CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11255/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] picenoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’istanzadi applicazione della disciplina della continuazione formulata nell’interesse di RaffaeleMarino tra i reati oggetto delle sentenze n. 9640/2023 del Tribunale di Napoli del 21settembre 2022 (irrevocabile il 3 gennaio 2024), in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216,219, 223 r.d. n. 267 del 1942, commessi in Napoli, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza della Corte diappello di Ancona del 7.7.2023 (irrevocabile il 7 marzo 2024), in ordine al reato di cui agliartt. 640, 61 n. 7 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al mese di febbraio2016, in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto.Con la medesima ordinanza ha respinto l’istanza in relazione ai reati di cui agli artt. 81cod. pen., artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 2 legge reg. n.9 del 1983, commessi in Napoli il 12 e il 24 febbraio 2016 oggetto della sentenza n. 8527del 2020 del Tribunale di Napoli del 21 settembre 2022 (irrevocabile il 4 febbraio 2023).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia,deducendo tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo e il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dilegge in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., conriguardo alla esclusione della continuazione per l’asserita eterogeneità delle condotte,nonché l’omessa considerazione del contenuto della sentenza irrevocabile.Ad avviso della difesa, la pretesa eterogeneità tra bancarotta e reati edilizi sarebbesoltanto formale, atteso che le opere abusive sono stati funzionali alla realizzazione dellabancarotta fraudolenta avendo consentito la creazione di sei appartamenti da locare infrode ai creditori, come risulta dalle pagine 5 e 8 della sentenza n. 9640 del 2023; secondoil ricorrente tali locazioni prevedevano che i canoni da versare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.fossero compensati per otto anni con il credito riveniente da lavori di manutenzionestraordinaria a cura e spese dei conduttori: lavori che non risultavano essere stati eseguitialla data della dichiarazione di fallimento.2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione pertravisamento del fatto, la contraddittorietà logica e l’erronea valutazione del contestospaziale dei reati.Si è eccepito che l’ordinanza impugnata ha travisato il dato oggettivo ritenendoinsussistente un comune contesto territoriale, lì dove, invece, i reati edilizi sono staticommessi nello stesso contesto territoriale della bancarotta, ovvero a Napoli,, in relazionea un sottotetto; le condotte distrattive erano state accertate come commesse a Napoli e, inparte, proprio in relazione a quei medesimi immobili oggetto di locazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato chel'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti qualil'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale chesepara i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e lacostante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anchedi alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio,Rv. 284652 - 01)Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01).2. Tanto precisato, va rilevato che l’ordinanza impugnata con motivazione adeguata,ha escluso la continuazione dei reati di natura fraudolenta con i reati edilizi, ritenendol’insussistenza della identità del disegno criminoso, evidenziando l’irrilevanza, a tali fini,della circostanza che i beni interessati dagli abusi edilizi e il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., da cui è derivata l’imputazione per il reato di bancarotta, fossero riconducibiliallo stesso soggetto proprietario.Invero, a tacer del fatto che lo stesso ricorso riconosce che l’abuso ha riguardato unsolo immobile, laddove le condotte distrattive concernono sei appartamenti (e, infatti, siammette che queste ultime riguardavano, in parte (corsivo di chi scrive), proprio i medesimiimmobili oggetto di locazione, si osserva che, ai fini della ricostruzione del disegnocriminoso, l’abuso edilizio non ha nulla a che vedere con la condotta concretamentepericolosa per gli interessi creditori che ha condotto alla condanna per bancarotta: questa,infatti, per quanto emerge dallo stesso ricorso, si sostanzia in una simulata compensazionedei canoni dovuti con il credito per lavori che i conduttori avrebbero dovuto eseguire e noneseguironoIn questa prospettiva, non essendo dal ricorrente stato dedotto null’altro che l’abusoedilizio avrebbe avuto ad oggetto in parte gli immobili considerati dal giudice del reatofallimentare, non viene enucleato alcun vizio logico della motivazione dell’ordinanzaimpugnata, giacché tale parziale coincidenza oggettiva, ove pure sussistente, non appare,alla stregua, si ripete, delle stesse affermazioni del ricorso, correlata ad alcun profilo dellaspecifica condotta illecita idoneo a rivelare l’unitaria preordinazione dei reati.Di conseguenza, la deduzione difensiva volta ad evidenziare che il giudicedell’esecuzione abbia errato nel ritenere che detti abusi fossero stati commessi in altrocontesto spaziale, non assurge a elemento decisivo ai fini della correttezza dell’iterargomentativo, non incidendo la circostanza del medesimo contesto spaziale sul giudizio diinsussistenza dell’unicità del disegno criminosa, una volta affermata l’estemporaneità dellacondotta.