Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15617/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14194/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 2443/28/14, depositata il 28 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 2443/28/14 del 14/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 Taranto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 121/12/13 della Data pubblicazione 16/05/2022 Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava il reddito di partecipazione della contribuente, socia al 95% di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., reddito determinato con altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base sociale;

1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che, con sentenza della CTR n. 2442/28/14, emessa in pari data, era stato accolto parzialmente anche l’appello nei confronti della società, con riduzione dell’ammontare dei ricavi non contabilizzati e, pertanto, doveva essere ridotto anche il reddito da partecipazione della socia;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, riproponendo i motivi già proposti con analogo ricorso avverso la citata sentenza della CTR n. 2442/28/14 del 28/11/2014 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;

3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che la sentenza impugnata è motivata per relationem alla sentenza della CTR pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la quale l’Agenzia delle entrate ha proposto impugnazione in cassazione supportata da identici motivi e definita con la sentenza di questa Corte n. 2615 del 28/01/2022; F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre Data pubblicazione 16/05/2022 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, senza compiere alcuna valutazione sui requisiti di inerenza e competenza, gravando sul contribuente l’onere della prova dei predetti requisiti;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR apoditticamente riconosciuto la deducibilità dei costi non contabilizzati di due autovetture acquistate a titolo di permuta, senza accertarsi delle condizioni di deducibilità;

2.2. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato come deducibili i costi di riparazione delle autovetture;

3. i tre motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto involgenti l’esame di problematiche similari, sono in parte infondati e in parte inammissibili;

3.1. la sentenza della CTR emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., richiamata per relationem dalla sentenza impugnata, ritenendo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (primo motivo), ha positivamente valutato i requisiti di inerenza e competenza dei costi – il primo addirittura in maniera esplicita, evidenziando la commercializzazione delle vetture apparentemente acquistate dalla cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, l’inerenza del costo di acquisto all’attività di impresa – così ritenendo assolta la prova a carico del contribuente;

3.2. altrettanto può dirsi con riferimento ai costi non contabilizzati riconnessi alla vendita di due autovetture oggetto di F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 permuta (secondo motivo) e ai costi di riparazione di alcune Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 autovetture (terzo motivo); Data pubblicazione 16/05/2022

3.3. per il resto, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, l’Amministrazione finanziaria – invece di limitarsi a contestare la violazione della regola dell’onere probatorio – avrebbe dovuto chiarire in che cosa si sostanzia, nelle singole fattispecie, la violazione dei criteri di competenza e inerenza, restando altrimenti i motivi del tutto generici e, come tali, inammissibili in parte qua;

4. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni offerte dall’Ufficio in relazione alla ripresa indicata come omessa registrazione e fatturazione di operazioni imponibili;

4.1. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;

4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi Data pubblicazione 16/05/2022 che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.» (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010);

4.3. nel caso di specie, la sentenza della CTR richiamata per relationem dalla sentenza impugnata – al di là di qualche imprecisione terminologica – ha puntualmente rispettato i superiori principi di diritto;

4.3.1. invero, come si legge a pag. 19 della menzionata sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la CTR ha valutato come pienamente legittima la motivazione dell’avviso di accertamento, fondata sugli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio, che, pertanto, sono stati considerati pienamente idonei a supportarlo, pur non rappresentando prove certe;

4.3.2. posta, pertanto, la legittimità dell’accertamento sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione dell’atto impositivo, il giudice di appello ha valutato nel merito, anche alla luce delle allegazioni della società contribuente, gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio con l’avviso di accertamento e ha ritenuto che detti elementi non integrano la prova del comportamento evasivo della società contribuente;

4.3.3. trattasi di valutazione di merito niente affatto illogica e non censurabile con la proposizione di un vizio di violazione di legge;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della contribuente;

5.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma Data pubblicazione 16/05/2022 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2021.

