Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:736
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0243_RES
Causa C‑243/23 [Drebers] (
i
)
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
contro
L BV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van Beroep te Gent)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 settembre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 187 – Rettifica delle detrazioni – Periodo di rettifica prolungato per i beni d’investimento immobiliari – Nozione di “beni d’investimento” – Articolo 190 – Facoltà degli Stati membri di considerare beni d’investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite a tali beni – Lavori di ampliamento e di ristrutturazione di un immobile – Possibilità prevista dal diritto nazionale di assimilare tali lavori alla costruzione o all’acquisto di un bene immobile – Limitazioni – Effetto diretto di tale articolo 190 – Discrezionalità»
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Modalità previste per i beni d’investimento – Nozione di beni d’investimento immobiliari – Lavori immobiliari soggetti a imposta in quanto prestazioni di servizi – Esclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, a) e c), 187, § 1, e 189, a)]
(v. punti 51‑57)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Periodo di rettifica prolungato per i beni d’investimento immobiliari – Facoltà degli Stati membri considerare come beni del genere i servizi aventi caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite a tali beni – Limiti – Rispetto del principio di neutralità fiscale – Non applicazione del periodo prolungato ai lavori di ampliamento e di profonda ristrutturazione di un immobile – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 187 e 190)
(v. punti 59‑63, 66‑70, 72, 78, 79, 81, dispositivo 1)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Direttiva 2006/112 – Articolo 190 – Effetto diretto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 187 e 190)
(v. punti 87, 89‑97, dispositivo 2)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dallo hof van Beroep te Gent (Corte d’appello di Gand, Belgio), la Corte precisa la portata del potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per assimilare a «beni d’investimento immobiliari» servizi che sono analoghi a questi ultimi, qualora si siano avvalsi della facoltà di applicare a tali beni un periodo di rettifica prolungato, quale previsto all’articolo 187, paragrafo 1, della direttiva IVA (
1
).
La L BV è una società di avvocati belga che, per l’esercizio di tale attività economica, dispone di un bene immobile.
Nel corso degli anni dal 2007 al 2015, su tale immobile sono stati realizzati importanti lavori, al termine dei quali quest’ultimo si presenta come composto da fabbricati ristrutturati nonché da vani di nuova costruzione.
A partire dal 1
o
gennaio 2014 il Belgio ha abolito l’esenzione IVA precedentemente applicabile all’esercizio della professione di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che i lavori di cui trattasi costituissero beni d’investimento immobiliari soggetti a un periodo di rettifica prolungato di quindici anni e che quest’ultimo, di conseguenza, fosse ancora in corso, la L BV ha effettuato la detrazione di una parte dell’IVA che aveva versato sui costi di tali lavori.
A seguito di un controllo fiscale, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che a tali lavori si applicasse non già il periodo di rettifica prolungato, bensì il periodo di rettifica standard di cinque anni. Per tale motivo, essa ha ritenuto che la L BV fosse ancora debitrice di un importo IVA relativo a detrazioni effettuate. La L BV si è opposta proponendo un’azione dinanzi a un giudice di primo grado, che si è parzialmente pronunciato a suo favore.
Adito in appello, il giudice del rinvio nutre dubbi, in particolare, quanto alla compatibilità con la direttiva IVA della normativa belga in forza della quale non è possibile applicare il periodo di rettifica prolungato a lavori di ampliamento e di profonda ristrutturazione di un immobile.
Giudizio della Corte
In un primo momento, la Corte dichiara che una siffatta normativa non è compatibile con l’articolo 190 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio della neutralità fiscale. A tal riguardo, essa osserva che la possibilità per gli Stati membri di prorogare fino a venti anni la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche per beni d’investimento immobiliari, quale prevista all’articolo 187, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva IVA, mira ad aumentare la precisione delle detrazioni, adeguando tali modalità alle caratteristiche proprie di tali beni, che attengono in particolare al loro periodo di vita economica ancora più lungo di quello degli altri beni d’investimento.
