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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024

Cassazione n. 12441/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMOt_ dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc, pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo.

La corrispondente declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1- lett. ai ], cod. proc. pen.), come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente.

Deve ribadirsi quanto già di recente precisato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636 - 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, non massimata).

Siffatta autenticazione attiene unicamente al perfezionamento di un collaterale presupposto formale della ritualità dell'atto impugnatorio, costituito dalla necessaria identificazione personale della persona della parte privata che propone l'impugnazione.

In ogni caso si tratta di ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. per motivi non proponibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. (qualificazione giudica del fatto non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] e e ensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMOt_ dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso personale di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cpp (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Ai fini della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc, pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. La corrispondente declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1- lett. ai ], cod. proc. pen.), come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente. Deve ribadirsi quanto già di recente precisato da questa Corte regolatrice (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636 - 01; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Ahmed, non massimata). Siffatta autenticazione attiene unicamente al perfezionamento di un collaterale presupposto formale della ritualità dell'atto impugnatorio, costituito dalla necessaria identificazione personale della persona della parte privata che propone l'impugnazione. In ogni caso si tratta di ricorso avverso sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. per motivi non proponibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. (qualificazione giudica del fatto non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] e e ensore Il P
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