CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 35909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13109-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 815/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13109 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n. 38- R.G. 13109/2021 [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] + AGENZIA DEI T E ENTRATE - RISCOSSIONE La corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 10.11.2020 ha accolto l'appello proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate — Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, ha escluso la legittimità dell'obbligazione contributiva nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso; Agenzia delle Entrate — Riscossione è rimasta intimata. Con un primo motivo di ricorso la parte deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,1. 37/1967, 10, 11 e 22,1. 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, 1. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, per aver la corte d'appello travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima, imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti, subordinandone la legittimità al positivo accertamento dei requisiti della c.d. continuità professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993, degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, 1. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, 1. 296/2006 e 1, c. 488, 1. 147/2013) e 2, c. 26, nonché degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, per aver la corte territoriale applicato tali norme limitando, erroneamente, il perimento di autonomia degli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.