CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01162/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi sollevati (Carenza e illogicità della motivazione con riguardo alla mancata assoluzione dell'imputato per il reato ascritto; erronea applicazione della legge penale per la mancata derubricazione del contestato reato nella fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73; carenza ed illogicità della motivazione per la mancata esclusione della contestata recidiva; carenza ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione ed in misura prevalente sulla contestata recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 - 9 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]