CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 agosto 2026
Cassazione n. 24556/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3392 CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -nonchè controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 2666/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 03/07/2023 R.G.N. 2713/2020;Numero registro generale 23926/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglioN umero sezionale 3392/2026Numero di raccolta generale 24556/2026del 10/07/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 07/08/20261. Con sentenza n. 2666 del 2023, pubblicata il 3 luglio 2023,la Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, decidendo sul giudiziopromosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS edell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in riforma della sentenza diprimo grado, ha dichiarato non dovuta dal predetto Zambelli lasomma di euro 7.515,86, portata dalle intimazioni di pagamento edal presupposto avviso di addebito oggetto di impugnazione.2. Per quanto rileva nel presente giudizio di legittimità, la Corteterritoriale ha condannato l’INPS al pagamento, in favoredell’appellante, delle spese di lite del doppio grado, liquidate ineuro 1.800,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondogrado, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, condistrazione.3. La medesima sentenza ha invece compensato integralmentele spese di lite del doppio grado tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenziadelle entrate-Riscossione, sul rilievo che l’INPS aveva rivendicatodi avere provveduto direttamente alla notifica via PEC dell’avvisodi addebito e direttamente alla notifica dell’avviso bonario.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a un unico motivo, censurando esclusivamente il caporelativo alla liquidazione delle spese poste a carico dell’INPS.5. L’INPS ha depositato procura speciale. L’Agenzia delleentrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede;risulta in atti la relata di notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994.6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 10 luglio2026, in cui il Collegio si è riservato il termine di sessanta giorniper il deposito della decisione.Numero registro generale 23926/2023RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 3392/2026Numero di raccolta generale 24556/20261. Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsaData pubblicazione 07/08/2026applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n. 147 del 2022, nonché degli artt. 91 e 92cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui haliquidato in modo onnicomprensivo le spese del primo grado ineuro 1.800,00 e quelle del grado di appello in euro 2.000,00.2. Il ricorrente deduce che, avuto riguardo al valore dellacontroversia, pari ad euro 7.515,86, la causa doveva esserericondotta allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro26.000,00 e che, includendo tutte le fasi, compresa quellaistruttoria e/o di trattazione, i compensi minimi avrebbero dovutoessere liquidati in euro 2.540,00 per il primo grado ed euro2.906,00 per il grado di appello.3. Il motivo è fondato.4. Il valore della controversia, avente ad oggetto l’opposizionea intimazioni di pagamento e ad avviso di addebito per l’importodi euro 7.515,86, va individuato nello scaglione compreso tra euro5.200,01 ed euro 26.000,00.A tale scaglione devono essere commisurati i compensi relativial primo grado e al giudizio di appello.5. Nel caso di specie, erano applicabili, ratione temporis, iparametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m.n. 147 del 2022, essendo la liquidazione intervenuta con sentenzapubblicata il 3 luglio 2023. Il giudice, quindi, nella liquidazionegiudiziale delle spese, è tenuto a rispettare i valori minimi risultantidalla riduzione consentita dei parametri medi, non potendoscendere al di sotto della soglia inderogabile fissata dal decreto.6. Va altresì ribadito che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede uncompenso autonomo per la sola fase istruttoria, ma un compensoNumero registro generale 23926/2023unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione, sicché tale vNuomceero sezionale 3392/2026Numero di raccolta generale 24556/2026deve essere riconosciuta quando vi sia stata la trattazione dellaData pubblicazione 07/08/2026causa, anche a prescindere dallo svolgimento di attività istruttoriain senso stretto. Il principio è stato riaffermato da Cass. n. 21249del 2026, la quale, dando continuità all’orientamentomaggioritario, ha ribadito che la trattazione del processo, anche inassenza di istruzione probatoria, legittima il riconoscimento delcompenso relativo alla fase, poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevedeun compenso unitario per la fase di trattazione, comprensiva anchedell’eventuale istruzione. La medesima pronuncia ha richiamato,tra gli altri, Cass. n. 24349 del 2025, Cass. n. 30219 del 2023,Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n. 4837 del 2024, Cass. n. 29857del 2023, Cass. n. 8703 del 2022, Cass. n. 27056 del 2021, Cass.n. 14483 del 2021 e Cass. n. 21743 del 2019.7. Nel caso in esame, la Corte territoriale, liquidando importionnicomprensivi pari ad euro 1.800,00 per il primo grado ed euro2.000,00 per il secondo grado, ha determinato compensi inferioriai minimi applicabili.8. In particolare, per il primo grado, nello scaglione da euro5.200,01 ad euro 26.000,00, il compenso minimo, tenuto conto ditutte le fasi, è pari ad euro 2.697,00, risultante da euro 465,00per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro832,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.011,00per la fase decisionale.9. Per il giudizio di appello, nel medesimo scaglione, ilcompenso minimo, tenuto conto di tutte le fasi, è pari ad euro2.906,00, risultante da euro 567,00 per la fase di studio, euro461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoriae/o di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale.10. L’importo complessivo minimo dovuto per i due gradi eraquindi pari ad euro 5.603,00, oltre rimborso forfetario e accessoriNumero registro generale 23926/2023Numero sezionale 3392/2026di legge, a fronte dell’importo complessivamente liquNiudmaetrood i rdacaclolltaa generale 24556/2026Data pubblicazione 07/08/2026Corte d’appello in euro 3.800,00. La statuizione impugnata viola,pertanto, i minimi tariffari inderogabili e deve essere cassatalimitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese neirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS.11. Resta ferma la compensazione integrale delle spese deldoppio grado nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delleentrate-Riscossione, non investita da specifica censura ecomunque sorretta da autonoma ratio decidendi riferita allacondotta processuale dell’INPS in ordine alle modalità di notificadegli atti presupposti.12. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, con liquidazione delle spesedel primo grado in euro 2.697,00 e del giudizio di appello in euro2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA comeper legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario,detratto quanto già liquidato dalla sentenza impugnata.13. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzadell’INPS. Il valore del presente giudizio va individuato nelladifferenza tra quanto liquidato dalla Corte d’appello e quantodovuto in applicazione dei minimi tariffari, pari ad euro 1.803,00;avuto riguardo a tale valore, le spese vanno liquidate in euro1.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore delprocuratore antistatario. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnatalimitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di litenei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS e, decidendo nel merito,Numero registro generale 23926/2023Numero sezionale 3392/2026liquida le spese del primo grado in euro 2.697,00 eN uqmuereo ldliera cdcoeltal generale 24556/2026Data pubblicazione 07/08/2026giudizio di appello in euro 2.906,00 per compensi professionali,oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, condistrazione in favore del procuratore antistatario.Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi professionalied euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge,con distrazione in favore del procuratore antistatario.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 10 luglio 2026.La PresidenteRossana Mancino