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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 28313/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2103/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5422/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento in preambolo, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] – in detenzione domiciliare, concessagli in data 10 settembre 2024, in espiazione della pena di un anno di reclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 59 del 2023 Siep – volta a ottenere una modifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e, segnatamente, l'autorizzazione al lavorare presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha osservato che: i) al momento della richiesta, la misura alternativa era stata appena avviata, sicché non vi erano elementi per ritenere superata la pericolosità del condannato derivanti dalle segnalate frequentazioni con i familiari, contigui a elementi di spicco della criminalità organizzata; ii) le indispensabili esigenze di vita non erano state in alcun modo documentate; iii) era assente nel condannato una sia pur embrionale revisione critica rispetto al reato di omicidio colposo, commesso nell'esercizio di attività lavorativa analoga a quella oggetto di autorizzazione; iv) vi era rischio di recidiva, per il dimostrato totale disinteresse per la normativa a tutela della salute dei lavoratori.

2. Avverso l’ordinanza, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, così correttamente qualificato il reclamo originariamente proposto al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA].

Denuncia che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe trascurato la ratio dell'istituto della detenzione domiciliare, finalizzato al reinserimento del condannato nella società, depotenziando gli elementi favorevoli, ossia l'assenza di contatti, se non occasionali, con la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28313/2025 Roma, lì, 01/08/2025 famiglia di origine e la necessità di collaborare con la titolare della ditta, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di evitare il ripetersi di episodi simili a quelli per i quali egli è stato condannato.

Osserva, inoltre, che le indispensabili esigenze di vita sarebbero rinvenibili nella necessità dell'istante di reinserirsi nella vita sociale, proprio attraverso lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 marzo 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente, in data 21 marzo2025, ha depositato memoria con la quale, nell'insistere nell'accoglimento dell'impugnazione, ha richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui «il provvedimento con cui il detenuto, ammesso al regime di detenzione domiciliare, è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento» (Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238920 - 01), evidenziando che nel caso di specie il magistrato di sorveglianza non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta e confrontarsi con le esigenze poste a fondamento di tale istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità

2. Va premesso che è corretta la riqualificazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., svolta dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del reclamo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ricorso per cassazione.

Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135; in senso conforme, anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza militare, Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919).

E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., sia dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465) per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Tanto premesso, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile perché le doglianze ivi esposte non sono consentite.

3.1. Il ricorso per cassazione, proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale – come anticipato – è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez.

Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).

3.2. Le censure contenute nell'atto, invece, si sostanziano in una mera critica alla motivazione del provvedimento che non è consentita.

Detta motivazione – che fa, invero, esplicito riferimento al breve periodo trascorso dall'applicazione della misura e alla mancata allegazione di elementi obiettivi sulla scorta dei quali inferire le indispensabili esigenze di vita – è tutt'altro che inesistente o apparente ed è, invece, adeguata e coerente, anche alla stregua delle ulteriori considerazioni ivi evidenziate sul pericolo di recidiva, inferito dall’assenza di revisione critica rispetto al reato commesso.

Osserva il Collegio che a tale conclusione si perviene proprio sulla scorta dell'arresto citato nella memoria difensiva, assolutamente condiviso, secondo cui l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, sol che si consideri che il condannato nulla aveva dedotto nell'originaria istanza, essendosi limitato a motivare la richiesta sulla base della mera circostanza che egli svolgeva attività lavorativa presso quella stessa ditta prima dell'ammissione alla misura alternativa alla detenzione.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2103/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5422/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento in preambolo, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] – in detenzione domiciliare, concessagli in data 10 settembre 2024, in espiazione della pena di un anno di reclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 59 del 2023 Siep – volta a ottenere una modifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e, segnatamente, l'autorizzazione al lavorare presso la ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha osservato che: i) al momento della richiesta, la misura alternativa era stata appena avviata, sicché non vi erano elementi per ritenere superata la pericolosità del condannato derivanti dalle segnalate frequentazioni con i familiari, contigui a elementi di spicco della criminalità organizzata; ii) le indispensabili esigenze di vita non erano state in alcun modo documentate; iii) era assente nel condannato una sia pur embrionale revisione critica rispetto al reato di omicidio colposo, commesso nell'esercizio di attività lavorativa analoga a quella oggetto di autorizzazione; iv) vi era rischio di recidiva, per il dimostrato totale disinteresse per la normativa a tutela della salute dei lavoratori. 2. Avverso l’ordinanza, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, così correttamente qualificato il reclamo originariamente proposto al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Denuncia che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe trascurato la ratio dell'istituto della detenzione domiciliare, finalizzato al reinserimento del condannato nella società, depotenziando gli elementi favorevoli, ossia l'assenza di contatti, se non occasionali, con la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28313/2025 Roma, lì, 01/08/2025 famiglia di origine e la necessità di collaborare con la titolare della ditta, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprio al fine di evitare il ripetersi di episodi simili a quelli per i quali egli è stato condannato. Osserva, inoltre, che le indispensabili esigenze di vita sarebbero rinvenibili nella necessità dell'istante di reinserirsi nella vita sociale, proprio attraverso lo svolgimento dell'attività lavorativa. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 10 marzo 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, in data 21 marzo2025, ha depositato memoria con la quale, nell'insistere nell'accoglimento dell'impugnazione, ha richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui «il provvedimento con cui il detenuto, ammesso al regime di detenzione domiciliare, è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitare temporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti in un'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento» (Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238920 - 01), evidenziando che nel caso di specie il magistrato di sorveglianza non poteva esimersi dal prendere in considerazione le ragioni della richiesta e confrontarsi con le esigenze poste a fondamento di tale istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità 2. Va premesso che è corretta la riqualificazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., svolta dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del reclamo proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ricorso per cassazione. Invero, avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), deve ritenersi esperibile, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01; Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Sessa, Rv. 226135; in senso conforme, anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza militare, Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919). E ciò in applicazione sia dell'art. 111, penultimo capoverso, Cost., sia dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep 1997, Lombardi, Rv. 206465) per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. 3. Tanto premesso, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile perché le doglianze ivi esposte non sono consentite. 3.1. Il ricorso per cassazione, proposto direttamente ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale – come anticipato – è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Malgioglio, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto qualificabile nei termini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812). 3.2. Le censure contenute nell'atto, invece, si sostanziano in una mera critica alla motivazione del provvedimento che non è consentita. Detta motivazione – che fa, invero, esplicito riferimento al breve periodo trascorso dall'applicazione della misura e alla mancata allegazione di elementi obiettivi sulla scorta dei quali inferire le indispensabili esigenze di vita – è tutt'altro che inesistente o apparente ed è, invece, adeguata e coerente, anche alla stregua delle ulteriori considerazioni ivi evidenziate sul pericolo di recidiva, inferito dall’assenza di revisione critica rispetto al reato commesso. Osserva il Collegio che a tale conclusione si perviene proprio sulla scorta dell'arresto citato nella memoria difensiva, assolutamente condiviso, secondo cui l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato in riguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova forniti dall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, sol che si consideri che il condannato nulla aveva dedotto nell'originaria istanza, essendosi limitato a motivare la richiesta sulla base della mera circostanza che egli svolgeva attività lavorativa presso quella stessa ditta prima dell'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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