevanointeressato il servizio provinciale competente.5. Il motivo è infondato.Numero registro generale 23853/2021Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23528/2026Data pubblicazione 19/07/2026La sentenza impugnata ha rilevato che la documentazione sullaquale il Tribunale aveva fondato il riconoscimento del credito era stataprodotta tardivamente e che, pertanto, non poteva essere utilizzata ai finidella decisione.Come evidenziato anche dall’ordinanza n. 1093 del 2025, il testodell’art. 345, comma 3, c.p.c. allora vigente subordinava l’ammissibilitàdella produzione documentale tardiva in appello alla dimostrazione che laparte non avesse potuto effettuare la tempestiva produzione nel giudiziodi primo grado per causa ad essa non imputabile.Nel caso in esame la società ricorrente costudendosi in appello alsolo fine di far rilevare la nullità non ha fornito al giudice di secondo gradoprova l’esistenza di una causa non imputabile idonea a giustificare ildeposito tardivo; correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha esclusol’utilizzabilità di tali documenti e, una volta constatata l’insufficienza dellarestante documentazione tempestivamente acquisita, ha ritenuto nondimostrato il credito azionato. È appena il caso di aggiungere che non puòin questa sede procedersi a una valutazione di merito circa l'esistenza diuna giusta causa per la produzione tardiva di documenti.Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolarecostituzione dell'intimato. P.Q.MRigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]