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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 29120/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8924/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiLANCI BERARDO e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lombardia n.1953 /12 /2020 depositata il 23/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Statoe la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8924/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiLANCI BERARDO e [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lombardia n.1953 /12 /2020 depositata il 23/09/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Statoe la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresi
Decreto Cassazione n. 29120/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris