CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21587/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29282/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – nonché da [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Gi useppe Tedesco, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Questioni. dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore Gi orgio Tedesco, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.tiGiorgio Tedesco e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], eletti vamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] asd, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente incidentale – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 770/02/14, depositata il 17/04/2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti principale e incidentali, nonché l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 770/04/14 del 17/04/2014, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) dichiarava estinto il giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettava gli appelli riuniti proposti dalle associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD) [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione A), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione B), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione C), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione E), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione F), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione G), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione H), [OSCURATO:PERSONA] (di seguito associazione I) e HandballTeam Bologna (di seguito associazione L), nonché, in proprio, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 25/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, respinto i ricorsi riuniti proposti dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento agli stessi notificati e concernenti imposte dirette, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006; 1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, con gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle associazioni l’Amministrazione finanziaria contestava la mancanza dei requisiti per ottenere i benefici previsti dalla l. 1991, n. 398, nonché l’inosservanza delle forme prescritte per il controllo della tracciabilità dei movimenti di denaro. Con gli avvisi di accertamento notificati personalmente ai legali rappresentati delle associazioni veniva, invece, contestata l’incidenza a fini IRPEF dei prelevamenti dai conti bancari delle ASD senza che risultassero prove di pagamenti effettuati nei confronti di terzi; 2. avverso la medesima sentenza della CTR le ASD e, in proprio, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante delle associazioni F e G, proponevano distinti ricorsi per cassazione. I ricorsi delle ASD sono sostanzialmente sovrapponibili ed affidati a ventuno motivi; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, affidato a diciassette motivi; 2.1. poiché sono stati proposti più ricorsi avverso la medesima sentenza, gli stessi vanno trattati unitariamente e il ricorso proposto da associazione A costituisce il ricorso principale, mentre gli altri assumono la qualifica formale di ricorsi incidentali; 3. l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. 4. i ricorrenti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che le parti costituite nel giudizio di cassazione non sono le stesse del giudizio di appello e, in particolare, non sono presenti in giudizio i legali rappresentanti delle associazioni ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]; 1.1. appare pertanto necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti non citate presenti nel giudizio di appello e, segnatamente, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. sempre in via pregiudiziale, appare necessario acquisire agli atti di causa il fascicolo d’ufficio. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; assegna per l’incombente il termine di gio