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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 dicembre 2021

Cassazione n. 18753/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] : ... [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30/12/2021, il Tribunale di L'Aquila ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

La contestazione provvisoria elevata a carico del Martelli ha ad oggetto plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, caduti sotto l'osservazione degli operanti che avevano ripreso l'attività criminosa.

In ordine all'episodio di cui al capo 2) della rubrica, i giudici hanno fatto riferimento ad una conversazione intercettata, intercorsa tra Martelli e tale [OSCURATO:PERSONA], in cui questa discute dell'acquisto di 100 grammi di cocaina, prendendo "due provini".

Il Tribunale, condividendo le argomentazioni espresse dal giudice dell'ordinanza genetica, riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Martelli in ordine al reato ipotizzato, escludendo che il quantitativo delle sostanze detenute e commerciate consentisse di ritenere configurabile l'autonoma ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990.

Concludeva il provvedimento con la valutazione dell'adeguatezza e idoneità della misura maggiormente afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari in atti di reiterazione dei reati..

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Martelli, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. 1) Violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione delle ipotesi di reato contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

A tal fine si evidenziano, nel ricorso, una serie di elementi caratterizzanti la fattispecie della lieve entità.

Il breve lasso di tempo in cui è stata posta in essere l'attività delittuosa, a fronte di servizi di osservazione protrattisi per un periodo molto lungo, e l'unicità del riscontro rappresentato dal sequestro di gr. 5,3 di cocaina, peraltro non sottoposta a perizia, non consentirebbe di ritenere la sussistenza di gravi indizi in ordine alla fattispecie in contestazione. 2) Mancanza di motivazione con riferimento all'art. 284 cod.proc.pen., non avendo il Tribunale della libertà valutato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere formulata nel corso dell'udienza camerale.

In tale sede si era richiesta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in località distante rispetto a quella del fatto, avendo la madre dell'indagato offerto disponbilità ad accogliere il ricorrente. t

2. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della ordinanza impugnata, essendo carente la motivazione in essa contenuta e difettando elementi ulteriori a sostegno del decisum, quali il rinvenimento di somme di danaro in contanti, specifici accertamenti di polizia, acquisizioni di dichiarazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla difesa sono tutti infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.

2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).

Ebbene, alla luce dei principi richiamati, la motivazione offerta dal Tribunale di L'Aquila, appare del tutto adeguata ed immune da censure.

In relazione all'aspetto riguardante la gravità indiziaria con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nell'ordinanza si evidenzia la frequenza continuativa degli episodi di spaccio, l'entità delle movimentazioni di danaro sottese ai traffici e la disponibilità di rilevanti quantità di sostanza stupefacente.

A tale ultimo proposito, il Martelli, si legge nel provvedimento impugnato, era in grado di soddisfare le richieste quotidiane degli acquirenti, facendo ricorso, nelle cessioni, ad un sistema ben collaudato per eludere i controlli; in almeno un'occasione si accertò la detenzione da parte sua di 20 grammi di cocaina e, nel corso di un dialogo intercettato con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima manifestò l'intenzione di volere acquistare "cento grammi" della sostanza.

Considerando tali elementi il Tribunale ha correttamente escluso la possibilità di individuare nei fatti la diversa ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la quale, come è noto, è ravvisabile nei soli casi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e, segnatamente, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione.

Per altro verso, il fatto che nel corso delle indagini siano caduti in sequestro solo grammi 5,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina non è di ostacolo alla configurazione della fattispecie oggetto della contestazione provvisoria, avendo il Tribunale attribuito rilevanza agli altri elementi sopra enunciati [cfr. Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391: "In tema di stupefacenti, l'ipotesi lieve di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere esclusa anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale (Fattispecie relativa alla fornitura di sostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamente consistente)"].

Il mancato espletamento di una perizia sulla sostanza caduta in sequestro non è argomento suscettibile di incrinare il discorso giustificativo offerto dai Tribunale.

Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente il narcotest eseguito dalla polizia giudiziaria (cfr. Sez. 6 n. 44789 del 30/09/2003, Rv. 227732; Sez. 4 n. 3380 del 15/12/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 246417).

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudice ha offerto puntuale risposta alle doglianze rappresentate nel primo motivo di ricorso, esprimendo un ragionamento immune da contraddizioni ed aporie logiche.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha chiarito, in modo del tutto congruo, come ogni altra misura, diversa dalla custodia cautelare in carcere si appalesi del tutto inidonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato.

A tal fine, oltre ad evidenziarsi l'assiduità con cui avvenivano le cessioni, si è posto in risalto come l'indagato sia gravato da due precedenti specifici e imputato in tre differenti processi in materia di stupefacenti.

Le argomentazioni richiamate soddisfano i criteri stabiliti in questa sede ai fini della valutazione da compiersi ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dove attualità e concretezza implicano una valutazione che dia conto dell'effettività del pericolo di ricaduta nel reato [cfr. Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Rv. 267798: «In tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolinnitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose»].

Quanto alla dedotta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata in udienza di concessione degli arresti domiciliari, occorre rilevare come il ricorso non rispetti il principio dell'autosufficienza, non essendo stata documentata la richiesta.

Ad ogni buon conto è desumibile dal contenuto della ordinanza una implicita risposta alla richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in località lontana dal luogo dei fatti, avendo i giudici rimarcato, con motivazione logica e coerente, l'inidoneità di ogni altra misura a tutelare le esigenze di reiterazione del reato L'omessa pronuncia sulla richiesta non è tale da imporre l'annullamento del provvedimento (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280670: "In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata").

