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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 01038/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 21 febbraio 2023, che in riforma della sentenza di assoluzione nei suoi confronti pronunciata, l'ha condannato per il delitto di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in Foligno il 27 luglio 2020); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, atteso che la persona offesa, in esito alla rinnovazione istruttoria disposta in appello in cui le era stato sottoposto l'album fotografico in atti, ha riconosciuto con estrema sicurezza l'autore del furto nell'individuo raffigurato nella foto n. 2 e ha precisato che, anche in sede di indagini, avanti alla [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato quella foto e quel soggetto; donde, non è manifestamente illogica la conclusione rassegnata dalla Corte territoriale, ossia che il verbale di individuazione fotografica del 30/07/2020, attestante un esito diverso dell'espletato riconoscimento fotografico, era frutto di un errore di modo che, una volta colmata l'illustrata lacuna istruttoria, la colpevolezza dell'imputato doveva ritenersi pienamente provata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 21 febbraio 2023, che in riforma della sentenza di assoluzione nei suoi confronti pronunciata, l'ha condannato per il delitto di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in Foligno il 27 luglio 2020); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, atteso che la persona offesa, in esito alla rinnovazione istruttoria disposta in appello in cui le era stato sottoposto l'album fotografico in atti, ha riconosciuto con estrema sicurezza l'autore del furto nell'individuo raffigurato nella foto n. 2 e ha precisato che, anche in sede di indagini, avanti alla [OSCURATO:PERSONA], aveva indicato quella foto e quel soggetto; donde, non è manifestamente illogica la conclusione rassegnata dalla Corte territoriale, ossia che il verbale di individuazione fotografica del 30/07/2020, attestante un esito diverso dell'espletato riconoscimento fotografico, era frutto di un errore di modo che, una volta colmata l'illustrata lacuna istruttoria, la colpevolezza dell'imputato doveva ritenersi pienamente provata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 01038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris