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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23640/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 16 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di estorsione aggravata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, è reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale, che, alle pagine 6 e 7 della sentenza, ha dato contezza del compendio probatorio a carico dell'imputato e delle ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile, nonostante il silenzio serbato sulla relazione extraconiugale, avuta con la compagna dell'imputato, nonché sull'assunzione fittizia di quest'ultimo per consentirgli di godere di un'indennità di disoccupazione; nondimeno, la narrazione della persona offesa è stata considerata "lineare, priva di eccessi sintomatici di malanimo nei confronti dell'imputato, scevra di intenti vendicativi o biecamente economici (come pure comprova la mancata costituzione da parte della p.o. come parte civile), sincera nel descrivere la spontanea adesione alle prime richieste di denaro e di cibo del Placen tino, coerente e precisa nel descrivere la progressiva gravità delle stesse richieste (anche in sede di controesame); rilevato, altresì, che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato conforto anche in altri elementi, quali le deposizioni testimoniali (in particolare, quella della teste [OSCURATO:PERSONA], in linea con quelle degli altri testi escussi), le copie di messaggi intercorsi e le fotocopie delle banconote, consegnate all'imputato, mentre le dichiarazioni di quest'ultimo non erano logicamente credibili nella parte in cui aveva asserito che la persona offesa aveva aderito spontaneamente alle sue richieste di denaro e cibo, al fine di aiutarlo ad uscire da uno stato di difficoltà economica; ritenuto, che la doglianza sull'attendibilità della persona offesa è manifestamente infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della predetta persona, seguito dai giudici di merito, è conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 16 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di estorsione aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, è reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale, che, alle pagine 6 e 7 della sentenza, ha dato contezza del compendio probatorio a carico dell'imputato e delle ragioni per cui la persona offesa è stata ritenuta attendibile, nonostante il silenzio serbato sulla relazione extraconiugale, avuta con la compagna dell'imputato, nonché sull'assunzione fittizia di quest'ultimo per consentirgli di godere di un'indennità di disoccupazione; nondimeno, la narrazione della persona offesa è stata considerata "lineare, priva di eccessi sintomatici di malanimo nei confronti dell'imputato, scevra di intenti vendicativi o biecamente economici (come pure comprova la mancata costituzione da parte della p.o. come parte civile), sincera nel descrivere la spontanea adesione alle prime richieste di denaro e di cibo del Placen tino, coerente e precisa nel descrivere la progressiva gravità delle stesse richieste (anche in sede di controesame); rilevato, altresì, che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato conforto anche in altri elementi, quali le deposizioni testimoniali (in particolare, quella della teste [OSCURATO:PERSONA], in linea con quelle degli altri testi escussi), le copie di messaggi intercorsi e le fotocopie delle banconote, consegnate all'imputato, mentre le dichiarazioni di quest'ultimo non erano logicamente credibili nella parte in cui aveva asserito che la persona offesa aveva aderito spontaneamente alle sue richieste di denaro e cibo, al fine di aiutarlo ad uscire da uno stato di difficoltà economica; ritenuto, che la doglianza sull'attendibilità della persona offesa è manifestamente infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della predetta persona, seguito dai giudici di merito, è conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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