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] : ... [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30/12/2021, il Tribunale di L'Aquila ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. La contestazione provvisoria elevata a carico del Martelli ha ad oggetto plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, caduti sotto l'osservazione degli operanti che avevano ripreso l'attività criminosa. In ordine all'episodio di cui al capo 2) della rubrica, i giudici hanno fatto riferimento ad una conversazione intercettata, intercorsa tra Martelli e tale [OSCURATO:PERSONA], in cui questa discute dell'acquisto di 100 grammi di cocaina, prendendo "due provini". Il Tribunale, condividendo le argomentazioni espresse dal giudice dell'ordinanza genetica, riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Martelli in ordine al reato ipotizzato, escludendo che il quantitativo delle sostanze detenute e commerciate consentisse di ritenere configurabile l'autonoma ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990. Concludeva il provvedimento con la valutazione dell'adeguatezza e idoneità della misura maggiormente afflittiva a soddisfare le esigenze cautelari in atti di reiterazione dei reati.. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Martelli, a mezzo del difensore, deducendo quanto segue. 1) Violazione di legge con riferimento alla mancata qualificazione delle ipotesi di reato contestate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. A tal fine si evidenziano, nel ricorso, una serie di elementi caratterizzanti la fattispecie della lieve entità. Il breve lasso di tempo in cui è stata posta in essere l'attività delittuosa, a fronte di servizi di osservazione protrattisi per un periodo molto lungo, e l'unicità del riscontro rappresentato dal sequestro di gr. 5,3 di cocaina, peraltro non sottoposta a perizia, non consentirebbe di ritenere la sussistenza di gravi indizi in ordine alla fattispecie in contestazione. 2) Mancanza di motivazione con riferimento all'art. 284 cod.proc.pen., non avendo il Tribunale della libertà valutato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere formulata nel corso dell'udienza camerale. In tale sede si era richiesta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in località distante rispetto a quella del fatto, avendo la madre dell'indagato offerto disponbilità ad accogliere il ricorrente. t 2. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha presentato conclusioni scritte nelle quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della ordinanza impugnata, essendo carente la motivazione in essa contenuta e difettando elementi ulteriori a sostegno del decisum, quali il rinvenimento di somme di danaro in contanti, specifici accertamenti di polizia, acquisizioni di dichiarazioni testimoniali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla difesa sono tutti infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti ad esso inerenti, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828). Ebbene, alla luce dei principi richiamati, la motivazione offerta dal Tribunale di L'Aquila, appare del tutto adeguata ed immune da censure. In relazione all'aspetto riguardante la gravità indiziaria con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nell'ordinanza si evidenzia la frequenza continuativa degli episodi di spaccio, l'entità delle movimentazioni di danaro sottese ai traffici e la disponibilità di rilevanti quantità di sostanza stupefacente. A tale ultimo proposito, il Martelli, si legge nel provvedimento impugnato, era in grado di soddisfare le richieste quotidiane degli acquirenti, facendo ricorso, nelle cessioni, ad un sistema ben collaudato per eludere i controlli; in almeno un'occasione si accertò la detenzione da parte sua di 20 grammi di cocaina e, nel corso di un dialogo intercettato con [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima manifestò l'intenzione di volere acquistare "cento grammi" della sostanza. Considerando tali elementi il Tribunale ha correttamente escluso la possibilità di individuare nei fatti la diversa ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la quale, come è noto, è ravvisabile nei soli casi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e, segnatamente, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Per altro verso, il fatto che nel corso delle indagini siano caduti in sequestro solo grammi 5,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina non è di ostacolo alla configurazione della fattispecie oggetto della contestazione provvisoria, avendo il Tribunale attribuito rilevanza agli altri elementi sopra enunciati [cfr. Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391: "In tema di stupefacenti, l'ipotesi lieve di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere esclusa anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, qualora si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi, alla individuazione di un significativo dato ponderale (Fattispecie relativa alla fornitura di sostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamente consistente)"]. Il mancato espletamento di una perizia sulla sostanza caduta in sequestro non è argomento suscettibile di incrinare il discorso giustificativo offerto dai Tribunale. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente il narcotest eseguito dalla polizia giudiziaria (cfr. Sez. 6 n. 44789 del 30/09/2003, Rv. 227732; Sez. 4 n. 3380 del 15/12/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 246417). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudice ha offerto puntuale risposta alle doglianze rappresentate nel primo motivo di ricorso, esprimendo un ragionamento immune da contraddizioni ed aporie logiche. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha chiarito, in modo del tutto congruo, come ogni altra misura, diversa dalla custodia cautelare in carcere si appalesi del tutto inidonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato. A tal fine, oltre ad evidenziarsi l'assiduità con cui avvenivano le cessioni, si è posto in risalto come l'indagato sia gravato da due precedenti specifici e imputato in tre differenti processi in materia di stupefacenti. Le argomentazioni richiamate soddisfano i criteri stabiliti in questa sede ai fini della valutazione da compiersi ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., dove attualità e concretezza implicano una valutazione che dia conto dell'effettività del pericolo di ricaduta nel reato [cfr. Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Rv. 267798: «In tema di esigenze cautelari personali, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non dalla valutazione della gravità del fatto medesimo nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolinnitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose»]. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata in udienza di concessione degli arresti domiciliari, occorre rilevare come il ricorso non rispetti il principio dell'autosufficienza, non essendo stata documentata la richiesta. Ad ogni buon conto è desumibile dal contenuto della ordinanza una implicita risposta alla richiesta difensiva di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in località lontana dal luogo dei fatti, avendo i giudici rimarcato, con motivazione logica e coerente, l'inidoneità di ogni altra misura a tutelare le esigenze di reiterazione del reato L'omessa pronuncia sulla richiesta non è tale da imporre l'annullamento del provvedimento (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280670: "In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata"). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deci
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