CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 10/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo in data 28/6/2021, che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto cli cui agli artt. 110. 633, 639 bis cod. pen.; ritenuto che con i ricorsi, perfettamente sovrapponibili, si propongono motivi quali la violazione di legge e l'omessa motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, in particolare con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pagg. 3 della sentenza impugnata), oltre che volti, inammissibilmente, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità dovendosi ricordare che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito sono incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4,n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155 (evenienze queste, escluse nel caso di specie); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]