Orbene, dato che i lavori immobiliari di cui trattasi sono stati tassati in quanto prestazioni di servizi e non in quanto cessioni di beni, ai sensi della direttiva IVA, essi non possono, in quanto tali, rientrare nella nozione di «beni d’investimento immobiliari», di cui all’articolo 187, paragrafo 1, della direttiva IVA. [OSCURATO:PERSONA], le modalità di rettifica previste da tale articolo non sono, di per sé, applicabili a tali lavori.
Ciò premesso, la Corte constata che la facoltà di considerare come beni d’investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite a tali beni, prevista all’articolo 190 della direttiva IVA, che ha funto da base per le azioni dell’amministrazione tributaria nel caso di specie, si applica anche a beni d’investimento immobiliari. A tal riguardo, esso rileva che tale articolo si riferisce in generale alla nozione di «beni d’investimento», senza escluderne i beni d’investimento immobiliari, che, nonostante un trattamento specifico, continuano a rientrare nella categoria generale dei beni d’investimento. Ne consegue che, alla luce della finalità dell’articolo 190 della direttiva IVA e al fine di aumentare la precisione delle detrazioni dell’IVA assolta sui servizi in funzione del loro periodo di vita economica, gli Stati membri, ai fini del meccanismo di rettifica, possono assimilare i servizi, a seconda dei casi, a beni d’investimento o a beni d’investimento immobiliari.
Tuttavia, nell’esercizio di tale potere discrezionale, essi devono osservare il principio della neutralità fiscale quale espressione particolare del principio della parità di trattamento, nonché la finalità dell’articolo 190 della direttiva IVA. In tale contesto, gli Stati membri non possono, in particolare, prescindere dal periodo di vita economica degli effetti dei servizi che devono essere assimilati a beni d’investimento, dato che la somiglianza delle caratteristiche dei servizi e dei beni di cui trattasi ai fini del meccanismo di rettifica dipende da tale periodo di vita economica.
Peraltro, la Corte aggiunge che, alla luce dell’oggetto dell’articolo 190 della direttiva IVA, è irrilevante al riguardo il fatto che i lavori immobiliari di cui trattasi non costituiscano una trasformazione di un immobile, ai sensi di tale direttiva.
In un secondo momento, la Corte dichiara che l’articolo 190 della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 187 di tale direttiva e alla luce del principio di neutralità fiscale, è idoneo a produrre un effetto diretto. Per affermare, anzitutto, che tale articolo presenta un carattere incondizionato, la Corte osserva che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di assimilare taluni servizi a beni d’investimento immobiliari, fatta salva la previa attuazione dell’articolo 187, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva. Tuttavia, la libertà per quanto riguarda la decisione di attuare o meno tale facoltà non impedisce al giudice nazionale di verificare se uno Stato membro, così facendo, abbia rispettato le condizioni che disciplinano detta attuazione e sia rimasto entro i limiti del suo potere discrezionale, fermo restando che, nel caso di specie, lo Stato membro aveva già pienamente esaurito il potere discrezionale di cui disponeva in relazione all’articolo 187. Inoltre, per considerare che l’articolo 190 della direttiva IVA presenta un carattere sufficientemente preciso, la Corte rileva che l’esistenza del potere discrezionale lasciato da tale disposizione agli Stati membri non esclude neppure che un controllo giurisdizionale possa essere effettuato al fine di verificare se lo Stato membro interessato non abbia ecceduto tale potere discrezionale.
[OSCURATO:PERSONA], qualora il giudice nazionale constati che lo Stato membro ha ecceduto il suo potere discrezionale, il soggetto passivo può invocare direttamente le disposizioni summenzionate dinanzi a tale giudice al fine di far applicare a lavori immobiliari il periodo di rettifica prolungato fissato nel diritto interno in applicazione dell’articolo 187, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva IVA.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
1
) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto del Consiglio (
GU 2006, L 347, pag. 1
; in prosieguo: la «direttiva IVA»).