Il Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14194/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Taranto n. 2443/28/14, depositata il 28 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 2443/28/14 del 14/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 Taranto (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 121/12/13 della Data pubblicazione 16/05/2022 Commissione tributaria provinciale di Taranto (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava il reddito di partecipazione della contribuente, socia al 95% di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., reddito determinato con altro avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base sociale; 1.2. la CTR accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che, con sentenza della CTR n. 2442/28/14, emessa in pari data, era stato accolto parzialmente anche l’appello nei confronti della società, con riduzione dell’ammontare dei ricavi non contabilizzati e, pertanto, doveva essere ridotto anche il reddito da partecipazione della socia; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, riproponendo i motivi già proposti con analogo ricorso avverso la citata sentenza della CTR n. 2442/28/14 del 28/11/2014 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 3. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che la sentenza impugnata è motivata per relationem alla sentenza della CTR pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la quale l’Agenzia delle entrate ha proposto impugnazione in cassazione supportata da identici motivi e definita con la sentenza di questa Corte n. 2615 del 28/01/2022; F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre Data pubblicazione 16/05/2022 1986, n. 917 ([OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto la deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, senza compiere alcuna valutazione sui requisiti di inerenza e competenza, gravando sul contribuente l’onere della prova dei predetti requisiti; 2.1. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR apoditticamente riconosciuto la deducibilità dei costi non contabilizzati di due autovetture acquistate a titolo di permuta, senza accertarsi delle condizioni di deducibilità; 2.2. con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato come deducibili i costi di riparazione delle autovetture; 3. i tre motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto involgenti l’esame di problematiche similari, sono in parte infondati e in parte inammissibili; 3.1. la sentenza della CTR emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., richiamata per relationem dalla sentenza impugnata, ritenendo l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 (primo motivo), ha positivamente valutato i requisiti di inerenza e competenza dei costi – il primo addirittura in maniera esplicita, evidenziando la commercializzazione delle vetture apparentemente acquistate dalla cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, l’inerenza del costo di acquisto all’attività di impresa – così ritenendo assolta la prova a carico del contribuente; 3.2. altrettanto può dirsi con riferimento ai costi non contabilizzati riconnessi alla vendita di due autovetture oggetto di F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 permuta (secondo motivo) e ai costi di riparazione di alcune Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 autovetture (terzo motivo); Data pubblicazione 16/05/2022 3.3. per il resto, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, l’Amministrazione finanziaria – invece di limitarsi a contestare la violazione della regola dell’onere probatorio – avrebbe dovuto chiarire in che cosa si sostanzia, nelle singole fattispecie, la violazione dei criteri di competenza e inerenza, restando altrimenti i motivi del tutto generici e, come tali, inammissibili in parte qua; 4. con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente valutato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni offerte dall’Ufficio in relazione alla ripresa indicata come omessa registrazione e fatturazione di operazioni imponibili; 4.1. il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata; 4.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi Data pubblicazione 16/05/2022 che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.» (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010); 4.3. nel caso di specie, la sentenza della CTR richiamata per relationem dalla sentenza impugnata – al di là di qualche imprecisione terminologica – ha puntualmente rispettato i superiori principi di diritto; 4.3.1. invero, come si legge a pag. 19 della menzionata sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la CTR ha valutato come pienamente legittima la motivazione dell’avviso di accertamento, fondata sugli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio, che, pertanto, sono stati considerati pienamente idonei a supportarlo, pur non rappresentando prove certe; 4.3.2. posta, pertanto, la legittimità dell’accertamento sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione dell’atto impositivo, il giudice di appello ha valutato nel merito, anche alla luce delle allegazioni della società contribuente, gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio con l’avviso di accertamento e ha ritenuto che detti elementi non integrano la prova del comportamento evasivo della società contribuente; 4.3.3. trattasi di valutazione di merito niente affatto illogica e non censurabile con la proposizione di un vizio di violazione di legge; 5. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della contribuente; 5.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14194/2015 inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che Numero sezionale 5843/2021Numero di raccolta generale 15617/2022 l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art. 13, comma Data pubblicazione 16/05/2022 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 10 novembre 2021. Il Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 - F i r m a t o D a : P U R
Sentenza Cassazione n. 15617/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris