CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2023
Cassazione n. 34596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26/8/2022, notificata il 5/9/2022, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la sospensione l'esecuzione dell'ordine di carcerazione in relazione alla condanna per il reato di peculato. 2. [OSCURATO:PERSONA], così diversamente qualificati i fatti dalla Corte d'Appello, è stato condannato per il reato di peculato. La stessa Corte, a seguito della diversa qualificazione, ha rideterminato la pena in complessivi anni tre di reclusione di cui anni due e mesi dieci riferibili ai reati di peculato. In relazione a tale pronuncia l'[OSCURATO:PERSONA] ha emesso l'ordine di carcerazione e questo, in virtù della previsione introdotta con la L. 3/2019, è stato eseguito non operando per il reato di peculato, inserito tra quelli ostativi di cui all'art. 4 bis ord. pen., la disciplina prevista dall'art. 656, comma 5 cod. proc. pen. 3. La difesa, al fine di ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione, ha proposto istanza al giudice dell'esecuzione nella quale -evidenziato che il processo abbreviato nei confronti del ricorrente era iniziato il 27 ottobre 2020 e che la sentenza della Corte d'Appello è stata emessa il 28 ottobre 2021 poi divenuta irrevocabile- ha fatto specifico riferimento alla sentenza n. 32 della Corte costituzionale rilevando che questa sarebbe applicabile anche al caso di specie. In subordine, poi, la stessa difesa ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis ord. pen. così come modificato dalla cd. "spazzacorrotti" con riferimento alla ragionevolezza dell'inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione tra quelli ostativi al riconoscimento dei benefici penitenziari. 4. La Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, ripercorsa la pronuncia della Corte costituzionale, ha evidenziato che le pronunce di illegittimità che riguardano norme processuali non si applicano ai rapporti definiti e che per l'ordinamento penitenziario si deve fare riferimento alle disposizioni in vigore al momento dell'esecuzione della pena. Quanto al caso specifico, poi, la Corte ha evidenziato che la pronuncia di illegittimità, coerentemente, era stata resa con esclusivo riferimento ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge e a questi soli è pertanto applicabile, non quindi a quello contestato al ricorrente che risulta commesso nel mese di maggio 2019. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto due motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità della pronuncia della Corte costituzionale ai rapporti ancora pendenti e a quelli futuri, che sarebbero irrimediabilmente travolti dall'accertamento di illegittimità. La declaratoria di incostituzionalità, intervenuta nell'anno 2020, d'altro canto, sarebbe applicabile al caso di specie nel quale i reati, commessi nel maggio 2019, sono antecedenti la data della sentenza. 3.2. Violazione degli artt. 3, 25 e 27 cost. della L. 3/2019. Nel secondo motivo la difesa sollecita questa Corte a sollevare la questione di legittimità della modifica apportata all'art. 4 bis ord. pen. in quanto l'inclusione dei reati contro la pubblica amministrazione creerebbe una irragionevole equiparazione tra tali fattispecie e quelle, ben più gravi, alle quali si riferisce la norma. 4. In data 18 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. La questione posta dalla difesa si riferiva all'applicabilità o meno della sentenza n. 32 del 2020 della Corte costituzionale anche ai reati commessi nell'arco di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019, n. 3 e la citata pronuncia. Ad avviso della difesa, infatti, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 6, lettera b) -per effetto della quale, in sostanza, le modificazioni introdotte all'art. 4- bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, non si applicano ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa- avrebbero dovuto essere estesi anche a coloro che avevano commesso il reato prima della sentenza della Corte costituzionale. Sotto altro profilo, poi, la difesa, in subordine, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis ord. pen. in quanto sarebbe irragionevole l'equiparazione dei reati contro la pubblica amministrazione con altre ben più gravi fattispecie. 2. Nelle more della fissazione del presente ricorso l'art. 1, comma 1, della L, 30 dicembre 2022, n. 199, nel disporre conversione, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, ha soppresso dall'art. 4-bis comma 1 ord. pen. tutti i riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione, escludendoli dal catalogo dei reati ostativi. Tale modifica normativa è immediatamente applicabile al rapporto esecutivo relativo al ricorrente e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di carcerazione del Procuratore Generale di Brescia. La nuova formulazione, infatti, non incide solo sulla modalità esecutive della pena ma opera una vera trasformazione che ha effetti non marginali sulla libertà personale del condannato e, quindi, come anche evidenziato dalla stessa Corte cost. n. 32 del 2020, non c'è in questo caso spazio per derogare ai principi sottesi all'art. 25, secondo comma, Cost. e, conseguentemente, a quanto stabilito dall'art. 2 cod. pen. (Sez. 1, n. 6763 del 08/11/2022, dep. 2023, Corona, Rv. 284370 - 01; Sez. 1, n. 31977 del 14/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 1, n. 21798 del 22/6/2020, Pascali, n.m.; Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020, Posocco, Rv. 279215 - 01). Il diverso statuto, delineatosi per effetto del testo più favorevole della norma, se applicato ai soli fatti di reato posteriori, d'altro canto, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti, come il ricorrente, per i quali il rapporto esecutivo non è ancora definito. Alle medesime conclusioni, peraltro, si perverrebbe anche sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità che -sin dall'introduzione dell'art. 4-bis ord. pen.- ha affermato l'applicabilità delle preclusioni e delle restrizioni previste dalla norma alle esecuzioni in corso al momento dell'entrata in vigore, anche per i fatti anteriormente giudicati o commessi (cfr. Sez. 1, n. 3427 del 20/09/1993, Ruga, Rv. 195289), ritenendo che si trattasse di disposizioni relative alle modalità di esecuzione della pena e che trovavano immediata applicazione anche per le condanne pregresse (cfr. Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, A., Rv. 233976; Sez. 5, n. 30558 del 01/07/2014, Ficara, Rv. 262489; Sez. 1, n. 32000 del 06/07/2006, Hacisuleymanoglu, Rv. 234381). 3. L'annullamento dell'ordinanza impugnata e dell'ordine di esecuzione impone di disporre l'immediata liberazione del condannato, se non detenuto per altra causa, affinché il competente Procuratore della Repubblica provveda ai sensi dell'art. 656, comma 5 cod. proc. pen. 4. Si dispone, infine, che la cancelleria provveda, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., alle comunicazioni al Procuratore Generale della Repubblica presso la corte Suprema di Cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia del 13 giugno 2022 n. 339/22 SIEP. Ordina la immediata liberazione del condannato [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore Generale della Repubblica presso la corte Suprema di Cas