CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 17676/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12415/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3769/2020depositata il 05/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di appello, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza n. 3569/2016 del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano state rigettate le domande di simulazione e revocatoria aventi ad oggetto l’atto di compravendita immobiliare del 25 novembre 1999, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Addio in favore dei figli Angelo, Antonio, Gerardo e [OSCURATO:PERSONA]Addio. All’udienza di precisazione delle conclusioni del 30 giugno 2020, la Corte d’Appello di Napoli riservava la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c., e segnalava alle parti la possibile declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., in difetto di prova, in modalità telematica, dell’avvenuta notifica dell’atto di appello. In data 1° luglio 2020, l’appellante depositava il file telematico attestante l’effettuazione della notifica. 2. Con sentenza n. 3769/2020, depositata il 5 novembre 2020, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., rilevando che: a) la prova della notifica dell’atto di appello non risultava ritualmente e tempestivamente fornita; b) l’appellante si era costituita in forma analogica, mediante deposito cartaceo del fascicolo contenente l’atto di appello, la relata e le ricevute PEC di accettazione e consegna, sprovviste di attestazione di conformità; c) all’atto della costituzione non erano stati depositati i file telematici originali della notifica via PEC, né tale adempimento era stato effettuato entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e i D’Addio resistono con controricorso , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con unico motivo, articolato in due censure, la ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 350 e 347 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 c.p.c. Lamenta che l’iscrizione a ruolo della causa d’appello è avvenuta non già il 5 settembre 2017, come erroneamente indicato dalla Corte d’Appello di Napoli nella sentenza impugnata bensì in data 5 maggio 2017, come desumibile dal timbro di deposito apposto dalla cancelleria sul fascicolo cartaceo. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che ex art.350 c.p.c. è proprio in sede di prima udienza di trattazione che il giudice ha il potere-dovere di verificare la regolarità della notificazione dell’atto di appello nonché la tempestività della costituzione dell’appellante, laddove all’udienza del 3 ottobre 2017 (cui il procedimento era stato rinviato d’ufficio dalla precedente udienza del 29 settembre 2017) è stato nella specie da essa omessa ogni verifica in ordine alla ritualità della notifica e alla regolarità della costituzione dell’appellante. Lamenta essergli stato a tale stregua impedito di ri chiedere la rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c., così da completare tempestivamente l’adempimento richiesto in modalità telematica. Si duole che l’omissione da parte della corte di merito di siffatto controllo ha nella specie determinato la violazione a suo danno del principio del giusto processo e del contraddittorio. Si duole che la corte territorialeabbia erroneamente affermato che la costituzione delle controparti non fosse idonea a fornire elementi utili per accertare la tempestività della costituzione dell’appellante, laddove la costituzione telematica delle controparti -le quali hanno depositato in via telematica l’atto di appello ricevuto- consente di ricostruire con certezza la data della notifica, atteso che dall’esame del fascicolo informatico è agevole verificare: sia il codice identificativo univoco del messaggio PEC contenente l’atto notificato; la data di apposizione della firma digitale del notificante, risalente al 27 aprile 2017; sia la tracciabilità della certificazione del gestore PEC e del certificato di firma del notificante. Lamenta che tale documentazione, prodotta in formato sia cartaceo che digitale, risulta idonea a comprovare la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di appello, nonché a superare ogni dubbio circa la ritualità della costituzione in giudizio della parte appellante. 5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La questione riguarda la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per il mancato deposito telematico della prova della notifica dell’atto di impugnazione entro i termini previsti. L’art. 348, 1° comma, c.p.c. stabilisce che l’appello è improcedibile se, entro il termine di costituzione, non viene depositata la prova dellarelativa notificazione. Questa Corte ha avuto più volte modo di porre in rilievo che l’improcedibilità non opera peraltro in modo automatico, ma deve essere valutata alla luce dei principi diconservazione degli atti e di sanabilità del vizio e di t utela giurisdizionale (Cass. S.U. n. 8312/2019; Cass. n. 1063/2018; Cass. n. 19984/2023; Cass. n. 6583/2024). Inoltre, in caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, poiché