CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e depositando nota-spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di segretario generale del Comune di Erice, era stato ritenuto responsabile del reato di falso ideologico, per avere attestato, contrariamente al vero, che la firma di [OSCURATO:PERSONA] (stesa in calce ad un documento con il quale il Valenza si sarebbe impegnato a devolvere periodicamente ad un'associazione di carattere sindacale e sociale, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", una quota parte della pensione di reversibilità della moglie deceduta) fosse stata apposta in ufficio, in sua presenza, in data 4 settembre 2015.Nel giudizio si è costituito parte civile [OSCURATO:PERSONA] e i giudici di merito hanno condannato l'imputato al risarcimento del danno subito da quest'ultimo, da liquidarsi nella competente sede civile. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il Barone, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'articolo 2702 cod. civ. Deduce che, con l'ultimo motivo di appello, aveva richiesto il rigetto della domanda risarcitoria della parte civile. In particolare, aveva assunto che la contestazione del fatto illecito sotto il profilo del falso era limitata alla circostanza che la sottoscrizione della scrittura privata, con cui il Valenza assumeva un obbligo di pagamento, non fosse stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale. La falsità della firma del Valenza non sarebbe stata mai contestata, sicché quest'ultimo ha assunto l'obbligazione di pagare le somme sottoscrivendo la scrittura privata; qualunque fosse stato il luogo in cui eseguì la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 2702 cod. civ., quella obbligazione era a lui opponibile e, in effetti, sulla base di quella scrittura il creditore ha potuto agire in giudizio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia erronea e falsa applicazione degli articoli 185 cod. pen. e 2043 cod. civ., nonché vizi motivazionali sul nesso causale tra azione illecita e danno. Nonostante che in apposito motivo di appello fosse stata denunziata l'assenza di conseguenzialità tra il fatto illecito contestato all'imputato e il danno presunto ricevuto dal Valenza, la Corte di Appello non ha compiuto alcuna indagine argomentativa, basandosi su elementi di fatto per evidenziare che il fatto illecito abbia inciso sulla posizione giuridica ed economica del Valenza, danneggiandolo. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al principio di offensività del fatto illecito e all'articolo 49, comma secondo, cod. pen. Con il terzo motivo di appello era stata evidenziata l'inoffensività del fatto illecito attribuito all'imputato, giacché la firma autenticata appartiene al Valenza ed è ciò che rileva per gli effetti giuridici dell'atto sottoscritto. Di contro, il dovere ex art. 2703, secondo comma, cod. civ. è strumentale all'accertamento dell'autenticità, ma tale dovere è un fatto ontologicamente diverso dall'autentica della firma come imputabile ad un determinato soggetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. Le censure articolate nei tre motivi sopra sintetizzati non si confrontano con le argomentazioni articolate dai giudici di merito a fondamento dell'accoglimento della domanda risarcitoria. Il Tribunale ha fatto correttamente riferimento all'accertata plurioffensività del delitto di falso come ascritto al BARONE, avuto riguardo anche alla circostanza che il documento, con la firma falsamente autenticata, fosse stato utilizzato per avviare una procedura monitoria in danno del Valenza (pag. 6 della sentenza di primo grado). Sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), oltre a disattendere correttamente gli argomenti difensivi finalizzati a sostenere l'assenza di lesività della falsa attestazione, ha evidenziato che proprio tale falsa attestazione aveva consentito il ricorso alla procedura monitoria in danno del Valenza. Del tutto inconferente allora appare il dato (di fatto) dell'autenticità della firma; dato basato su argomentazioni di merito, che, peraltro, non risultano essere corrispondenti alla ricostruzione della vicenda come operata nelle sentenze di primo e secondo grado (si veda in particolare la sentenza di primo grado: pagg. 2 e 3). Insomma, da nessun passaggio delle motivazioni delle sentenze di merito risulta che la scrittura privata in questione potesse, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, non emergendo che il Valenza abbia riconosciuto la sottoscrizione, in relazione alla quale, invece, è certo che vi sia stata la falsa autenticazione da parte del Barone. Chiarito ciò, diventa perfino superfluo aggiungere che, a norma dell'art. 2703 cod. civ., si ha per riconosciuta proprio la sottoscrizione autenticata, dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato; e, alla stregua del secondo comma della citata norma, l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato l'identità della persona che sottoscrive. Tutto ciò nella specie non si è verificato, per cui è evidente la sussistenza anche del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal Barone e i danni subiti dal Valenza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3510, oltre accessori di legge.