CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 46233/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 31 ottobre 2022, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Venezia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto aggravato e ricettazione ad anni 2, mesi 2 di reclusione ed C 666,00 di multa. La sentenza stabiliva quale termine per il deposito quello di 60 giorni, veniva depositata oltre la predetta scadenza 1'8 marzo 2023 e risultava comunicata al difensore, come da attestazione di cancelleria, il successivo 9 marzo 2023. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata Avv.to Alborghetti con atto depositato il 26 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.proc.pen.. Ed invero ai sensi dell'art. 585 cod.proc.pen. il termine per proporre impugnazione avverso le sentenze che prevedono un termine di deposito superiore ai 15 giorni è quello di 45 giorni che decorre dalla comunicazione dell'avviso di deposito ex lett. c) comma 2 dell'art. 585 cod.proc.pen.. Nel caso di specie, pertanto, il termine di giorni 45 decorreva dal 9 marzo 2023 e veniva a scadere il successivo 24 aprile (lunedì) mentre, il ricorso, risulta depositato nella cancelleria del giudice a quo soltanto il giorno 26 aprile e così dopo la scadenza di detto termine. Né al caso di specie si applica il comma 1 bis dell'art. 585 cod. proc.pen. che prevede per gli imputati assenti un prolungamento del termine per la proposizione dell'impugnazione di giorni 15, stante la data di emissione della sentenza di appello anteriore al 30 dicembre del 2022. Ed invero, ai sensi dell'art. 89 del D.Ivo 150 del 2022:" Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto"e, quindi, solo alle impugnazioni di sentenze emesse dopo il 30 dicembre del 2022. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 I CONSIGLIERE zio, Pardo 7-) LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] s L [OSCURATO:PERSONA] wigete PENALE