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11255/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3692/2025MICAELA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28805/2025PAOLO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] picenoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’istanzadi applicazione della disciplina della continuazione formulata nell’interesse di RaffaeleMarino tra i reati oggetto delle sentenze n. 9640/2023 del Tribunale di Napoli del 21settembre 2022 (irrevocabile il 3 gennaio 2024), in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216,219, 223 r.d. n. 267 del 1942, commessi in Napoli, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e la sentenza della Corte diappello di Ancona del 7.7.2023 (irrevocabile il 7 marzo 2024), in ordine al reato di cui agliartt. 640, 61 n. 7 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al mese di febbraio2016, in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto.Con la medesima ordinanza ha respinto l’istanza in relazione ai reati di cui agli artt. 81cod. pen., artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 2 legge reg. n.9 del 1983, commessi in Napoli il 12 e il 24 febbraio 2016 oggetto della sentenza n. 8527del 2020 del Tribunale di Napoli del 21 settembre 2022 (irrevocabile il 4 febbraio 2023).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia,deducendo tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo e il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dilegge in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., conriguardo alla esclusione della continuazione per l’asserita eterogeneità delle condotte,nonché l’omessa considerazione del contenuto della sentenza irrevocabile.Ad avviso della difesa, la pretesa eterogeneità tra bancarotta e reati edilizi sarebbesoltanto formale, atteso che le opere abusive sono stati funzionali alla realizzazione dellabancarotta fraudolenta avendo consentito la creazione di sei appartamenti da locare infrode ai creditori, come risulta dalle pagine 5 e 8 della sentenza n. 9640 del 2023; secondoil ricorrente tali locazioni prevedevano che i canoni da versare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.fossero compensati per otto anni con il credito riveniente da lavori di manutenzionestraordinaria a cura e spese dei conduttori: lavori che non risultavano essere stati eseguitialla data della dichiarazione di fallimento.2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione pertravisamento del fatto, la contraddittorietà logica e l’erronea valutazione del contestospaziale dei reati.Si è eccepito che l’ordinanza impugnata ha travisato il dato oggettivo ritenendoinsussistente un comune contesto territoriale, lì dove, invece, i reati edilizi sono staticommessi nello stesso contesto territoriale della bancarotta, ovvero a Napoli,, in relazionea un sottotetto; le condotte distrattive erano state accertate come commesse a Napoli e, inparte, proprio in relazione a quei medesimi immobili oggetto di locazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n.28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato chel'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti qualil'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale chesepara i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e lacostante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anchedi alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio,Rv. 284652 - 01)Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l'applicazione delladisciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in unautomatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendoevanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01).2. Tanto precisato, va rilevato che l’ordinanza impugnata con motivazione adeguata,ha escluso la continuazione dei reati di natura fraudolenta con i reati edilizi, ritenendol’insussistenza della identità del disegno criminoso, evidenziando l’irrilevanza, a tali fini,della circostanza che i beni interessati dagli abusi edilizi e il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., da cui è derivata l’imputazione per il reato di bancarotta, fossero riconducibiliallo stesso soggetto proprietario.Invero, a tacer del fatto che lo stesso ricorso riconosce che l’abuso ha riguardato unsolo immobile, laddove le condotte distrattive concernono sei appartamenti (e, infatti, siammette che queste ultime riguardavano, in parte (corsivo di chi scrive), proprio i medesimiimmobili oggetto di locazione, si osserva che, ai fini della ricostruzione del disegnocriminoso, l’abuso edilizio non ha nulla a che vedere con la condotta concretamentepericolosa per gli interessi creditori che ha condotto alla condanna per bancarotta: questa,infatti, per quanto emerge dallo stesso ricorso, si sostanzia in una simulata compensazionedei canoni dovuti con il credito per lavori che i conduttori avrebbero dovuto eseguire e noneseguironoIn questa prospettiva, non essendo dal ricorrente stato dedotto null’altro che l’abusoedilizio avrebbe avuto ad oggetto in parte gli immobili considerati dal giudice del reatofallimentare, non viene enucleato alcun vizio logico della motivazione dell’ordinanzaimpugnata, giacché tale parziale coincidenza oggettiva, ove pure sussistente, non appare,alla stregua, si ripete, delle stesse affermazioni del ricorso, correlata ad alcun profilo dellaspecifica condotta illecita idoneo a rivelare l’unitaria preordinazione dei reati.Di conseguenza, la deduzione difensiva volta ad evidenziare che il giudicedell’esecuzione abbia errato nel ritenere che detti abusi fossero stati commessi in altrocontesto spaziale, non assurge a elemento decisivo ai fini della correttezza dell’iterargomentativo, non incidendo la circostanza del medesimo contesto spaziale sul giudizio diinsussistenza dell’unicità del disegno criminosa, una volta affermata l’estemporaneità dellacondotta.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Allapronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]