il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendo privilegiarsi il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito(Cass. n. 6583/2024). Il giudice, prima di dichiarare l’improcedibilità, è invero tenuto a verificare se il deposito tardivo della prova della notifica abbia comunque garantito il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa delle parti, sicché l’improcedibilità non può essere dichiarata in modo automatico e meccanico, essendo al riguardo necessaria una valutazione caso per caso. Orbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348, comma 1, c.p.c., ritenendo che la parte appellante [OSCURATO:PERSONA] non abbiafornito tempestivamente la prova della notificazione dell’atto introduttivo alle controparti e, con essa, della propria tempestiva costituzione in giudizio. Infatti, dopo aver affermato: - che Non sfugge alla Corte che il giudice di legittimità, con recente arresto, ha affermato il principio secondo il quale nel ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, notificato mediante p.e.c. e tempestivamente depositato in cancelleria in copia analogica senza attestazione di conformità o con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore, non è improcedibile, ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità all’originale della copia depositata dal ricorrente (Cass. S. U n. 22438/2018) (cfr. pp. 8 - 9 della sentenza impugnata) ; - che esaminando i contenuti di tale pronuncia, emerge che detta soluzione è riferita (e riferibile) ad un giudizio (quale quello di cassazione per l’appunto) in cui, non essendo operante il sistema del processo civile telematico, non è possibile dare la prova della notificazione con modalità telematica e nel quale, pertanto, la Corte (di Cassazione) non è in grado di verificare, essa stessa, la conformità all’originale nativo digitale della copia analogica del ricorso depositata , sicché In tale quadro, il giudice di legittimità ha … misurato la radicalità della sanzione dell’improcedibilità con un’interpretazione evolutiva volta a spostare in avanti il punto di equilibrio, tenendo conto del comportamento concludente della parte destinataria della notificazione (che è in possesso dell’originale dell’atto in formato digitale ed è quindi in grado di valutarne la conformità alla copia analogica), con ciò quindi valorizzando la facoltà di quest’ultima di operare il disconoscimento ; -che non vi è plausibile ragione di applicare tale regola anche al processo di appello, in cui invece opera edè obbligatorio (a mente del citato articolo 16 bis D.L. n . 179/2012) il deposito telematico degli atti dopo la costituzione delle parti, sicché il punto di equilibrio tra la facoltà di notificare l’atto di appello per via telematica, di costituirsi con modalità cartacea e di fornire poi la prova della notifica dell’impugnazione e della sua tempestività entro la prima udienza di comparazione può essere ragionevolmente individuato, esigendo entro il suddetto termine -e necessariamente con modalità telematica - il deposito dell’atto notificato (in formato eml o msg) in modo da consentire al giudice di esercitare il potere/dovere di eseguire i relativi controlli circa la prova della notifica dell’appello e della tempestività della costituzione, profili questi che coinvolgono interessi pubblicistici, come tali di pertinenza del giudicee sottratti alle disponibilità delle parti” ; il giudice dell’appello è pervenuto invero ad afferma re che Alla stregua delle riflessioni che precedono, l’appello va dichiarato improcedibile, con valutazione assorbente rispetto ad ogni altra domanda, non essendo stata fornita la tempestiva prova della notifica dell’impugnazione e quindi della tempestività della costituzione dell’appellante, giacché questi ha depositato in giudizio (al momento della sua costituzionee sino a quando la causa è stata rimessa in decisione), solo le copie analogiche di atti cd. nativi digitali allo scopo di documentare la proposizione dell’atto d’appello e la sua notifica alla controparte tramite p . e . c . e nemmeno gli appellati hanno depositato in formato eml o msg la notifica dell’appello eseguita dall’appellante . Orbene, siffatta conclusione si appalesa invero erronea. Va al riguardo osservato che il sistema del deposito telematico dell’atto notificato (nei formati eml o msg ) va invero inteso come strumento volto a facilitare, e non già a comprimere mediante interpretazioni eccessivamente formalistiche e cavillose , l’esercizio del diritto di difesa. Nell’impugnata sentenza la corte di merito si è invero discostatadal principio affermato da questa Corte secondo cui “ In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito ( v . , da ultimo , Cass. n. 6583/2024 , ove si è ravvisata l’insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello nell’ipotesi in cui l'appellante, all'atto della costituzione in modalità analogica, ha depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici). 6. Attesa la fondatezza nei suindicati termini del motivo, il ricorso va pertanto accolto e dell'impugnata sentenza s 'impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del gi