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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13389/2022

Testo disponibile della fonte

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C.C. 6.04.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Valsavaranche n.46 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.1/11/13 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 gennaio F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal relatore cons. [OSCURATO:PERSONA]. 1 Numero registro generale 18137/2013 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 13389/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Rilevato che: nella controversia originata dalla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di due avvisi di accertamento relativi a Irpef per gli anni di imposta 2006 e 2007, emessi ai sensi dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione resa dalla Commissione di prima istanza, annullava l’atto impositivo.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidandosi a quattro motivi l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio avendo definito gli atti impositivi, oggetto di contenzioso, ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119/2028, allegando relativa documentazione a conforto.

Considerato che: 1.il controricorrente, con la memoria depositata in atti, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, avendo richiesto ed ottenuto la definizione agevolata del pagamento degli atti impositivi oggetto del contenzioso ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazione dalla legge n. 136/2018, avendo versato quanto dovuto entro i termini di legge come da documentazione allegata; 2.ai sensi dell’art.6, comma 13, del d.l. n.119/18 in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M. dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18137/2013 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 13389/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 anticipate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 6 aprile 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.C. 6.04.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura generale dello Stato che la rappresentata e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Valsavaranche n.46 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.1/11/13 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 gennaio F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal relatore cons. [OSCURATO:PERSONA]. 1 Numero registro generale 18137/2013 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 13389/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Rilevato che: nella controversia originata dalla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di due avvisi di accertamento relativi a Irpef per gli anni di imposta 2006 e 2007, emessi ai sensi dell’art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione resa dalla Commissione di prima istanza, annullava l’atto impositivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, affidandosi a quattro motivi l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio avendo definito gli atti impositivi, oggetto di contenzioso, ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119/2028, allegando relativa documentazione a conforto. Considerato che: 1.il controricorrente, con la memoria depositata in atti, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, avendo richiesto ed ottenuto la definizione agevolata del pagamento degli atti impositivi oggetto del contenzioso ex artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazione dalla legge n. 136/2018, avendo versato quanto dovuto entro i termini di legge come da documentazione allegata; 2.ai sensi dell’art.6, comma 13, del d.l. n.119/18 in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. dichiara il processo estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l.n.119/18 (conv. dalla legge n.136/18) con spese a carico della parte che le ha F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18137/2013 Numero sezionale 1182/2022 Numero di raccolta generale 13389/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il 6 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Sentenza Cassazione n. 13389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris